Fac simile lettera licenziamento per giustificato motivo soggettivo con preavviso

- Ultimo aggiornamento: 26/02/2024
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In questa scheda rendiamo disponibile un fac simile lettera licenziamento per giustificato motivo soggettivo con preavviso che un datore di lavoro può utilizzare nei confronti di un proprio subordinato che si è reso colpevole di gravi inadempienze.

Licenziamento per giustificato motivo soggettivo: quando ricorre

Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso può essere determinato da un inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del prestatore di lavoro (soggettivo) oppure da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento dell'azienda (oggettivo).

In questa scheda ci soffermeremo sulla prima tipologia di licenziamento, fornendo nel contempo un fac simile di comunicazione ad uso e consumo del datore di lavoro.

Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo presenta delle affinità con il licenziamento per giusta causa. La distinzione è da ricercare nella gravità dei comportamenti assunti dal lavoratore.

Infatti mentre la giusta causa ha un'incidenza irrimediabilmente lesiva del rapporto di fiducia lavorativo e autorizza il datore a licenziare in tronco il proprio dipendente, dunque senza neppure concedergli un preavviso, la presenza di un giustificato motivo soggettivo denota si un comportamento scorretto del dipendente, ma non così grave da rendere impossibile la prosecuzione del rapporto, neppure in forma provvisoria.

Può essere ricotto al giustificato motivo soggettivo anche il 

Ad ogni modo entrambi rientrano nell'ambito dei licenziamenti disciplinari.

Esempi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo

Perché si possa configurare un licenziamento di questo tipo è necessario che

  • il lavoratore si renda colpevole di una grave violazione dei propri obblighi contrattuali;
  • ne derivi un danno evidente (economico, di immagine, ecc.) al datore di lavoro.

Facciamo qualche esempio.

  • durante l'orario di lavoro, nei rapporti interpersonali con i colleghi e con i clienti, il lavoratore continua ad assumere - nonostante i ripetuti richiami - comportamenti o espressioni potenzialmente inadeguati od offensivi;
  • il lavoratore si rifiuta di eseguire, senza fornire valide motivazioni, le disposizioni inerenti l'espletamento delle proprie funzioni o mansioni che gli sono impartite dai superiori;
  • il lavoratore non rispetta l'orario di lavoro, non adempie alle formalità previste per la rilevazione delle presenze (o addirittura ne falsifica la registrazione) e si assenta dalla propria postazione senza l'autorizzazione del dirigente;
  • il lavoratore utilizza a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio;
  • il lavoratore si rifiuta sistematicamente di recarsi in trasferta, senza fornire spiegazioni plausibili;
  • il lavoratore, benché sia stato sospeso dal servizio e non percepisca la retribuzione, si rifiuta di abbandonare il posto di lavoro;
  • il lavoratore ha mostrato un atteggiamento negligente nell’attendere alle proprie mansioni.

Non è ammesso, invece, il licenziamento per ragioni di credo politico o fede religiosa o per l'appartenenza ad un sindacato.

Perché utilizzare la lettera licenziamento per giustificato motivo soggettivo

Il motivo sta nel fatto che il datore di lavoro è tenuto a comunicare per iscritto il licenziamento al prestatore di lavoro, nel rispetto del termine preavviso previsto dal contratto (diversamente incorrerebbe nel pagamento dell'indennità di mancato preavviso).

Sta chiaramente al datore di lavoro provare la sussistenza del giustificato motivo di licenziamento.

Dal canto suo il lavoratore può chiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso: in tal caso il datore di lavoro deve, nei 7 giorni dalla richiesta, comunicarli per iscritto.

Il licenziamento intimato senza l'osservanza di queste disposizioni è da considerarsi inefficace.

Se il lavoratore non ravvisasse gli estremi del licenziamento, potrebbe opporsi alla decisione del proprio datore inviando questo

Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale.

Se viene accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il proprio dipendente entro il termine di 3 giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità il cui importo è compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell'ultima retribuzione, tenuto conto del numero degli occupati, delle dimensioni dell'impresa, dell'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, del comportamento e delle condizioni delle parti.

Tags:  licenziamento lavoro

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