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Saldi: i diritti dei consumatori
Da qualche giorno sono iniziati i saldi o "vendite di fine stagione", croce e delizia dei consumatori. E' il momento quindi di approfittarne, ma fate attenzione alle percentuali di sconto riportate in vetrina e sui cartellini, all’articolo “iper scontato”, ai capi che non sono di stagione o non di moda, ai negozi fantasma che appaiono solo nel periodo dei saldi per scomparire subito dopo. Secondo il D.Lgs. n.114/98 le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Le associazioni dei consumatori, come quelle di categoria, raccomandano di acquistate preferibilmente in negozi abituali e di fiducia, dove c'è la possibilità di accertarsi più facilmente della convenienza del prodotto, e di confrontare possibilmente i prezzi tra diversi esercizi commerciali.
Le condizioni favorevoli di acquisto prospettate al consumatore attraverso il messaggio pubblicitario devono essere reali ed effettive e non ingannevoli.
I prodotti esposti per la vendita nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale o sui banchi di vendita, devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre idonee modalità. In particolare i cartellini devono riportare:
- il prezzo normale (quello originario);
- la percentuale di sconto sul prezzo normale di vendita;
- il prezzo finale di vendita (quello scontato).
Il consumatore ha diritto di provare i capi, esclusa la biancheria intima.
Alle vendite di fine stagione non si applicano le norme relative alle vendite sottocosto: l'esercente, dunque, è libero di vendere i prodotti anche a prezzo inferiore a quello di acquisto.
Diffidare da coloro che richiedono esclusivamente il pagamento in contanti quando il cartello espone la possibilità di pagamento con carta di credito e bancomat.
Nelle vendite di fine stagione è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimenti, procedure esecutive, individuali o concorsuali, e simili, anche come termine di paragone.
Si ricorda infine che il D.Lgls. 24/2002 ha esteso anche ai saldi estivi la garanzia europea sui prodotti difettosi, il che significa che il consumatore può reclamare per l’eventuale difetto del prodotto e richiederne la sostituzione o la riduzione del prezzo entro 60 giorni dall’acquisto. E’ bene, dunque, conservare sempre gli scontrini per esibirli al momento opportuno, ma ricordate di fotocopiarli visto che sono stampati su carta chimica e dopo qualche mese sbiadiscono.
Per chi non rispetta tali divieti o obblighi le sanzioni sono da € 516,46 a € 3.098,74. Nei casi di recidiva il Sindaco dispone la chiusura del punto vendita per un periodo non superiore a venti giorni.
Se ritenete che ci siano state violazioni da parte dei commercianti nel praticare i saldi di fine stagione, utilizzate uno questi moduli per effettuare un esposto alle autorità competenti:
I controlli spettano alla Polizia Municipale e non ad altre forze dell’ordine. Pubblicato il 09/01/2011Tags: ribasso prezzi svendite vendite sottocosto promozioni commerciali prezzi scontati saldi sconti
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