Pignoramento presso terzi fac simile editabile

- Ultimo aggiornamento: 14/09/2020
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Da questa scheda è possibile scaricare un fac simile pignoramento presso terzi. Si tratta di un modello in formato editabile con cui è possibile agire nei confronti di un terzo ai fini di una espropriazione forzata di beni mobili o crediti del debitore.

Pignoramento presso terzi: in cosa consiste

Come detto in premessa attraverso la procedura del pignoramento presso terzi (art. 543 Codice Procedura Civile), il Sig. Rossi (creditore) soddisfa le proprie pretese nei confronti del Sig. Bianchi (debitore), operando una esecuzione forzata di quei beni del debitore che si trovano presso il Sig. Verdi (soggetto terzo) o dei crediti che il debitore vanta nei confronti del Sig. Verdi o dell'istituto "X". 

Così il Sig. Rossi potrebbe agire nei confronti del datore di lavoro o dell'Inps (soggetti terzi) ed ottenere il pignoramento di un quinto dello stipendio o di un quinto della pensione corrisposti mensilmente in favore del Sig. Bianchi (debitore).

Ma il Sig. Rossi (creditore) può agire anche nei confronti della banca presso la quale il Sig. Bianchi (debitore) detiene un rapporto, così da procedere al pignoramento del conto corrente, del libretto o degli eventuali titoli posseduti dallo stesso.

Così come il Sig. Rossi potrebbe agire nei confronti di un inquilino che occupa un appartamento di proprietà del Sig. Bianchi ed ottenere il pignoramento del canone di locazione: in pratica l'affitto anziché essere corrisposto al Sig. Bianchi, viene girato in tutto o in parte al Sig. Rossi.

Cosa deve contenere il fac simile pignoramento presso terzi

L'atto deve contenere, oltre all'ingiunzione al debitore di cui all'articolo 492:

  • l'indicazione del credito per il quale si procede. In aggiunta devono essere indicati il titolo esecutivo, vale a dire il documento che attesta che il diritto in capo al creditore (ad es. un decreto ingiuntivo), e il precetto, vale a dire l'intimazione di pagamento che precede qualsiasi esecuzione forzata;
  • l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme che sono dovute e la intimazione al terzo (banca, datore di lavoro, ecc.) di non disporne senza prima essere autorizzato dal giudice;
  • la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente, nonché l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore;
  • la citazione del debitore a comparire davanti al giudice competente, con l'invito al terzo ad effettuare nei confronti del creditore entro 10 giorni - a mezzo raccomandata o PEC - la dichiarazione contenuta nell’art. 547 c.p.c.. Si tratta di una dichiarazione attraverso la quale il soggetto terzo specifica di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e che quindi si impegna a consegnare o pagare al creditore.

Cosa deve fare il terzo pignorato

Come detto il terzo pignorato deve inoltrare una comunicazione al creditore ai sensi dell’art.547 c.p.c. Tale comunicazione, che il terzo può trasmettere personalmente o a mezzo del proprio legale munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme si trova in possesso o risulta debitore e quando ne deve eseguire la consegna o il pagamento.

Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato. Questa la

Se il terzo pignorato non effettua tale comunicazione, il giudice fissa un’udienza alla quale egli deve comparire per chiarire se effettivamente dispone di beni del debitore o se nei confronti dello stesso è tenuto al pagamento di certe somme.

Se non si presenta neppure davanti all’udienza, il giudice emette in automatico l’ordine con il quale lo intima al pagamento delle somme pignorate in favore del creditore.

Se il terzo pignorato dichiara di non essere in alcun modo debitore nei confronti del debitore esecutato, alllora deve compilare questa

Come si svolge la procedura

L'atto di pignoramento presso terzi viene notificato, tramite l'ufficiale giudiziario, sia al debitore principale (Sig. Bianchi) che al terzo debitore (Sig. Verdi).

Come detto il terzo deve comunicare al creditore (Sig. Rossi), con raccomandata o con PEC, se è davvero debitore di cose o somme nei confronti del debitore principale (Sig. Bianchi) e per quale ammontare.

Segue quindi una udienza in Tribunale in cui il giudice, esaminati gli atti, ordinerà al terzo (Sig. Verdi) di versare quanto dovuto in favore del creditore.

Cosa non può essere oggetto di pignoramento

Generalmente non possono essere pignorati i crediti alimentari, dove per questi ultimi si intende il diritto di un soggetto che versa in uno stato di bisogno, accompagnato dalla impossibilità di provvedere autonomamente al proprio sostentamento, di ricevere assistenza materiale o prestazioni economiche da persone cui sia legato da vincoli di parentela, adozione o affinità.

Non possono essere inoltre pignorati i crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.

Ma non è tutto perché l'art. 514 del C.p.c stabilisce che non possono essere pignorati:

  • le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;
  • l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe, la lavatrice, gli utensili di casa ecc.;
  • gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore;
  • gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti.

Tags:  recupero crediti

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