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Vendita di immobili: come funziona il diritto di prelazione
In caso di vendita di immobili ad uso non abitativo o se come previsto dall'art. 1, comma 10 D.M. 30/12/2002, è stato concesso dal proprietario dell'immobile al conduttore il diritto di prelazione in caso di vendita dell'immobile uso abitazione, il locatore, qualora intenda vendere l'immobile, deve darne comunicazione al conduttore con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario.
Questo il fac simile di comunicazione.
Nella comunicazione devono essere indicati il corrispettivo (in denaro), le altre condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa (ad es. le modalità di pagamento) e l'invito ad esercitare o meno il diritto di prelazione (art. 38 L. 392/1978).
La prelazione è il diritto di essere preferito a chiunque altro, generalmente a parità di condizioni, nella conclusione del contratto.
Il conduttore deve esercitare tale diritto entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo di ufficiale giudiziario, offrendo condizioni uguali a quelle comunicategli dal proprietario.
Il pagamento, ove il diritto di prelazione sia esercitato, deve essere effettuato dal conduttore entro 90 giorni dalla prima comunicazione del proprietario, insieme alla stipula del compromesso o del rogito di acquisto.
Se il proprietario vende ad un terzo senza aver fatto la notificazione, o ad un prezzo inferiore a quello indicato nella medesima, il conduttore può, entro sei mesi dalla trascrizione del rogito, riscattare l'immobile dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa (art. 39 L. 392/1978) e addirittura pretendere il risarcimento di eventuali danni.
Se l'immobile risulta locato a più persone, il proprietario deve comunicare la sua intenzione di volerlo alienare a ciascuna di esse. I conduttori possono esercitare congiuntamente il diritto di prelazione e, nell'ipotesi che taluno di essi rinunci, tale facoltà può essere azionata dal rimanente o dai rimanenti. Se uno dei conduttori non comunica nei tempi stabili agli altri aventi diritto la sua intenzione di avvalersi della prelazione, viene considerato dalla legge rinunciatario alla prelazione stessa.
Pubblicato il 21/02/2011Tags: vendita immobili acquisto casa prelazione conduttore alienazione appartamento
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