Sospensione del servizio telefonico

        
 

Fermo restando l’obbligo di informare l’utente con congruo preavviso, salvi i casi di frode, di ripetuti ritardi di pagamento o di ripetuti mancati pagamenti, l’operatore telefonico può sempre disporre la sospensione del servizio. A tal proposito, tuttavia, va tenuto presente che:

a. non può intendersi come mancato pagamento il pagamento parziale di una o più fatture da parte dell’utente, qualora il pagamento omesso riguardi addebiti oggetto di contestazione, con riferimento ai quali sia pendente una procedura di reclamo ovvero di conciliazione;

b. il ritardato o mancato pagamento non può intendersi come ripetuto se nei sei mesi precedenti la scadenza della fattura in questione i pagamenti sono stati effettuati senza ritardi;

c. si può considerare ritardato unicamente il pagamento avvenuto almeno quindici giorni oltre la scadenza e fatti comunque salvi i casi di ritardo nella emissione o consegna della fattura.

In caso di sospensione del servizio, l'utente, contestualmente alla proposizione dell'istanza per l'esperimento del tentativo di conciliazione o di definizione della controversia, può chiedere al Co.Re.Com. competente per territorio, tramite la compilazione del formulario GU5, l'adozione di provvedimenti temporanei diretti a garantire l'erogazione del servizio oggetto della controversia, o a far cessare forme di abuso (occupazione indebita della linea, mancata liberazione della linea in seguito a formale disdetta, reiterata fatturazione in seguito alla conclusione del contratto).

Se il Co.Re.Com territorialmente competente non è tra quelli abilitati a svolgere i tentativi di conciliazione, la richiesta di provvedimento temporaneo va inoltrata alla Direzione tutela dei consumatori dell’Autorità, il cui indirizzo è:

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni Direzione tutela dei consumatori Centro Direzionale – Isola B5 80143 Napoli

Contestualmente al formulario GU5 deve essere presentata l’istanza di conciliazione, della quale deve essere comprovato l’avvenuto inoltro. Copia della richiesta va trasmessa, a cura dell’Ufficio, anche a mezzo fax o per via telematica, all’operatore telefonico, assegnando un termine non superiore a cinque giorni per la produzione di eventuali memorie e documentazione.

Il Co.re.com, entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, con atto motivato, adotta un provvedimento temporaneo, ovvero rigetta la richiesta, inviando copia della decisione alle parti.

Nel corso del procedimento possono essere richiesti atti ed informazioni anche ad operatori terzi che risultino coinvolti nella controversia. Nel caso in cui risulti che la sospensione o l’abuso dipendano dal comportamento di un operatore diverso da quello citato nell’istanza, il Co.re.com può estendere, su impulso dell’utente, il procedimento nei confronti del suddetto operatore.

Pubblicato il 14/11/2011   Foto: Flickr
Tags: denunce sospensioni disattivazioni autorità garante comunicazioni agcom disservizi GU5 corecom controversie telecomunicazioni telefonia
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