Modulo destinazione Tfr: fac simile editabile

- Ultimo aggiornamento: 23/05/2023
Formati
DOCX
PDF
Dichiaro di aver preso visione della nota informativa

Descrizione

Con il modulo TFR2 il lavoratore manifesta, al momento dell'assunzione, la propria scelta per la destinazione del trattamento di fine rapporto.

Modulo Tfr2: a cosa serve

Al momento della sottoscrizione della lettera di assunzione a tempo determinato o indeterminato, al lavoratore viene richiesto di scegliere in merito alla destinazione del proprio trattamento di fine rapporto.

Ricordiamo che il TFR (o liquidazione) corrisponde a circa una mensilità dello stipendio. Per calcolarlo occorre dividere la retribuzione annua per 13,5 e aggiornare il risultato il 31 dicembre di ogni anno con un tasso fisso dell’1,5% più il 75% dell’aumento dell’indice Istat dei prezzi al consumo rilevato per l’anno precedente.

Il lavoratore può scegliere di lasciare tale accantonamento in azienda (o presso il Fondo di Tesoreria gestito dall’INPS per i dipendenti di aziende con almeno 50 dipendenti) oppure di versarlo ad un fondo pensione.

Nel primo caso il lavoratore potrà ricevere anche un anticipo Tfr (ad esempio per spese dentistiche, per ristrutturazione, ecc.) e comunque potrà disporre del Tfr al termine del rapporto di lavoro, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga a seguito di licenziamento, dimissioni, o raggiungimento dell’età pensionabile.

Nel secondo caso, invece, il lavoratore potrà ricevere il Tfr esclusivamente al momento del pensionamento o comunque nei casi previsti dalla normativa.

Per esprimere la propria scelta il lavoratore deve compilare il modulo Tfr2. In pratica attraverso questo modello il lavoratore comunica se intende

  • percepire il Tfr alla fine del rapporto di lavoro, ovvero;
  • versare tutto o parte di questo TFR ad un fondo di previdenza complementare.

Se il lavoratore non compila il modulo destinazione Tfr entro 6 mesi dalla data di assunzione, l'azienda è tenuta a versare tutto il TFR al fondo di previdenza complementare stabilito dal CCNL o, in mancanza, al fondo gestito dall’INPS.

Va anche detto che mentre la destinazione del TFR in azienda è una scelta rivedibile, la stessa cosa non può dirsi per la destinazione del Tfr ad un fondo: in quest'ultimo caso il lavoratore non può in un momento successivo decidere di riportare il Tfr in azienda.

Tags:  tfr

Foto
Pixabay
Documenti correlati
 
Utilità