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© Dichiarazione possesso requisiti di onorabilità
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Descrizione
Dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità (legge 82/94 – dpr 274/97 - 14/12/1999 n° 558).
Formati
Microsoft Word
Note
I requisiti di onorabilità e l'assenza di cause ostative devono essere posseduti dal titolare dell' impresa individuale o, nel caso di soggetti collettivi, da tutti i soci nelle s.n.c., dai soci accomandatari nelle s.a.s., da coloro che hanno la legale rappresentanza nel consiglio di amministrazione delle società di capitali e nelle cooperative, dai membri del comitato direttivo nei consorzi .
Non possono esercitare l' attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione :
-coloro che siano stati dichiarati falliti ;
-coloro che abbiano riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata in concreto, una pena superiore al minimo edittale ;
-coloro che hanno riportato una condanna detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e III del libro secondo del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
-coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all' inizio dell' esercizio dell' attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali ;
-coloro che sono sottoposti ad una delle misure di sicurezza di cui alla legge 27 dicembre 1956, n°1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n° 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
Il divieto di esercizio dell'attività commerciale, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del D.Lgs. 114/98 permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
Tags
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