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Comunicazione per vendite sottocosto
© Comunicazione per vendite sottocosto
Descrizione
Comunicazione per vendite sottocosto (D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 in relazione all'art. 15, comma 1, del D.Lgs. n. 114/98) da inviare al Comune almeno 10 giorni prima dell'inizio.
Formati
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Dichiaro di aver preso visione della
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e di aver letto e accettato il
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Note
Per vendita sottocosto si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito di eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purchè documentati, secondo la definizione contenuta nell'articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
La vendita sottocosto può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno, ogni vendita sottocosto non può avere durata superiore a dieci (10 giorni ed il numero delle referenze non può essere superiore a cinquanta (50).
Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso un periodo pari a venti (20) giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno.
Per prezzo di vendita al pubblico di un prodotto, nell'ambito della vendita sottocosto, si intende il prezzo effettivamente praticato ai consumatori alle casse.
Le vendite sottocosto sono effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) specifica comunicazione, anche nel caso di messaggi pubblicitari all'esterno o all'interno del locale, recante l'indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita, nonchè delle relative circostanze nel caso dei prodotti di cui all'art. 2, comma 1, lettere d) ed e);
b) inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all'interno dell'esercizio commerciale.
Sono considerate ingannevoli, ai sensi del decreto legislativo n. 74 del 1992, le comunicazioni di cui ai precedenti punti a) e b), nel caso di vendita non effettivamente effettuata sottocosto.
E' comunque consentito effettuare la vendita sottocosto:
a) dei prodotti alimentari freschi e deperibili;
b) dei prodotti alimentari qualora manchino di conservazione meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici gironi alla data del termine minimo di conservazione, nel rispetto del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
c) dei prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione;
d) dei prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell'introduzione di nuove normative relative alla produzione o commercializzazione;
e) dei prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subito un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali nonchè di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita.
Le vendite sotto costo indicate nei precedenti punti a), b), c), d), e) non sono soggette alla preventiva comunicazione al comune.
Le violazioni alle disposizioni della normativa disciplinate le vendite sottocosto sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 6.000.000; in caso di particolare gravità o recidiva può essere disposta, quale sanzione amministrativa accessoria, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti (20) giorni.
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vendita straordinaria
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