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Tributi comunali: come evitare le liti
Se si riceve un atto (avviso di accertamento, cartella esattoriale o altro) palesemente illegittimo o errato, è possibile ottenerne l’annullamento o chiederne la correzione senza presentare un vero e proprio ricorso, ma semplicemente ricorrendo all'istituto dell’ AUTOTUTELA.
In pratica attraverso l'autotutela l'ente impositore, provvede, d'ufficio o previa iniziativa del contribuente, ad annullare il proprio operato e correggere l'errore senza necessità di una decisione del giudice.
Gli atti che possono essere annullati o rettificati in via di autotutela sono:
- avvisi di accertamento
- avvisi di liquidazione
- atti di irrogazione delle sanzioni tributarie
- ruolo
- atti di diniego di agevolazioni tributare, di diniego di rimborsi, etc.
Il potere di annullamento o correzione sorge in tutti i casi d’illegittimità dell’atto o dell’imposizione, come ad esempio nelle ipotesi di errore di persona, errore di calcolo, doppia imposizione, pagamenti regolarmente eseguiti, errata indicazione della rendita catastale o delle quote di possesso di un immobile, errore sul presupposto del tributo, ecc.
Competente per l'annullamento/rettifica dell'atto illegittimo è lo stesso ufficio che l'ha emanato. E’ importante comunque tenere presente che l'esercizio dell'autotutela è una facoltà discrezionale dell'amministrazione.
Qualora si riceva quindi uno degli atti sopra elencati e si ritenga lo stesso non corretto o illegittimo, si può presentare una richiesta scritta in carta semplice indirizzata all'Ufficio Tributi, corredata della documentazione atta a dimostrare l'errore, con la quale si chiede la rettifica o l’annullamento dell’atto stesso. Questo il fac simile che si può utilizzare.
Quando la sottoscrizione della richiesta non avviene davanti al dipendente addetto a riceverla, alla stessa deve essere allegata fotocopia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.
L’Ufficio preposto, verificati i dati contenuti nell'atto, può procedere alla sospensione (questo il fac simile del provvedimento), alla rettifica o all'annullamento (questo il fac simile) in autotutela dello stesso.
Nel caso in cui ciò non avvenga, il contribuente può fare ricorso - entro 60 giorni dalla notifica dell'atto - alla Commissione Tributaria Provinciale.
Pubblicato il 21/02/2011Tags: ricorso verbale accertamento imposta illegittima autotutela avviso accertamento annullamento tributo avviso liquidazione tributi comunali iscrizione ruolo cartella esattoriale
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