
Chiariamo innanzitutto che il foglietto giallo o rosa che trovate sotto la spazzola del tergicristallo non costituisce un verbale di contravvenzione, ma solo un preavviso di accertamento di infrazione che tuttavia vi consente di pagare l'importo della sanzione senza l'aggravio delle spese di accertamento e notifica.
Il verbale di contravvenzione vero e proprio vi sarà recapitato a casa in raccomandata a/r una volta che quell'avviso non risulterà pagato nei tempi indicati sull'avviso stesso. A quel punto, come detto, all'importo della sanzione si sommeranno le spese di notifica (10-15 €).
Naturalmente le multe per infrazioni al Codice della Strada sono valide anche se il vigile non lascia il preavviso sul veicolo multato. Lo sottolinea la Cassazione con la sentenza 5447 del 2007.
In ogni caso il preavviso di accertamento di infrazione non è opponibile, ma solo contro il verbale di contravvenzione, notificato al domicilio o contestato immediatamente e consegnato a mano, potete presentare alternativamente ricorso al Prefetto (ex art. 203 C.d.S.) o al Giudice di pace (ex art. 204 C.d.S.). Occorre precisare che per poter proporre ricorso bisogna non aver pagato la multa oggetto di contestazione.
Il ricorso può essere proposto sulla base di motivi "formali":
- manca l'indicazione di giorno, ora, luogo e località dell’infrazione;
- i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli riportati sulla contravvenzione;
- manca l’indicazione del tipo di veicolo e targa;
- manca l'indicazione dell'agente accertatore (nome o numero di matricola);
- manca o è erronea l’indicazione della norma violata;
- il fatto non è stato immediatamente contestato;
- la notificazione è stata eseguita oltre il termine di 90 giorni dall’accertamento (Legge 120 del 29 luglio 2010);
e/o motivi "sostanziali": il segnale non era visibile, vi è stata un’erronea e/o illogica esposizione dei fatti, la violazione è avvenuta per caso fortuito o forza maggiore (es. improvviso malore, stato di necessità, legittima difesa, ecc).
Il ricorso va presentato alla Prefettura del luogo ove l’infrazione è avvenuta oppure presso l'organo accertatore (ad esempio Vigili urbani, Polizia stradale ecc.), tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro 60 gg. dalla notifica del verbale di contravvenzione o dalla contestazione immediata. Le domeniche e le festività si computano nel termine. Questi i modelli da utilizzare nell’uno e nell’altro caso.
Alla richiesta il ricorrente deve allegare copia del verbale di contravvenzione e ogni altra eventuale documentazione comprovante i motivi del ricorso (fotografie, ecc.).
Nel caso in cui il Prefetto, esaminati i documenti, decida di respingere il ricorso, emette entro 120 gg. (che decorrono dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio che ha elevato la multa) un'ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione minima per la violazione, più le spese del procedimento (notifica dell’ordinanza-ingiunzione del Prefetto, ecc.). Se, al contrario, il Prefetto decide di accogliere il ricorso, nello stesso termine di 120 gg., dispone l'archiviazione degli atti, comunicandola all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore, il quale ne dà notizia ai ricorrenti.
L'ordinanza deve essere emessa entro 210 gg. nel caso il ricorso sia stato presentato direttamente al Prefetto (30 gg. per l'invio della pratica all'organo accertatore, 60 gg. per l'istruttoria e il successivo rinvio degli atti al Prefetto e 120 gg. per l'emissione), oppure entro 180 gg. nel caso ci si sia rivolti direttamente all'organo accertatore. Superati questi termini l’opposizione si da per accolta.
L'ordinanza deve essere notificata al ricorrente entro 150 gg. dalla sua emissione. Il pagamento della somma e delle spese deve essere effettuato entro 30 gg. dalla notificazione.
Pubblicato il 09/02/2012 16 Commenti