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Vacanze rovinate: risarcimento al consumatore!

     
 
 
 
 

Secondo la Corte di Cassazione (Sentenza n. 5189/2010, terza sezione civile) il tour operator deve un risarcimento danni a chi compra un viaggio organizzato ma non trova, all'arrivo in vacanza, le condizioni illustrate nei depliant pubblicitari. Con tale sentenza, dunque, la Cassazione ribadisce un principio importante, secondo cui con un contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico tutto compreso, il tour operator o l’agenzia viaggi assumono specifici obblighi, soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalità di viaggio, sistemazione alberghiera e livello dei servizi, che vanno esattamente adempiuti. Nel caso in cui la prestazione non sia esattamente realizzata, sulla base di un criterio medio di diligenza, si configura responsabilità contrattuale, tranne nel caso in cui, tour operator o agenzia viaggi non forniscano adeguata prova di un inadempimento ad essi non imputabile.

Per sapere come tutelare i propri diritti leggi questo articolo “Come difendersi dalle vacanze truffa!

Pubblicato il 09/02/2012   Foto: Flickr
Tags: gita residence agenzia viaggi pacchetto turistico tour operator vacanza rovinata indennizzo turista albergo villaggio risarcimento reclamo
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