Cambio gestore telefonico: cosa è importante sapere

Se vuoi attivare una nuova offerta, effettuando un cambio gestore telefonico, leggi con attenzione le nostre indicazioni, in questo modo riuscirai ad evitare costi aggiuntivi e a tutelare al meglio i tuoi diritti. Gli spot pubblicitari fanno sembrare il cambio gestore telefonico una mera formalità, anche se a volte non è proprio così: sono molti i casi in cui, per risparmiare, i consumatori si ritrovano a pagare cifre inaspettatamente elevate o a segnalare disservizi senza ottenere risposte soddisfacenti. Per evitare queste situazioni è sufficiente informarsi bene prima di intraprendere la procedura di cambio gestore telefonico, mobile o fisso che sia, tenendo a mente quali sono i propri diritti e qual è il modo migliore per esercitarli.

Cambio gestore telefonico: quanto costa

Puoi passare da un operatore all’altro in qualsiasi momento, senza pagare alcuna penale: è questo quanto stabilito dal Decreto Bersani con la legge n. 40/2007. Grazie all’abolizione dei vincoli temporali, i clienti delle compagnie telefoniche sono liberi di recedere dal contratto semplicemente inviando una comunicazione scritta tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso immediato del contratto, al cliente non vengono addebitate delle penali, bensì i cosiddetti “costi dell’operatore” che hanno importo diverso, disciplinato dalle singole compagnie, e che possono essere evitati semplicemente aspettando la data di scadenza del contratto.

Disdicendo il contratto alla scadenza è possibile effettuare il cambio operatore telefonico gratis, l’importante è che la lettera di disdetta  rispetti i tempi di preavviso imposti dalla compagnia telefonica nel contratto o nella Carta dei servizi per la clientela. Questi i modelli di disdetta telefono e adsl che puoi personalizzare in base alle tue specifiche esigenze. Per approfondire ti consigliamo la lettura dell’articolo “Telefonia: in caso di recesso i costi di disattivazione sono dovuti?”.

Recesso e restituzione degli sconti beneficiati

Se recedi da un contratto non ancora giunto a scadenza, grazie al quale hai usufruito di sconti particolari, sappi che dovrai restituire l’importo complessivo dello sconto beneficiato; mentre se recedi da un abbonamento nel quale era previsto anche l’acquisto di un dispositivo elettronico (es. smartphone o tablet) dovrai procedere a saldare le rate che rimangono da pagare in un’unica soluzione.

Diritto di ripensamento e costi di migrazione

Qualora disdicessi il contratto in essere con il tuo gestore per passare ad un’altra compagnia telefonica, ma ti accorgessi subito di aver commesso un errore, non disperare: in caso di attivazione di un contratto a distanza, cioè a telefono, o tramite internet, o altre tecniche di comunicazione a distanza, ci sono 14 giorni di tempo, dalla sottoscrizione del nuovo contratto, per esercitare il diritto di ripensamento  e tornare al vecchio gestore. Questo è il modulo di recesso da contratto telefonico entro 14 giorni che puoi scaricare, compilare ed inviare alla compagnia telefonica tramite posta raccomandata A/R o tramite PEC, la posta elettronica certificata.

Attenzione però: perché si attivi materialmente la procedura di trasferimento della linea telefonica, non è necessario che siano decorsi i 14 giorni previsti dalla legge per esercitare il diritto di ripensamento. Questo potrebbe comportare che nel mentre la tua richiesta di recesso viene trasmessa e recapitata alla nuova compagnia, la procedura di trasferimento diventi di fatto non più “reversibile”. In tal caso dovrai attendere, purtroppo, che la procedura di trasferimento si concluda e chiedere subito dopo di rientrare al vecchio operatore, con il rischio di vederti addebitare i costi di migrazione. Dunque il nostro consiglio è di attivarti tempestivamente nel caso in cui decidessi di esercitare il diritto di ripensamento. A tal proposito ti ricordiamo che il contratto si intende concluso nel momento in cui tu, ad es., nel corso della registrazione telefonica, esprimi il tuo consenso a cambiare operatore telefonico.

Cambio operatore telefonico non autorizzato

Fai molta attenzione alle domande che ti pongono gli operatori telefonici dei call center quando ti propongono di aderire ad una nuova offerta. I contratti stipulati per telefono, infatti, non prevedono l’obbligo della firma sul contratto per autenticare l’attivazione di una nuova offerta, al contrario, quello che occorre loro è un semplice “consenso telefonico” da parte del cliente. Attenzione, dunque, anche alle risposte che dai agli operatori: se non intendi fare il cambio operatore telefonico esponilo chiaramente al tuo interlocutore e declina l’offerta. Ti invitiamo a fare estrema attenzione soprattutto perché, qualora quel servizio venisse attivato seduta stante, ti ritroveresti a dover corrisponderne i costi, anche se ne hai beneficiato solo per pochi giorni prima di esercitare il diritto di recesso.

