Modello di ricorso mediazione tributaria

- Ultimo aggiornamento: 27/03/2014
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Fac-simile di istanza con cui il contribuente - oltre a sottoporre in via preventiva alla competente struttura dell’Agenzia delle Entrate i motivi per i quali intende chiedere al Giudice tributario l'annullamento, totale o parziale, dell’atto che gli stato notificato - può anche formulare una motivata proposta di mediazione che prevede una rideterminazione dell’ammontare della pretesa.

Le controversie devono avere valore non superiore a 20.000 euro e l'atto deve essere stato ricevuto dal contribuente a decorrere dal 1° Aprile 2012. Il fac simile è stato predisposto dall'Agenzia delle Entrate in conformità al contenuto della normativa di cui all’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Cos'è la mediazione tributaria e come si attiva

In pratica attraverso un'apposita istanza, il contribuente - oltre a sottoporre in via preventiva alla competente struttura dell'Agenzia delle Entrate i motivi per i quali intende chiedere al Giudice tributario l'annullamento, totale o parziale, dell'atto - può anche formulare una motivata proposta di mediazione che prevede una rideterminazione dell’ammontare della pretesa.

Per semplificare gli adempimenti dei contribuenti, è stato predisposto dall'Agenzia questo fac-simile di istanza. Naturalmente il contribuente è libero di utilizzare schemi diversi, purché redatti in conformità al contenuto della normativa di cui all'articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546 del 1992.

Il valore della controversia va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente, al netto degli interessi, delle eventuali sanzioni e di ogni altro eventuale accessorio.

L'istanza, a cui non si applica l’imposta di bollo, va notificata alla Direzione regionale o provinciale o al Centro operativo dell'Agenzia delle entrate. La mediazione ha una durata di 90 giorni.

L'Ufficio legale dell'Agenzia delle Entrate, al termine della fase istruttoria, può decidere di accogliere, anche parzialmente, o di rigettare l'istanza ovvero può formulare una proposta di mediazione.

La mediazione comporta il beneficio per il contribuente dell'automatica riduzione delle sanzioni amministrative del 40%.

L'accordo di mediazione si conclude con la sottoscrizione da parte dell'Ufficio e del contribuente e si perfeziona con il versamento entro venti giorni dell'intero importo dovuto ovvero della prima rata, in caso di pagamento rateale (è previsto un massimo di otto rate trimestrali di pari importo).

Il pagamento deve essere effettuato, anche tramite compensazione, con il modello F24. Qualora il contribuente non dovesse versare solo una delle rate successive alla prima, l’atto di mediazione costituisce titolo per la riscossione coattiva.

Originariamente, la procedura della mediazione doveva essere seguita a pena di "inammissibilità" del ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale competente, nel senso che, se il contribuente avesse proposto ricorso senza aver prima attivato l’istituto della mediazione, il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile, ossia come se non fosse mai stato presentato. In altri termini il contribuente avrebbe perso automaticamente la causa.

La Legge di Stabilità 2014 ha stabilito, invece, che per gli atti notificati a partire dal 2 marzo 2014, la presentazione del reclamo diventa condizione di procedibilità del ricorso e non più di ammissibilità: questo vuol dire che, nel caso in cui il contribuente presenti ricorso alla Commissione Tributaria senza prima avere presentato istanza di mediazione, non perderà automaticamente la causa, come avveniva in precedenza. Il ricorso viene dichiarato cioè improcedibile, non inammissibile. Un vizio di procedura, dunque, per cui prima che il contribuente possa costituirsi in giudizio, dovrà aspettare il decorso del termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istanza di mediazione.

Queste le altre novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2014:

  • la mediazione tributaria può avere ad oggetto anche i contributi previdenziali e assistenziali, senza sanzioni e interessi;
  • la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato sono sospesi per tutta la durata del procedimento di mediazione.

Infine ricordiamo che il DL 35/2013 ha introdotto la possibilità per il contribuente di utilizzare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, per somministrazioni, forniture e appalti, per compensare le somme dovute a seguito di accertamento con adesione.

Tags:  risoluzione controversie imposte e tasse cartella di pagamento agenzia entrate

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