Requisiti, retribuzione e durata del congedo parentale

Per congedo parentale si intende la facoltà concessa ad entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, di astenersi dal lavoro entro i primi 12 anni di vita del bambino. L'obiettivo è chiaro: porre i genitori nelle condizioni di dedicare più tempo alla cura e alla crescita del proprio figlio durante i primi anni della sua vita. Con il congedo parentale l'Inps riconosce ai genitori una indennità economica sostitutiva della retribuzione.

Congedo parentale facoltativo Inps: a chi spetta

Il congedo parentale può essere richiesto dalla madre e/o dal padre - lavoratrice o lavoratore dipendente - del bambino nei suoi primi 12 anni di vita. Come detto il congedo può essere richiesto anche in caso di adozione o affidamento: in questo caso, i 12 anni si contano a partire dall’ingresso in famiglia del bambino.

Hanno diritto al congedo parentale anche i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps (collaboratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi, amministratori, venditori porta a porta, lavoratori autonomi occasionali, ecc.) e le lavoratrici madri autonome (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, ecc.), ma per un periodo massimo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino. Il congedo non spetta invece al padre lavoratore autonomo.

L'indennità di congedo non spetta a quei genitori che siano disoccupati o sospesi, lavoratori domestici o lavoratori a domicilio.

I limiti e le retribuzioni del congedo parentale

Sommando i periodi di astensione al lavoro di entrambi i genitori, il risultato non può essere superiore ai 10 mesi. Totale che può salire a 11 mesi se il padre fruisce del congedo parentale per almeno 3 mesi. Tale periodo complessivo può essere fruito dai genitori anche contemporaneamente.

Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:

  • alla madre lavoratrice dipendente per un periodo non superiore a 6 mesi, trascorso quello previsto per l'astensione obbligatoria dopo il parto;
  • al padre lavoratore dipendente per un periodo non superiore a 6 mesi, elevabile a 7 mesi, dalla nascita del figlio, se lo stesso si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a 3 mesi;
  • al padre lavoratore dipendente, anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (a decorrere dal giorno successivo al parto), e anche se la stessa non lavora;
  • all’unico genitore (padre o madre), per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 10 mesi.

Congedo parentale facoltativo retribuzione

Con la concessione del congedo parentale il lavoratore dipendente riceve fino al sesto anno di età del bambino (in precedenza era fino al terzo) e per un periodo massimo di sei mesi fra i due genitori, un indennizzo pari al 30% dell'ultima retribuzione percepita dal genitore richiedente.

Dal sesto all'ottavo anno lo stesso indennizzo è riconosciuto solo se il reddito del genitore è inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione.

Dagli 8 ai 12 anni di età del figlio, invece, a fronte della concessione del congedo i genitori non hanno diritto ad alcun indennizzo.

Come richiedere il congedo parentale facoltativo

Per richiedere l'indennità di congedo parentale nei giorni di congedo facoltativo previsti dalla legge, occorre presentare all'Inps questo modulo congedo parentale facoltativo.

La domanda per l'ottenimento del congedo parentale va presentata alla sede Inps competente per residenza mediante una delle seguenti modalità:

  • Sito ufficiale dell'Inps (www.inps.it). In questo caso è necessario disporre del Pin dispositivo;
  • Contact Center Integrato (numero verde 803164 da rete fissa oppure 06164164 da telefono cellulare);
  • Patronati e CAF.

Il modulo di domanda deve essere inoltrato all'Inps prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto. Se si presenta dopo, verranno pagati solo i giorni di congedo successivi alla data di presentazione della domanda.

Il congedo parentale a ore

Il decreto legislativo del 15 giugno 2015, n. 80, attuativo della delega contenuta nel Jobs Act, ha previsto la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire nei primi anni di vita del bambino del congedo parentale in modalità oraria, anche in assenza di una contrattazione collettiva che disciplini compiutamente il congedo parentale su base oraria.

Quante ore spettano con il nuovo congedo parentale a ore

In assenza di una regolamentazione dei contratti collettivi, i genitori lavoratori dipendenti possono fruire di un'astensione dal lavoro ad ore in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero nel mese immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Così se si è lavorato mediamente per 8 ore giornaliere si ha diritto ad un congedo parentale di 4 ore.

