
Secondo i dati forniti dal Governo con lo scudo fiscale sono rientrati in Italia, nel periodo compreso dal 15 settembre al 15 dicembre 2009, circa 95 miliardi di euro, pari a oltre 6 punti del PIL, che garantirà allo Stato un gettito fiscale pari a 4,9 miliardi di euro .
La ricchezza detenuta all’estero da cittadini italiani e rientrata in patria è composta prevalentemente da beni mobili, immobili, attività finanziarie e beni di lusso. Grazie al decreto “milleproroghe” ci sarà la possibilità di regolamentare la propria posizione nei confronti del fisco italiano fino al 30 aprile 2010, seppure con un lieve rincaro a seconda del tempo. In particolare entro febbraio 2010 con un aliquota del 6% ed entro aprile 2010 con un aliquota del 7%. Questo il modulo aggiornato al 28.10.2009 con le relative istruzioni.
Chi fosse interessato deve contattare l’intermediario finanziario a cui intende rivolgersi (banca, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, società fiduciaria, agente di cambio, Poste Italiane), comunicargli la volontà di aderire allo scudo fiscale e conseguentemente l’importo delle attività finanziarie da rimpatriare in Italia. L’intermediario procede all’apertura di appositi conti su cui depositare le attività finanziarie rimpatriate.
I dati e le notizie inerenti ai conti di deposito che accolgono il denaro e le attività finanziarie rimpatriate non devono essere comunicati all'Amministrazione finanziaria; in pratica viene tutelato l'anonimato di chi intende avvalersi di tale legge. Permane per l'intermediario l'obbligo antiriciclaggio di segnalazione di operazione sospetta nei casi in cui è a conoscenza o sospetta o ha motivi ragionevoli per sospettare che le attività oggetto della procedura di emersione siano frutto di reati diversi da quelli coperti dallo scudo. L’intermediario, infine, non è obbligato a verificare la sussistenza dei requisiti per usufruire dello scudo.
Per quanto concerne il valore da indicare nella dichiarazione riservata l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:
Si ricorda che i soggetti interessati allo scudo fiscale sono:
- persone fisiche;
- gli enti non commerciali;
- le società semplici e le associazioni equiparate ai sensi dell’art. 5 del Testo Unico delle imposte sui redditi. Sono quindi esclusi i soggetti societari diversi dalle società semplici, sia che si tratti di società di persone che di capitali.
Si può usufruire della regolarizzazione, oltre che per le attività ubicate in Paesi Ue, per quelle localizzate nei seguenti Stati:
- Norvegia e Islanda (Stati SEE);
- Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Turchia (Stati Ocse con scambio di informazioni). E' obbligatorio il rimpatrio dei capitali regolarizzati da paesi come Svizzera, San Marino, Lussemburgo e Liechtenstein.