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Attribuzione numero di codice fiscale per soggetti diversi dalle persone fisiche
– in duplice esemplare direttamente (anche a mezzo di persona appositamente delegata) ad uno qualsiasi
degli uffici dell’Agenzia delle entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente;
– in unico esemplare a mezzo servizio postale e mediante raccomandata, allegando copia fotostatica
di un documento di identificazione del dichiarante, da inviare ad uno qualsiasi degli uffici
dell’Agenzia delle entrate, a prescindere dal domicilio fiscale del contribuente. In tal caso le dichiarazioni
si considerano presentate nel giorno in cui risultano spedite;
– per via telematica direttamente dal contribuente o tramite i soggetti incaricati della trasmissione telematica
di cui all’art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni.
In tal caso le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei
dati da parte dell’Agenzia delle entrate;
– presso l’ufficio del registro delle imprese esclusivamente da parte dei soggetti tenuti all’iscrizione nel
registro delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio delle notizie economiche ed amministrative
(REA), utilizzando la modulistica approvata a tal fine.