Le modalità per iscriversi all'anagrafe delle ONLUS

Le organizzazioni non profit che intraprendono l’esercizio delle attività indicate nell’art. 10 D.Lgs n. 460/97, nonché i soggetti che già svolgono tali attività, per poter beneficiare delle agevolazioni previste nel D.Lgs n. 460/97, devono darne comunicazione alla Direzione regionale delle Entrate del Ministero delle Finanze, nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale.

Tutti i dati comunicati confluiscono nell’Anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso l'Agenzia delle Entrate.

La comunicazione deve essere effettuata utilizzando un apposito modello.

Gli effetti dell’iscrizione decorrono dalla costituzione, se la comunicazione viene inviata entro 30 gg da essa; diversamente decorreranno dal momento in cui viene inviata la comunicazione.

Unitamente alla comunicazione dovrà essere allegata anche una dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, dal rappresentante legale della ONLUS con firma autenticata, nella quale sono attestate le attività svolte e il possesso dei requisiti.

La comunicazione, firmata dal rappresentante legale dell’ente, può essere:

  • spedita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in plico senza busta e si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale;
  • consegnata in duplice copia direttamente alla Direzione regionale competente che ne restituisce una copia timbrata e datata per ricevuta, completa degli estremi della protocollazione.

Alla Direzione regionale competente deve inoltre essere comunicata entro 30 gg e con lo stesso modello:

  • ogni variazione dei dati forniti in precedenza (ad es. nel caso di modifica del legale rappresentante o della sede legale);
  • ogni modifica dello statuto;
  • ogni modifica che comporti la perdita della qualifica di ONLUS.

Sono esonerati dall’obbligo della comunicazione, in quanto vengono automaticamente riconosciuti come ONLUS:

  • le organizzazioni di volontariato di cui alle legge 266/1991, iscritte negli appositi registri regionali e delle province autonome;
  • le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della legge 49/1987;
  • le cooperative sociali di cui alla legge 381/1991, iscritte nel registro delle imprese alla sezione "cooperative a mutualità prevalente".

La Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate, ricevuta la comunicazione e la dichiarazione, sostitutiva, procede all’iscrizione, previa verifica della:

  • regolarità della compilazione del modello di comunicazione;
  • allegazione della dichiarazione sostitutiva;
  • sussistenza dei requisiti formali previsti dall’art. 10 del D.Lgs n. 460/97.

La Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate ha 40 giorni di tempo per effettuare i riscontri di rispondenza alla normativa e procedere o meno all’iscrizione delle soggetto interessato all’anagrafe delle ONLUS. Decorso tale termine, senza nessuna comunicazione, l’ente si intende iscritto all’Anagrafe Unica delle ONLUS.

All’esito del controllo, la Direzione regionale iscrive il soggetto interessato all’anagrafe unica delle ONLUS e gliene dà notizia oppure comunica allo stesso la mancata iscrizione, evidenziando i motivi in base al quale è formulato il diniego. Le comunicazioni sono notificate all’interessato entro il termine di 40 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Pubblicato il 11/07/2011
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