Disabili: proroga al 31 luglio per l’autocertificazione di esonero

Con la nota n.3879 del 1 luglio 2016, il Ministero del Lavoro ha spostato il termine per la presentazione dell’autocertificazione di esonero dall’obbligo di assunzione di disabili impiegati in attività ad alto rischio, rimandandola al 31 luglio. La proroga è stata indetta dal Ministero per problemi tecnici, rilevati a seguito delle segnalazioni ricevute dalle aziende che hanno tentato l’invio telematico dell’autocertificazione di esonero, ottenendo però scarsi risultati. È parso dunque necessario procedere ad un controllo del sistema per correggere eventuali malfunzionamenti, individuandone le cause.

Disabili e lavoro: quali le aziende interessate

Le aziende interessate all’invio dell’autocertificazione di esonero sono quelle che impiegano lavoratori disabili o diversamente abili in attività particolarmente rischiose, con un tasso di premio Inail pari o superiore al 60 per mille.

Il decreto interministeriale del 10 marzo 2016 stabilisce che il datore di lavoro, sia esso a capo di un’azienda privata come di un ente pubblico, è tenuto a specificare, nell’autocertificazione di esonero, la classe occupazionale di riferimento per ciascun ambito provinciale in cui si trovano le unità produttive interessate all’esonero. In tal senso occorre specificare: la base di computo, la quota di riserva, il numero di lavoratori con disabilità occupati, il numero dei lavatori impiegati in lavorazioni ad alto rischio, la base netta, la quota netta e la quota d’esonero.

In più, qualora si verificasse una variazione della quota di esonero nei 60 giorni successivi all’invio dell’autocertificazione, egli dovrà provvedere alle modifiche necessarie, da effettuare sempre tramite procedura telematica.

Per l'invio tramite procedura telematica, occorre che il datore di lavoro si registri al portale Cliclavoro ed acceda alla sua area riservata. Chiaramente occorrerà prima registrarsi, quindi intervenire nella sezione Esonero del Prospetto Informativo disabili Cliclavoro.

Al termine della procedura verrà rilasciata una ricevuta per accertare l’adempimento di legge

I datori di lavoro che hanno una base occupazionale compresa tra i 15 ed i 35 dipendenti non possono usufruire dell’esonero autocertificato.

Pagamento del Contributivo Esonerativo

Il datore di lavoro che invia l’autocertificazione di esonero dagli obblighi legati al collocamento obbligatorio, deve versare un contributo esonerativo al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili nei 5 giorni lavorativi che precedono l’invio dell'autocertificazione. La somma da corrispondere è di euro 30,64 per ogni lavoratore disabile non impiegato e per ogni giorno di lavoro non effettuato. Ecco le coordinate bancarie alle quali inviare il contributivo esonerativo tramite bonifico bancario: IT04A0100003245348027257315 (Banca d’Italia filiale Roma Succursale).

Pubblicato il 19/07/2016
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