Domanda di mediazione: fac simile editabile

- Ultimo aggiornamento: 22/08/2023
Formati
DOC   istanza di mediazione (singola)
DOC   istanza di mediazione (a firma congiunta)
DOC   esempi di clausole conciliative
DOC   informativa dell'avvocato sulla mediazione
DOC   richiesta di esenzione dal pagamento delle indennità di mediazione
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Fac simile istanza di mediazione civile e commerciale da parte del singolo nei confronti dell'organismo prescelto. In questa scheda presenti anche esempi di clausole conciliative, un fac-simile di informativa resa dall'avvocato al proprio assistito circa la possibilità di avvalersi della procedura di mediazione e un fac simile di richiesta di esenzione dal pagamento delle indennità di mediazione.

Domanda di mediazione: quando farla

Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (decreto "del fare", convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98) ha ripristinato l'obbligatorietà del ricorso alla mediazione prima di poter avviare un giudizio civile in tribunale.

In particolare la mediazione ritorna ad essere obbligatoria, seppure in via sperimentale per soli quattro anni, per le controversie civili e commerciali che sorgono in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, contratti bancari e finanziari, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità. Sono escluse invece quelle che interessano le responsabilità civili per circolazione di veicoli.

Queste in sintesi le principali novità introdotte dal decreto "del fare":

  • viene introdotta la norma per cui le parti possono presentare istanza solo presso organismi di mediazione presenti nel luogo del giudice territorialmente compete per l’eventuale causa;
  • per le materie che rientrano nell’obbligatorietà, le parti devono essere assistite da un avvocato durante le sessioni di mediazione. Inoltre, sia nel caso di procedimento obbligatorio che facoltativo, l’accordo di conciliazione sottoscritto anche dagli avvocati di tutte le parti, avrà efficacia di titolo esecutivo senza ulteriori passaggi;
  • gli avvocati sono mediatori di diritto, ossia risultano iscritti ad un Organismo di mediazione anche se dovranno comunque essere adeguatamente formati in materia ed intraprendere specifici percorsi di aggiornamento teorico-pratici.

Come presentare la domanda di mediazione

La richiesta di mediazione si avvia tramite il deposito di un'istanza presso l'organismo prescelto dalla parte istante o determinato nel contratto tra le parti. Da questa scheda si possono scaricare due fac simile, rispettivamente per domanda singola e congiunta.

La domanda deve contenere l'indicazione dell’organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Sempre da questa scheda si possono scaricare le clausole conciliative tipo, che possono essere inserite ed adattate ad ogni tipo di contratto.

Il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa un primo incontro non oltre 30 giorni dal deposito della domanda. In questo incontro il mediatore verifica con le parti la possibilità di proseguire il tentativo di mediazione. Ricordiamo che le parti devono essere assistite da un avvocato sin dal primo incontro.

Il procedimento di mediazione non può avere in ogni caso una durata superiore a 3 mesi.

A questo punto le situazioni che si possono determinare sono due:

a) si raggiunge l'accordo. Il mediatore in questo caso redige un verbale che sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale;

b) non si raggiunge l'accordo. In questo caso i costi della mediazione sono gratuiti e il mancato accordo (il mediatore redige comunque un verbale) vale come tentativo di mediazione esperito ai fini della procedibilità dell’azione giudiziale.

Qualora il provvedimento del giudice corrisponde interamente al contenuto della proposta conciliativa, le spese del processo saranno a carico della parte che ha rifiutato ingiustificatamente la soluzione conciliativa.

Quanto costa il ricorso alla mediazione

I costi del servizio sono determinati dal Regolamento di mediazione. Sono comunque dovute le spese di avvio nella misura di € 48,40 (40,00 + IVA al 21%), da versare a cura della parte istante al momento del deposito della domanda e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

Poi vi sono le spese di mediazione che sono dovute dalle parti nel caso in cui al primo incontro di mediazione decidano di dare effettivo corso alla mediazione. Le spese di mediazione variano in relazione al valore della controversia e sono determinate secondo le indicazioni del DM 180/2010 e successive modificazioni e integrazioni:

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)
Fino a Euro 1.000: Euro 65;
da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130;
da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240;
da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360;
da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600;
da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000;
da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800;
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200;
oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.

Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti.

Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti.

GRATUITÀ DELLA MEDIAZIONE

La mediazione è gratuita per i soggetti che avrebbero beneficiato del gratuito patrocinio nel giudizio in tribunale (soggetti meno abbienti).

A tal fine, la parte deve depositare presso l’organismo una dichiarazione con cui chiede di essere esonerato dal pagamento delle indennità di mediazione ai sensi dell’art. 17 comma 5 bis D. Lgs. 28/2010, in quanto in possesso dei requisiti che consentono l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 115/2002, relativamente alla procedura di mediazione avviata presso un organismo di mediazione nei confronti di una persona o di un'impresa. Sempre su questa scheda è disponibile un fac simile di dichiarazione sostitutiva.

AGEVOLAZIONI FISCALI

Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro. In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d’imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all’organismo di mediazione. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.

Tags:  conciliazione risoluzione controversie cause giudiziarie

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