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© Domanda denuncia di inizio attivtà (art. 4 della L. 493/93 come sostituito dall' art. 2, comma 60, L. 662/96 e s.m.i.)
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Descrizione
Per eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare e demolire quelle esistenti ovvero per procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione ogni soggetto, comunque interessato, deve essere in possesso preventivamente di un provvedimento che gli consenta di operare. Questo provvedimento è la concessione edilizia o l’autorizzazione, quest’ultima sostituita per molte opere dalla denuncia di inizio attività.
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Allegati
La denuncia va necessariamente corredata da apposita relazione del progettista dei lavori, la quale deve asseverare (e per questo il progettista assume la condizione funzionale di esercente servizio di pubblica necessità) la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati, ai regolamenti edilizi, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e igienico-sanitarie. Gli uffici del comune e dell'A.S.L., secondo le rispettive competenze, verificano la conformità del progetto alla normativa vigente (compresa la regolamentazione urbanistica comunale).
Moduli Allegati
Relazione di denuncia di inizio attività
Moduli Correlati
ONLUS - Comunicazione alla D.R.E.
Richiesta concessione edilizia
Richiesta autorizzazione edilizia
Note
La legge 662/1996 (art. 2, comma 60) ha semplificato le procedure relative alle opere manutentive di minore impatto edilizio, introducendo l'istituto della dichiarazione d'inizio attività, che consente, nei fatti, all'impresa di agire senza che il comune dia il proprio esplicito assenso mediante l'emissione formale di un atto.
La denuncia di inizio di attività va presentata al Comune per i seguenti interventi :
- opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
- opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- recinzioni, muri di cinta e cancellate;
- aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
- opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A di cui all'art. 2 del D.M. Lavori Pubblici 2 aprile 1968, non modifichino la destinazione d'uso;
- impianti tecnologici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni, a seguito della revisione o installazione di impianti esistenti;
- varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambiano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
- parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.
Inoltre va espressamente indicato che gli interventi non sono in contrasto con vincoli o impedimenti, relativi agli immobili sui quali gli stessi devono essere eseguiti, ove gli stessi:
- siano sottoposti alla legge n. 1089/1939 ("tutela delle cose d'interesse artistico e storico");
- siano sottoposti alla legge n. 1497/1939 ("protezione delle bellezze naturali");
- siano sottoposti alla legge n. 394/1991 ("legge quadro sulle aree protette");
- siano sottoposti a disposizioni immediatamente operative dei piani paesistici regionali (D.L. n. 312/1985, conv. in legge n. 431/1985);
- siano sottoposti alla legge n. 183/1939 ("norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo");
- siano comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali;
- siano oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti urbanistici di pianificazione, nonché di programmazione, immediatamente operative e le trasformazioni progettate non siano in contrasto con strumenti adottati.
Quando il Comune riscontra l'assenza delle condizioni prescritte per la fattibilità di opere mediante la denuncia di inizio attività, notifica agli interessati l'ordine motivato di non effettuare le progettate trasformazioni (art. 4, comma 15).
La denuncia di inizio di attività (Allegato 1) va presentata almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori. Il comune può chiedere all'impresa una ulteriore dichiarazione contestuale all'avvio dei lavori, cui corrisponde un sopralluogo di un funzionario comunale a ciò deputato, che constata l'effettivo inizio dell'attività.
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