Saldi: i diritti dei consumatori

        
 

Da qualche giorno sono iniziati i saldi o "vendite di fine stagione", croce e delizia dei consumatori. E' il momento quindi di approfittarne, ma fate attenzione alle percentuali di sconto riportate in vetrina e sui cartellini, all’articolo “iper scontato”, ai capi che non sono di stagione o non di  moda, ai negozi fantasma che appaiono solo nel periodo dei saldi per scomparire subito dopo. Secondo il D.Lgs. n.114/98 le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Le associazioni dei consumatori, come quelle di categoria, raccomandano di acquistate preferibilmente in negozi abituali e di fiducia, dove c'è la possibilità di accertarsi più facilmente della convenienza del prodotto, e di confrontare possibilmente i prezzi tra diversi esercizi commerciali.

Le condizioni favorevoli di acquisto prospettate al consumatore attraverso il messaggio pubblicitario devono essere reali ed effettive e non ingannevoli.

I prodotti esposti per la vendita nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale o sui banchi di vendita, devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre idonee modalità. In particolare i cartellini devono riportare:

  • il prezzo normale (quello originario);
  • la percentuale di sconto sul prezzo normale di vendita;
  • il prezzo finale di vendita (quello scontato).
Il commerciante deve separare nettamente le merci in offerta da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie. In caso di esaurimento di scorte relativo ad alcuni prodotti, il consumatore deve essere portato a conoscenza con avviso ben visibile all'esterno del locale.

Il consumatore ha diritto di provare i capi, esclusa la biancheria intima.

Alle vendite di fine stagione non si applicano le norme relative alle vendite sottocosto: l'esercente, dunque, è libero di vendere i prodotti anche a prezzo inferiore a quello di acquisto.

Diffidare da coloro che richiedono esclusivamente il pagamento in contanti quando il cartello espone la possibilità di pagamento con carta di credito e bancomat.

Nelle vendite di fine stagione è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimenti, procedure esecutive, individuali o concorsuali, e simili, anche come termine di paragone.

Si ricorda infine che il D.Lgls. 24/2002 ha esteso anche ai saldi estivi la garanzia europea sui prodotti difettosi, il che significa che il consumatore può reclamare per l’eventuale difetto del prodotto e richiederne la sostituzione o la riduzione del prezzo entro 60 giorni dall’acquisto. E’ bene, dunque, conservare sempre gli scontrini per esibirli al momento opportuno, ma ricordate di fotocopiarli visto che sono stampati su carta chimica e dopo qualche mese sbiadiscono.

Per chi non rispetta tali divieti o obblighi le sanzioni sono da € 516,46 a € 3.098,74. Nei casi di recidiva il Sindaco dispone la chiusura del punto vendita per un periodo non superiore a venti giorni.

Se ritenete che ci siano state violazioni da parte dei commercianti nel praticare i saldi di fine stagione, utilizzate uno questi moduli per effettuare un esposto alle autorità competenti:

I controlli spettano alla Polizia Municipale e non ad altre forze dell’ordine.

Pubblicato il 09/01/2011
Tags: ribasso prezzi svendite vendite sottocosto promozioni commerciali prezzi scontati saldi sconti
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