Denuncia clausole vessatorie: modelli Doc, Pdf

- Ultimo aggiornamento: 23/03/2021
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Descrizione

Da questa scheda si possono scaricare alcuni modelli in formato WORD con cui il consumatore contesta all'azienda o al professionista la presenza di clausole vessatorie nel contratto che sta per sottoscrivere o che ha sottoscritto.

Nullità clausole vessatorie anche se sottoscritte

Le clausole vessatorie sono considerate dalla legge (art. 1341 c. 2 c.c. e art. 33 Codice del Consumo) illecite e abusive, dunque nulle se inserite in contratti, note d'ordine o formulari, per il semplice motivo che producono a carico del consumatore un significativo squilibrio di diritti ed obblighi rispetto al venditore o professionista.

Sono vessatorie, ad esempio, quelle clausole che

  • esonerano, parzialmente o totalmente, il venditore/professionista dalle conseguenze derivanti da un suo eventuale inadempimento;
  • attribuiscono la facoltà di recesso dal contratto solo a chi ha predisposto il contratto (ad es. banca, assicurazione, ecc.);
  • rimettono ad una delle parti la facoltà di prorogare l’efficacia temporale del contratto;
  • stabiliscono, in caso di controversia, la competenza esclusiva di una località diversa dalla residenza del consumatore;
  • ecc.

Le clausole vessatorie possono riguardare anche la garanzia legale di un prodotto. Così il venditore potrebbe inserire in contratto delle clausole che tendono ad escludere l'applicazione della garanzia prevista dagli artt. 128 e segg. del Cod. Cons. in caso di non conformità o difetti del prodotto, oppure clausole che tendono a limitare la responsabilità del venditore in caso di danni causati dal prodotto. 

Clausole vessatorie possono essere presenti anche nel contratto di locazione. Per la giurisprudenza è da considerarsi vessatoria, ad esempio, la clausola che stabilisce la risoluzione del contratto a seguito del mancato pagamento di una sola rata da parte del conduttore, oppure quella che pone a carico di quest'ultimo l’obbligo di eliminare le conseguenze del deterioramento subito dalla cosa locata per il normale uso, una volta cessato il rapporto.

Quando contestare la presenza di clausole vessatorie

Le clausole elencate nell’art. 33 del Codice del Consumo si presumono vessatorie a meno che il venditore o il professionista dimostri che 

  • la clausola è stata oggetto di trattativa individuale;
  • la clausola non è vessatoria.

In altre parole è il venditore/professionista che deve dimostrare che quando il consumatore ha sottoscritto il contratto era pienamente consapevole e conscio dei propri diritti e doveri.

Dal canto suo il consumatore può rifiutarsi di sottoscrivere il contratto se considera vessatorie una o più clausole contrattuali.

Se invece ha già sottoscritto il contratto può contestare la loro presenza direttamente al venditore/professionista o proporre un ricorso giudiziario. In quest'ultimo caso se il Giudice riconosce come vessatoria la clausola contestata dal consumatore, questa diventa "nulla", mentre il resto del contratto resta valido in tutti gli altri punti.

Tags:  gestione clienti esonero responsabilità garanzia

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