Denuncia per fumo passivo: modello editabile

- Ultimo aggiornamento: 29/09/2022
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Con la denuncia per fumo passivo si segnala al proprietario del locale, al responsabile dell'esercizio o al direttore del personale, se trattasi di luogo di lavoro, ed eventualmente alle autorità competenti (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di finanza, Dipartimento di prevenzione della ASL, etc.) la violazione della normativa "contro il fumo passivo".

Fumo passivo: come tutelarsi

Il fumo "passivo" è quello che viene inalato involontariamente dalle persone che si trovano in uno spazio con altri fumatori. Il fumo passivo, che comprende sia quello prodotto dalla combustione lenta della sigaretta (o del sigaro, pipa, ecc.) che quello prodotto dall’espirazione del fumo dal fumatore, è seriamente nocivo per la salute dei non fumatori, dal momento che contiene sostanze cancerogene e di altri componenti tossici. Sono soggetti particolarmente a rischio le donne in gravidanza e i bambini, specialmente per le malattie respiratorie nel primo anno di vita. 

Delle evidenze scientifiche dimostrano che anche in luoghi semi-aperti o in aree all'aperto è possibile essere esposti agli effetti nocivi del fumo passivo. La casa invece è considerata la prima fonte di esposizione al fumo passivo per i bambini.

Con la Legge 3/2003 (art. 51: "tutela della salute dei non fumatori"), entrata in vigore nel Gennaio 2005, l'Italia è stato il primo paese in Europa ad introdurre il divieto di fumare nei locali chiusi, sia pubblici che privati (scuole, ospedali, uffici della Pubblica Amministrazione, taxi, metropolitane , treni, sale di attesa di aeroporti, stazioni ferroviarie, ristoranti, bar, pizzerie, discoteche, sale giochi, alberghi, palestre, parrucchieri, banche, studi professionali, supermercati, ecc.). Le uniche eccezioni riguardano le residenze private e i locali idonei per i fumatori.

Ai fini dell'osservanza del divieto in ciascuno di questi locali deve essere esposto il

integrato dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni.

Come detto il cartello deve essere affisso sia negli uffici pubblici che nei locali privati e posizionato in luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza.

Nel caso degli uffici pubblici il soggetto cui spetta la vigilanza viene individuato formalmente dal dirigente della struttura e a lui compete l'accertamento e la contestazione dell'infrazione, oltre che alle autorità competenti.

Nelle strutture private il soggetto cui spetta la vigilanza è il conduttore del locale o un suo delegato. In questo caso però l'accertamento e la contestazione dell'infrazione spetta unicamente a Polizia amministrativa, Guardie giurate, se previsto da contratto, Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

In caso di violazione del divieto di fumo la sanzione amministrativa va da un minimo di euro 27,50 ad un massimo di euro 275,00. La suddetta sanzione è raddoppiata, (da 55,00 a 550,00 euro, qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna incinta, di lattanti o di bambini fino a 12 anni. Questo un

I soggetti incaricati di far rispettare l'osservanza del divieto, che non ottemperino ai loro doveri, sono soggetti al pagamento di una somma da euro 220 a euro 2.200; tale somma viene aumentata della metà nelle ipotesi che gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti.

Denuncia fumo passivo: quando farla

Può essere oggetto di una denuncia per fumo passivo l'azienda per la quale si lavora, l'esercizio commerciale, il cinema, il teatro, la palestra e via discorrendo. In particolare attraverso il fac simile disponibile in questa scheda è necessario porre in evidenza le violazioni riscontrate nei locali:

  • non é stato affisso il cartello con l’indicazione "Vietato fumare";
  • si fumava ignorando il divieto;
  • non erano presenti spazi appositi per fumatori;
  • non era approntato un sistema di aerazione adeguato a difesa delle persone non fumatrici.

Per questi motivi si diffida il proprietario/responsabile dell'ufficio/servizio a garantire la non esposizione delle persone al fumo passivo e a vigilare sull’effettivo rispetto del “divieto di fumo”, anche mediante la predisposizione di opportuna segnaletica e di adeguate procedure interne.

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Pixabay
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