Donazione: tutto ciò che è importante sapere

Ciascuno di noi per riconoscenza, affetto o beneficienza può liberamente decidere di trasferire in tutto o in parte il proprio patrimonio (immobili, terreni, automobili, soldi...) in favore di un parente o di un amico. Lo strumento che si utilizza in questi casi è la donazione, un contratto disciplinato dal Codice civile, con cui una parte (donante) decide di trasferire a titolo gratuito, dunque senza pretendere nulla in cambio, la proprietà di un suo bene ad un altro soggetto (donatario). Con questo articolo intendiamo offrire una serie di informazioni utili a quanti intendessero, attraverso la donazione, disporre in vita di tutto o parte del proprio patrimonio.

Donazione o successione

La domanda che spesso ci si pone è: conviene trasferire da subito, attraverso la donazione, la proprietà di certi beni ai propri figli o ai propri nipoti ad esempio (l'immobile a Caio, il terreno a Sempronio e così via) o è meglio riportare tali disposizioni in un testamento (eventualmente in un testamento olografo) rinviando la devoluzione del patrimonio a dopo la morte?

Diciamo che in linea generale una soluzione vale l'altra. Va detto infatti che anche nel caso in cui si ricorresse alla donazione, non si potrebbe comunque privare gli eredi legittimi della quota minima spettante per legge. Gli eredi legittimi sono il coniuge o il partner in caso di unione civile e i figli (in mancanza di questi, genitori o nonni). Dunque il donante può disporre liberamente solo della quota "disponibile". Se un padre dona del denaro ad uno dei propri figli per acquistare un immobile, questa donazione viene considerata come un anticipo sulla sua eredità, ma solo con riferimento al calcolo della legittima.

E’ chiaro che se l’intento è quello di trasferire fin da subito la disponibilità di un bene immobile o di un capitale al proprio figlio, la soluzione migliore è ricorrere alla donazione.

Anche dal punto di vista fiscale non ci sono sostanziali differenze, visto che alla successione e alla donazione si applicano le medesime imposte, con l'unica differenza che nel caso della donazione il loro pagamento viene chiaramente anticipato nel tempo. Con la donazione, tuttavia, si può conseguire qualche beneficio fiscale, ad esempio quando un immobile che risulta seconda casa per i genitori viene donato al figlio trasformandosi in prima casa, con tutto ciò che ne consegue in termini di risparmio sulle imposte (Imu, Tasi, Irpef, ecc.).

Infine va detto che mentre le disposizioni riportate sul testamento possono essere modificate fino all’ultimo, quelle contenute nell’atto di donazione non possono essere più revocate una volta formalizzate davanti al notaio. Insomma una volta donato un bene non è più possibile tornare sui propri passi, a meno che il donatario non sia d’accordo a rinunciare. Approfondiremo questo aspetto della revoca in un paragrafo successivo.

Cosa può essere oggetto della donazione

La donazione può esplicitarsi non solo attraverso il trasferimento della proprietà di beni mobili o immobili, ma anche ad esempio costituendo un diritto reale (es. usufrutto, servitù, ecc.) su un bene appartenente al donante. Inoltre si ha una donazione anche quando una persona, ad esempio, si obbliga a corrispondere una rendita vitalizia in favore di un soggetto, senza ricevere nulla in cambio, oppure quando il donante rinuncia ad un credito che il donante vanta nei confronti del donatario.

Può essere oggetto di donazione qualsiasi tipo di bene: un immobile, dei crediti, un'azienda, del denaro, un veicolo, delle opere d'arte e così via. A non poter essere donati sono invece i beni futuri (ad esempio gli utili che matureranno il prossimo anno dalla gestione di una certa attività), per il semplice fatto che il donante deve essere sempre conscio del valore e della consistenza dei beni di cui intende disporre.

Esiste anche la cosiddetta "donazione modale", ossia un tipo di donazione caratterizzato da un onere in carico al donatario. Ciò accade ad esempio quando si dona un immobile a condizione che il beneficiario si impegni a prestare assistenza materiale e morale al donante o ad un parente del donante vita natural durante. Oppure quando si dona un capitale in denaro a patto che il donatario ne devolva una parte in beneficienza.

