Scrittura privata accettazione eredità modello

- Ultimo aggiornamento: 23/02/2023
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L'accettazione dell'eredità deve essere manifestata, in maniera pura e semplice o con il beneficio di inventario, entro 10 anni dal giorno di apertura della successione. Trascorso questo termine il chiamato all'eredità perde ogni diritto sull'asse ereditario, che si devolve secondo i criteri stabiliti dalla legge. L'accettazione non è richiesta per il legato, la cui acquisizione invece è automatica.

Accettazione dell'eredità: come può essere

Si è detto che il chiamato all’eredità ha 10 anni dall'apertura della successione per decidere se accettare o meno l'eredità. Se lascia trascorrere questo periodo senza manifestare alcunché, perde ogni diritto sul patrimonio ereditario. 

Chiunque via ha interesse può chiedere all’autorità giudiziaria il restringimento dei tempi di accettazione dell’eredità. Questo il 

L’accettazione non può essere sottoposta a condizioni o termini. Inoltre il diritto di accettazione non può essere ceduto ad altri, ma è trasmissibile per causa di morte. Una volta accettata non è più possibile rinunciare alla qualifica di erede.

Riguardo alle modalità con cui accettare l'eredità, l'art. 470 del Codice Civile prevede una accettazione pura e semplice e una accettazione con beneficio d'inventario. L'accettazione pure e semplice a sua volta può essere espressa o tacita. Ma come vedremo meglio in seguito l'acquisto dell'eredità puà avvenire anche senza accettazione.

Accettazione espressa dell'eredità

L'accettazione espressa consiste in una dichiarazione scritta dalla quale risulti l’intenzione di accettare l’eredità. Può essere effettuata tramite un atto pubblico alla presenza di un notaio o attraverso una scrittura privata.

Come detto l'accettazione dell'eredità deve essere incondizionata, pena la nullità della dichiarazione. E’ nulla anche la dichiarazione di accettazione parziale dell’eredità.

Poichè nell'eredità rientrano anche gli obblighi e i debiti del defunto, il chiamato all'eredità potrebbe anche avere l'interesse a non accettare l'eredità, nell'ipotesi di essere chiamato a pagare i debiti del de cuius anche con il proprio patrimonio personale nel caso in cui l'attivo ereditario non fosse sufficiente. In questi casi le opzioni sono due: l'accettazione con beneficio di inventario e la rinuncia all'eredità.

L'accettazione può essere impugnata nel termine di 5 anni quando è l'effetto di violenza o dolo (art. 482 C.C.), ossia la conseguenza di raggiri o inganni.

Accettazione tacita dell'eredità

Si parla di accettazione tacita quando l’erede, attraverso un comportamento chiaro ed inequivocabile, lascia intendere di avere accettato l’eredità: prende possesso di un appartamento o locale, vende o dona alcuni beni di proprietà del defunto, avvia una causa giudiziale volta ad ottenere la divisione ereditaria, provvede al pagamento di debiti ereditari (tranne che con denaro proprio), ecc.

Non costituisce accettazione tacita dell’eredità la presentazione della dichiarazione di successione

Accettazione presunta dell'eredità

Si tratta di un'accettazione pura e semplice prevista dalla legge nel caso in cui il chiamato adotti un comportamento lesivo degli interessi dei creditori.

In particolare ciò si verifica quando il chiamato non provvede a redigere l’inventario nel termine di 3 mesi dal giorno dell’apertura della successione o dalla notizia della devoluta eredità. 

Così come è da considerarsi erede puro e semplice il chiamato che dopo aver compiuto l’inventario non dichiari di accettare l’eredità con beneficio di inventario nel termine di 40 giorni (articolo 485 del codice civile).

Tags:  successione eredità

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