Cambio operatore telefonico: disdetta e disservizi

Nel caso in cui, durante la procedura di cambio gestore telefonico, dovessi riscontrare disservizi e addebiti anomali, puoi contattare il call center dell’operatore interessato e affidarti al suo servizio di assistenza clienti. Unitamente alla segnalazione telefonica, ti consigliamo di spedire alla compagnia anche un reclamo scritto tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno. Nella lettera di reclamo puoi anche avanzare la richiesta di indennizzo per l'inefficienza del servizio pagato.

Questi sono i moduli di reclamo verso i principali gestori telefonici:

Le compagnie telefoniche sono tenute a produrre una risposta ai reclami entro 45 giorni dal ricevimento dello stesso o altra data specificata nelle Condizioni Generali di Contratto o nella Carta servizi del cliente. Qualora il contenuto della risposta non sia soddisfacente, oppure non pervenga affatto, puoi comunque far valere i tuoi diritti, intraprendendo la procedura di conciliazione.

Cambio gestore telefonico: la procedura di conciliazione

La conciliazione è uno step obbligato per tutti i consumatori che hanno bisogno di risolvere una controversia. Grazie a questa procedura, semplice, gratuita ed informale, è possibile evitare il coinvolgimento di un legale e risolvere il problema grazie ad una figura mediatrice tra le due parti in disaccordo. La conciliazione può essere richiesta ai Corecom, alle Camere di Commercio, alle commissioni paritetiche di conciliazione e ad altri organismi; il consumatore può ottenere il rimborso degli importi indebitamente corrisposti e un indennizzo per il disservizio subito, qualora sia previsto dal contratto o dalle Condizioni generali di abbonamento.

Ricorso al Co.Re.Com

Come abbiamo accennato, la conciliazione può essere richiesta al Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com) competente nel territorio di domicilio o residenza del consumatore. La domanda di conciliazione deve essere presentata a mano, oppure inviata tramite fax o posta raccomandata con ricevuta di ritorno. L'istanza al Comitato viene inoltrata mediante la compilazione del Formulario UG. Questo modulo, per essere valido ai fini della conciliazione, deve contenere i seguenti dati:

  • nome e cognome dell’utente;
  • residenza o domicilio dell'utente;
  • numero dell’utenza telefonica;
  • denominazione e sede dell'operatore;
  • la causa della controversia tra le parti;
  • i tentativi di risoluzione della controversia già disposti dalle parti;
  • le richieste dell'istante;
  • la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità;
  • documenti che provino quanto sostenuto in precedenza, in allegato al Formulario.

Oltre al Formulario UG è disponibile anche il Formulario GU5, che va usato nel caso in cui si voglia chiedere al CO.RE.COM della regione competente e che abbia già firmato la convenzione bilaterale con l'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate, un provvedimento temporaneo o urgente (es. riattivazione della linea). Il Formulario GU5 deve essere sottoscritto dall’utente o, per le persone giuridiche, dal rappresentante legale, ovvero da un rappresentante munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o con scrittura privata autenticata. Questa istanza deve essere consegnata a mano o inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, oppure inoltrata via fax o tramite posta elettronica certificata. Il Formulario GU5 richiede la preventiva presentazione del Formulario UG.

Una volta ricevuta l’istanza di conciliazione, il Responsabile del procedimento ha il compito di verificare la validità dell’istanza presentata e di convocare le parti al fine di trovare una risoluzione alla problematica riscontrata dal consumatore. Se l’incontro tra le parti produce esiti positivi viene redatto un verbale di conciliazione, vincolante per le parti in causa, con cui viene formalizzato l’accordo e chiusa la controversia.

Al contrario, se le parti non raggiungono un accordo, non è possibile chiudere la controversia, ma il Responsabile del procedimento deve comunque verbalizzare l’esito negativo dell’udienza. La procedura è da intendersi chiusa anche quando l’operatore nega l’adesione alla procedura conciliativa, oppure in assenza di una o entrambe le parti in udienza. Se la controversia non viene risolta mediante la procedura di conciliazione il consumatore ha due opzioni:

  • chiedere al medesimo Co.Re.Com nel quale ha presentato l’istanza di conciliazione (che non deve essere conclusa da più di tre mesi) o all'AGCOM la definizione della controversia. A tal fine è possibile usare il Formulario GU14;
  • rivolgersi all’autorità giudiziaria. A tal proposito è bene ricordare che non si può ricorrere alla giustizia ordinaria prima di aver presentato una domanda di conciliazione, tuttavia ci si può coinvolgere un giudice anche se la procedura non risulta conclusa, ma sono in ogni caso trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di conciliazione.
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