Costi disattivazione linea telefonica

Oggi tutti i gestori telefonici impongono in caso di recesso dal contratto, il pagamento dei cosiddetti "costi di disattivazione" o "contributi di disattivazione". Negli anni le associazioni dei consumatori hanno condotto vere e proprie battaglie contro compagnie, autorità di vigilanza e governo con l'unico obiettivo di ottenere l'abolizione dei costi di disattivazione. Purtroppo questi sforzi non hanno prodotto risultati apprezzabili. Quindi l'Agcom è intervenuta facendo un po' di chiarezza attraverso la definizione di apposite linee guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell'utenza nei contratti per adesione.

Cosa sono i costi di disattivazione

Le legge Bersani (n° 40/2007) aveva introdotto la facoltà per il consumatore di recedere in qualsiasi momento dal contratto (era sufficiente un preavviso di 30 giorni) senza per questo essere tenuto al pagamento di costi o penali. Dal nostro portale è possibile scaricare un generico

La stessa legge, tuttavia, aveva previsto la possibilità per le compagnie di richiedere al cliente che aveva deciso per la disattivazione del servizio o il passaggio ad un altro operatore, un rimborso di quelle spese tecniche ed amministrative che loro stesse sopportavano per disattivare la linea o perfezionare il passaggio.

E' così che i gestori telefonici hanno imposto il pagamento dei cosiddetti "costi di disattivazione" o "contributi di disattivazione", una sorta di penali mascherate.

Nel frattempo sono intervenuti diversi provvedimenti in materia, l'ultimo proprio da parte dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Delibera n° 487/18/CONS) che con riferimento ai contratti per adesione per la fornitura di servizi di telefonia, televisive e di comunicazione elettronica ha stabilito che:

  • l'utente deve poter recedere dal contratto o richiedere il trasferimento presso altro operatore in qualsiasi momento con un preavviso che non può essere superiore a 30 giorni;
  • l'operatore telefonico ha a disposizione 30 giorni per portare a compimento tutti gli adempimenti necessari alla definizione della pratica;
  • le spese di recesso devono essere commisurate al valore del contratto e ai costi realmente sopportati dall’azienda per dismettere la linea telefonica o trasferire il servizio.

Agcom costi disattivazione: criteri per la determinazione

Si è detto che tali costi devono essere commisurati al valore del contratto e ai costi reali sopportati dall’azienda per portare a termine l'operazione richiesta.

Ma cosa si intende esattamente per valore del contratto? L'AgCom lo definisce come il prezzo che risulta dalla media dei canoni che il gestore telefonico conta di riscuotere mensilmente dal cliente che non recede dal contratto (almeno fino alla prima scadenza contrattuale che, ricordiamolo, non può eccedere i 24 mesi).

Chiaramente questo prezzo è strettamente correlato al tipo di proposta formulata dall’operatore e, dunque, strettamente connesso alla tecnologia utilizzata, ai servizi offerti, ecc.

Fatte queste premesse, l'AgCom stabilisce che le spese di recesso non possono eccedere

  • il valore minimo tra il prezzo dell’offerta, risultato appunto della media dei canoni, e
  • i costi realmente sostenuti dall’operatore, anche se giustificati.

Sul nostro portale sono presenti alcuni post specifici sugli importi fissati dalle diverse compagnie telefoniche, come ad esempio:

Delibera Agcom recesso anticipato: cos'altro può essere addebitato

L'Agcom nelle linee guida chiarisce anche che tra le spese di recesso devono essere ricomprese anche le altre categorie di costi che il gestore telefonico si riserva di addebitare al cliente e più precisamente: 

LA RESTITUZIONE DEGLI SCONTI

La restituzione totale o parziale degli sconti sui servizi e sui prodotti da parte del cliente deve essere equa e proporzionale al valore del contratto e alla durata residua della promozione offerta.