Donanti e donatari

Possono ricorrere alla donazione praticamente tutti tranne i minori, gli inabilitati, gli interdetti e le persone soggette ad amministrazione di sostegno. Invece gli incapaci di intendere e volere non possono in alcun modo disporre del proprio patrimonio attraverso la donazione, neppure per il tramite dei propri legali rappresentanti. Se lo facessero la donazione potrebbe essere dichiarata nulla su istanza del donante o dei suoi eredi.

Si fa presente che la donazione può essere impugnata fino a 10 anni dopo la morte del donante. Inoltre se non sono ancora trascorsi 20 anni dalla donazione, è possibile chiedere che il bene donato venga restituito a chi spetta.

Chiunque, invece, può ricevere una donazione a meno che non sia un minore o un interdetto: in questi casi è richiesto l'intervento dei loro legali rappresentanti, che dovranno essere debitamente autorizzati con provvedimento del giudice tutelare.

Donazione: la forma

Per tutte le donazioni, incluse quelle rimuneratorie, è necessario un atto pubblico redatto da un notaio con la presenza di due testimoni. Fanno eccezione le cosiddette donazioni indirette, come ad esempio il comodato di un immobile o di un'automobile, l’estinzione di un debito, la rinuncia a un diritto di usufrutto, ecc. Il caso più ricorrente di donazione indiretta è quella che si verifica quando un figlio ad esempio acquista un immobile con i soldi dei genitori. Nella fattispecie oggetto della donazione non è il denaro ma il valore dell'immobile, dunque il figlio in sede di divisione dell'eredità dovrà imputare alla propria quota l’immobile e non il denaro impiegato per il suo acquisto.

Non richiedono, inoltre, la forma dell'atto pubblico le donazioni di modesto valore a meno che l'oggetto della donazione non sia comunque un bene immobile.

La donazione deve essere espressamente accettata dal donatario con la formula solenne “Accetto ....”. L'unica che non ha bisogno di accettazione da parte di chi la riceve è la donazione fatta riguardo ad un matrimonio. E' una donazione questa che può riguardare direttamente gli sposi oppure terzi e uno dei due sposi o entrambi.

Su Moduli.it è possibile scaricare gratuitamente il

da utilizzare nel caso di trsferimento di beni mobili ed immobil.

Revoca donazione

Abbiamo detto che una volta effettuata la donazione non si può più cambiare idea, a meno che anche l’altra parte - ossia il beneficiario - non sia d’accordo. La donazione può essere, invece, revocata su richiesta dell'autorità giudiziaria ma solo in casi specifici:

  • quando il donatario si è macchiato di un grave reato nei confronti del donante o dei suoi congiunti (omicidio volontario, tentato omicidio ecc.). Si parla in questo caso di ingratitudine nei confronti del donante;
  • il donante non aveva o ignorava di avere figli o discendenti legittimi al tempo della donazione (sopravvenienza di figli).

La revoca non è mai possibile nel caso si tratti di una donazione cosiddetta “remuneratoria”. Si definisce “remuneratoria” quella particolare donazione fatta col fine di sdebitarsi ad esempio per un aiuto ricevuto in passato: si dona una vettura o un quadro al proprio amico dal quale abbiamo ricevuto un sostegno in un momento difficile.

Così come non è mai revocabile la donazione fatta in relazione a un determinato matrimonio. In questo caso se il matrimonio non viene celebrato, la donazione perde chiaramente la sua efficacia.

Donazione costi

Sul valore dei beni ricevuti in donazione occorre che il beneficiario paghi l'imposta di donazione, ma solo per la parte che eccede la franchigia. Tale franchigia varia in funzione del grado di parentela che intercorre tra donante e beneficiario. In particolare se il donatario è il coniuge o un parente in linea retta del donante, la franchigia è di 1.000.000 di euro; questo significa che l’imposta di donazione - pari al 4% - si applica solo alla parte eccedente detta soglia.

Se beneficiario invece è il fratello o la sorella del donante, l’imposta di donazione - pari in questo caso al 6% - si applica solo alla parte che supera l'importo di 100.000 euro.

Infine se se il donatario è un soggetto portatore di handicap (riconosciuto grave a sensi della legge 5.2.1992 n. 104), l’imposta di donazione si applica solo alla parte della base imponibile che eccede la franchigia di 1.500.000 di euro.

Per tutti gli altri soggetti non si applica alcuna franchigia, mentre le aliquote applicate sono pari al:

  • 6% se beneficiari sono i parenti entro il quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea collaterale entro il terzo grado;
  • 8% se beneficiari sono soggetti diversi da quelli sopra elencati.
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