Al contrario se il congedo è regolato dal CCNL, il congedo parentale a ore potrà avere anche una durata inferiore, in relazione a quanto previsto dalle stesse intese.

Non è previsto il cumulo del congedo parentale ad ore con altri permessi o riposi disciplinati, come ad esempio i permessi per allattamento.

Se si fruisce del congedo parentale in modalità oraria le domeniche (ed eventualmente i sabati, in caso di settimana corta), non sono considerate né ai fini del computo né ai fini dell’indennizzo.

Attenzione: si è introdotto semplicemente una diversa modalità di fruizione del congedo rispetto a quella già in uso (giornaliera o mensile) che non modifica la durata complessiva del congedo parentale. Questo significa che rimangono invariati i limiti entro i quali mamma e papà possono assentarsi dal lavoro.

Come presentare domanda per il congedo parentale a ore

La richiesta all'Inps deve essere presentata mediante un’apposita domanda on line, che è diversa dalla domanda telematica in uso per la richiesta del congedo parentale giornaliero o mensile. Se dunque in un determinato periodo, il genitore intende fruire sia del congedo parentale in modalità giornaliera e/o mensile che di quello in modalità oraria, dovrà utilizzare le due diverse procedure di invio on line.

In particolare per la richiesta del congedo parentale su base oraria, l'Inps ha reso disponibile un'applicazione all’interno del proprio sito ufficiale. Così dopo aver effettuato l’accesso tramite SPID, CIE o CNS è sufficiente selezionare le voci “Invio Domande di prestazioni a Sostegno del reddito”, “Maternità”, “Acquisizione domanda”.

Le alternative alla procedura on-line sono rappresentate da:

  • Contact Center Integrato: contattando il numero verde 803164, gratuito da rete fissa, o il numero 06164164 da telefono cellulare. In questo caso, il servizio è a pagamento in base al piano tariffario applicato dai diversi gestori telefonici;
  • Patronati e Caf: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi; in questo caso il servizio è gratuito per il cittadino.

Cosa dichiarare nella domanda per il congedo parentale a ore

Nella domanda di congedo parentale ad ore il genitore deve dichiarare:

  • se il congedo è richiesto in base alla contrattazione di riferimento oppure no;
  • il numero di giornate di congedo parentale da fruire in modalità oraria. La procedura infatti prevede che il totale delle ore di congedo richieste sia calcolato in giornate lavorative intere;
  • il periodo all’interno del quale queste giornate intere di congedo parentale saranno fruite.

In una prima fase le domande di congedo parentale ad ore dovranno essere presentate in riferimento al singolo mese solare. Per intenderci, se il lavoratore vuole fruire del congedo parentale ad ore, sia nel mese di Settembre che in quello di Ottobre, dovrà presentare due distinte domande.

Tuttavia grazie ad una procedura semplificata è possibile, una volta presentata la domanda, aggiungere una nuova richiesta indicando solamente il numero di giornate intere da fruire su base oraria all'interno di un nuovo periodo.

Sempre e solo nella fase iniziale la domanda potrà riguardare anche congedi orari fruiti in data antecedente la presentazione della stessa. A regime, invece, la domanda di congedo parentale dovrà essere presentata all’Istituto prima dell’inizio del congedo, al limite anche lo stesso giorno di inizio di fruizione.

Preavviso al datore di lavoro

Si ricorda che ai fini del congedo non è necessaria l’autorizzazione del datore di lavoro. Tuttavia il genitore è tenuto, salvi i casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare quest’ultimo secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi e comunque, con un termine di preavviso non inferiore a 5 giorni, in caso di richiesta di congedo parentale mensile o giornaliero, e non inferiore a 2 giorni in caso di congedo orario.

Quali documenti allegare

Va detto innanzitutto che qualsiasi documento utile per l’istruttoria della domanda di congedo parentale va allegato telematicamente seguendo le istruzioni indicate nella procedura. I documenti variano a seconda dell’evento trattato: ad esempio in caso di domanda di congedo parentale presentata per figlio adottato il documento da allegare ai fini dell’istruttoria è rappresentato dalla sentenza di adozione.

Tutta questa documentazione può essere inoltrata telematicamente, diversamente da quella medico sanitaria che invece deve essere presentata in originale alla struttura Inps competente, allo sportello oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

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