Modello GAP compilabile

- Ultimo aggiornamento: 10/07/2015
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Descrizione

L'obbligo di compilazione del modello "GAP" è stato implicitamente abrogato dall’art. 2, comma 2 – quater, del decreto legge 29 ottobre 1991 n. 345. Erano tenuti a compilare e a trasmettere al Prefetto il modello GAP:

  • gli Enti Pubblici che bandivano appalti per l'esecuzione di opere pubbliche o per la fornitura di beni e di servizi di importo pari o superiore a euro 51.645,69 al netto dell'IVA;
  • le imprese, individuali o costituite in forma societaria, aggiudicatarie degli appalti medesimi o di eventuali sub-appalti (di qualunque importo, purché l'appalto principale sia di importo pari o superiore ad euro 51.645,69 al netto dell'IVA).

In caso di violazione di tale obbligo ovvero qualora fossero state fornite informazioni non corrispondenti al vero si applicava la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e la sospensione dall'Albo degli appaltatori.

Il modello "GAP" doveva essere sottoscritto dal responsabile dell'ente appaltante e dal legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria. In particolare il modulo andava compilato al momento della stipula del contratto o della convenzione d'appalto fra il funzionario responsabile dell'Ente appaltante ed il legale rappresentante dell'impresa aggiudicataria.

Se nel corso dell'esecuzione dell'appalto venivano apportate modifiche all'importo o all'oggetto del contratto, l'Ente appaltante doveva con tempestività procedere alla compilazione di un nuovo modello "GAP" contenente gli elementi di novità ed i riferimenti relativi al modulo iniziale, del quale occorreva riportare integralmente i dati della parte riservata all'Ente appaltante.

Da qualche anno è venuto meno l'obbligo per i partecipanti alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici si compilare il modello GAP.

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