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Risarcimento in caso di smarrimento / danneggiamento / ritardo bagaglio
All’arrivo a destinazione, in caso di mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio registrato (ossia quello consegnato alla compagnia aerea per il trasporto nella stiva dell’aeromobile e per il quale è stato emesso il “Talloncino di Identificazione Bagaglio”), occorre come prima cosa presentare denuncia di smarrimento presso
l’Ufficio Lost and Found (Ufficio oggetti smarriti) dell'aeroporto di arrivo, dove vi verrà fatto compilare l'apposito modulo P.I.R. (Property Irregularity Report). Se il bagaglio non vi viene riconsegnato entro i 21 giorni successivi, inoltrate una richiesta di risarcimento danni per smarrimento bagaglio all’Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea con la quale avete viaggiato.
Se invece vi viene riconsegnato in ritardo, inviate comunque una richiesta di risarcimento delle eventuali spese sostenute bagaglio riconsegnato in ritardo Tale richiesta fa fatta entro 21 giorni dalla data di effettiva avvenuta riconsegna del bagaglio.
Nell’uno e nell’altro caso dovete predisporre e allegare la seguente documentazione: - codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo; - originale del PIR rilasciato in aeroporto; - originale del talloncino di identificazione del bagaglio e prova dell’eventuale avvenuto pagamento dell’eccedenza bagaglio; - elenco del contenuto del bagaglio nel caso di bagaglio smarrito; - elenco dell’eventuale contenuto mancante nel caso di bagaglio ritrovato; - originali degli scontrini e/o ricevute fiscali nei quali sia riportata la tipologia della merce acquistata (in relazione alla durata dell’attesa) in sostituzione dei propri effetti personali contenuti nel bagaglio; - indicazione delle coordinate bancarie complete: nome del titolare del conto corrente, nome e indirizzo della banca, codici IBAN, ABI, CAB, numero di C/C, codice SWIFT nel caso di conto estero; - se i suddetti dati non si riferiscono all’intestatario della pratica, specificare anche l’indirizzo di residenza, numero di telefono, numero di fax (se disponibile), indirizzo e-mail (se disponibile).
Se invece il vostro bagaglio risulta danneggiato la richiesta di risarcimento va presentata: - entro 7 giorni dalla data di apertura del P.I.R. in caso di danneggiamento e manomissione evidente; - entro 7 giorni dalla data di riconsegna in caso danneggiamento o manomissione occulta.
Questa la documentazione che dovete predisporre: - codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure l’originale della ricevuta in caso di biglietto cartaceo; - originale del PIR rilasciato in aeroporto; - originale del talloncino di identificazione del bagaglio; - elenco del contenuto del bagaglio che abbia eventualmente riportato danni; - indicazione delle coordinate bancarie complete: nome del titolare del conto corrente, nome e indirizzo della banca, codici IBAN, ABI, CAB, numero di C/C, codice SWIFT nel caso di conto estero.
La compagnia aerea è responsabile anche se il suo comportamento è esente da colpa, salvo: - un difetto inerente al bagaglio stesso; - che la compagnia medesima dimostri che la responsabilità del danno è imputabile al passeggero o che lo stesso vi ha contribuito per negligenza, atto illecito od omissione.
Il risarcimento si limita ai danni materiali, mentre sono esclusi i danni immateriali (es. risarcimento da rovinata vacanza). In caso di ritardata consegna o perdita del bagaglio saranno in particolare risarciti gli acquisti per beni di prima necessità (in sostituzione dei propri effetti personali contenuti nel bagaglio), allegando gli originali degli scontrini o ricevute fiscali.
Per quanto riguarda l’entità del risarcimento occorre distinguere tra le Compagnie aeree comunitarie che aderiscono alla Convenzione di Montreal del 1999 (la maggior parte) e quelle che invece non vi aderiscono. Nel primo caso il passeggero ha diritto ad un risarcimento fino 1.000 DSP (Diritti Speciali di Prelievo), pari a circa 1.164 € per ciascun bagaglio registrato e in relazione al danno effettivamente subito. Nel secondo l’entità del risarcimento è limitata a 17 DSP, pari a circa 19 € per kg di bagaglio trasportato. In entrambi i casi è possibile aumentare il livello del risarcimento mediante la cosiddetta “dichiarazione di valore” e previo pagamento di un'apposita tariffa aggiuntiva da parte del passeggero.
Il diritto di risarcimento si prescrive nel termine di due anni.
Pubblicato il 23/08/2010Tags: ritardata consegna biglietto aereo compagnia aerea danneggiamento passeggero bagaglio aeroporto trolley smarrimento
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