In particolare l'AgCom precisa che la restituzione dev'essere pari alla differenza tra la somma dei canoni che il gestore telefonico avrebbe riscosso qualora fosse stato applicato il canone medio e la somma dei canoni effettivamente riscossi dallo stesso fino al momento del recesso.

IL PAGAMENTO DELLE RATE RESIDUE

In merito al pagamento delle rate residue relative ai servizi (attivazione e configurazione della linea e/o dei dispositivi, assistenza tecnica, ecc.) e ai prodotti (telefono, tablet, smartphone, ecc.) offerti congiuntamente al servizio principale, l'AgCom ha stabilito che il gestore telefonico deve sempre concedere al proprio cliente che decide di recedere anticipatamente dal contratto, la facoltà di scegliere

  • se mantenere il piano di rateizzazione o
  • se pagare le rate residue in un’unica soluzione.

Solo in questo modo si può garantire una scelta libera e non condizioanata da parte del cliente.

Infine l'operatore che non ha addebitato al cliente i costi di attivazione, non può pensare di inserirli fra i costi richiesti per la disattivazione.

Costi di disattivazione: obblighi informativi e di comunicazione

Tutti i costi sopra espressi e relativi alla cessazione della linea o al trasferimento verso altro operatore devono essere rese note al cliente al momento della pubblicizzazione dell’offerta e in fase di sottoscrizione del contratto. 

Le stesse informazioni devono essere 

  • pubblicate nella pagina “trasparenza tariffaria” del sito ufficiale della compagnia;
  • contenute in una nota informativa da allegare al contratto
  • comunicate annualmente all’Autorità.

Agcom costi disattivazione telefonia: quando reclamare

Nel momento in cui 

  • gli importi applicati dalla compagnia in termini di costi di disattivazione risultassero diversi da quelli pubblicati sul sito ufficiale o contenuti nella nota informativa allegata al contratto;
  • l'importo relativo agli sconti non dovuti risultasse calcolato in maniera errata;
  • la compagnia non concedesse una alternativa al pagamento delle rate residue

il cliente avrebbe tutto il diritto di reclamare nei confronti del proprio fornitore. A tal fine potrebbe utilizzare questa 

Qualora non ottenesse alcuna risposta o questa non fosse ritenuta soddisfacente, il cliente dovrebbe - prima di appellarsi all'Autorità giudiziaria - tentare una risoluzione stragiudiziale della controversia. In tale ambito le opzioni sono sostanzialmente due:

Documenti correlati


57750 - DANIELA
03/04/2022
Nel giugno 2013 ho sottoscritto un contratto con Infostrada ora Wind3 (All inclusive 120 - linea fissa ed ADSL). A gennaio 2022 ho chiesto la migrazione del mio numero ad altro gestore (Fastweb) e Wind 3 mi ha addebitato 65 euro per spese di migrazione. Punto primo la cifra mi sembra veramente eccessiva se consideriamo che l'importo che pagavo mensilmengte per il contratto era di euro 32,71, inoltre dai documenti in mio possesso non mi risulta niente al riguardo e al momento della sottoscrizione non mi avevano parlato di spese di migrazione. Vorrei sapere se la cifra è giusta o se stanno veramente esagerando. Grazie P.S. Nel 2018 in provincia di Caserta, per lo stesso motivo, un giudice ha dato torto a Wind 3 perche' non aveva dato prova al cliente dei costi effettivamente sostenuti per la migrazione del numero.

55133 - Laura
02/12/2020
Buongiorno, ero cliente timbusiness, mi hanno chiamato per propormi un offerta mobile compresa nel contratto del fisso a tempo indeterminato. Dopo 2 mesi mi fatturano 15 euro al mese per la linea mobile, contesto che l'operatrice aveva ripetuto e confermato tale offerta e che avendo la registrazione della telefonata potevano trovarne conferma. Mi rispondono che non registrano la proposta ma solo l'accettazione della privacy e del contratto che inviano via mail (ma non hanno registrato che non avevo ricevuto il contratto al momento della domanda). Non parlano di nessun vincolo posso cambiare quando voglio in qualsiasi momento, quando lo faccio continuano a fatturarmi la linea mobile nonostante non sia più con loro. Cosa posso fare?

54458 - Maurizio T
18/07/2020
Buonasera ho in contratto 2 sim con TIM. Per entrambe sono scaduti i 24 mesi in data 7.3.20. Non si tratta di passare ad altro operatore ma di cessare le due numerazioni. ci sono secondo voi costi? Grazie per la risposta.

53804 - orazio
13/03/2020
Da dicembre 2019 cambio operatore da tim a vodafone. all'attivazione della linea non funziona ho chiesto l'intervento del tecnico ma non ha risolto il problema. Mi consiglia di fare disdetta della linea, quindi dopo 4 giorni dalla attivazione mando disdetta tramite pec vengo contattato da operatore vodafone dicendomi che cosi non potevo fare disdetta se no dovevo pagare una penale di euro 450 cosi ho dovuto seguire il suo consiglio attivando un'altra tariffa e fra 15 giorni presentare un'altra disdetta detto fatto e sottolineo che la linea non ha mai funzionato. La linea è stata disattivata ma ricevo numero 2 fatture una da euro 100.00 e una da 31.90 cosa devo fare grazie

53551 - Danilo
17/01/2020
Salve, dal 3 dicembre scorso sono passato ad altro operatore da vodafone a wind, ora nell'ultima bolletta mi ritrovo 101€ circa di spese per disattivazione quando i costi si aggirano intorno ai 35€. Faccio presente che sono trascorsi più di due anni con vodafone e non vedo il motivo per chiedere tutti questi soldi. Potete aiutarmi? Grazie mille.

52616 - Redazione
08/04/2019
Serena, se ha inoltrato la comunicazione di recesso nei tempi (30 gg.) e mediante raccomandata non deve pagare alcunché. Chiami innanzitutto il servizio clienti e si faccia spiegare il motivo di questi addebiti, se dalla conversazione con l'operatore nonne viene a capo inoltri un reclamo scritto.

52609 - Serena B.
05/04/2019
Buongiorno. A giugno 2018 con le modifiche contrattuali di Vodafone, ho deciso di cambiare compagnia e di passare a Tim. Ho inviato una raccomandata con ricevuta di ritorno al servizio clienti, riproducendo la dicitura della loro lettera: Lei potrà esercitare il diritto di recesso o passare ad altro operatore senza penali né costi aggiuntivi di disattivazione". Ora mi vedo recapitare fatture con bollettini postali da pagare per addebiti di recesso... cosa devo fare? Grazie

52119 - Redazione
11/05/2018
Lello, l'articolo 13 delle Condizioni Generali di Contratto ("Modifica delle condizioni economiche e/o contrattuali") stabilisce che TIM ha facoltà di modificare unilateralmente le condizioni economiche, sia nella tipologia che nella misura e nella struttura dei corrispettivi e degli oneri a carico del Cliente comunque denominati, come anche di variare le condizioni contrattuali e di erogazione/fruizione dei servizi, dandone comunicazione al Cliente con almeno 30 giorni di anticipo e assicurando al Cliente, per tale periodo di tempo, il diritto di recesso senza penali né costi di disattivazione.

52104 - Lello
09/05/2018
Salve a seguito di recesso da Fibra Tim per variazioni contrattuali mi vedo addebitare costi di disattivazione per 99,00€...è corretto?

52063 - Redazione
03/05/2018
Lidia, nel caso in cui la sua richiesta preveda la riattivazione del servizio con Telecom Italia (rientro) o con un altro operatore (migrazione) i costi sono pari a 35,00 euro, mentre nel caso in cui la richiesta implichi la cessazione definitiva del servizio senza riattivazione con altri il costo è di 65,00 euro (e non 75) per servizio attivo sulla rete WIND. Purtroppo non può evitare di pagarli, in quanto stabiliti dall'art. 15 delle Condizioni Generali di Contratto.


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