Autocertificazione godimento diritti civili e politici: fac simile editabile

- Ultimo aggiornamento: 06/09/2021
Formati     © Moduli.it
DOC   fac simile (a) - autocertificazione diritti politici
DOC   fac simile (b) - autocertificazione diritti civili
DOC   fac simile (d) - autocertificazione diritti civili e politici
PDF interattivo   fac simile (e) - autocertificazione diritti civili e politici
DOC   fac simile (c) - autocertificazione diritti civili e politici
Dichiaro di aver preso visione della nota informativa e di aver letto e accettato i termini e le condizioni di utilizzo del portale

Descrizione

Da questa scheda si possono scaricare alcuni fac simile di autocertificazione godimento dei diritti civili e politici. Tutti i modelli sono disponibili in formato editabile, dunque facilmente personalizzabili.

Autocertificazione godimento dei diritti civili e politici: a cosa serve

Autocertificare i propri diritti civili significa sostanzialmente attestare che, nei cinque anni precedenti la dichiarazione, a carico del soggetto che effettua l'autocertificazione non sono stati emessi provvedimenti e non sono in corso procedimenti di interdizione, di inabilitazione o di fallimento.

Autocertificare i propri diritti politici, invece, significa attestare l’insussistenza a carico di chi firma di elementi ostativi all’esercizio dell’elettorato attivo.

La firma non va autenticata, né deve necessariamente avvenire alla presenza dell'impiegato dell'Ente che ha richiesto il certificato. In luogo dell'autenticazione della firma è possibile allegare una copia fotostatica del documento di identità.

La mancata accettazione della presente dichiarazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio (art. 74 comma 1 D.P.R. 445/2000). Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 37 D.P.R. 445/2000.

Autocertificazione godimento diritti civili e politici: quando utilizzarla

Tale autocertificazione può essere utilizzata non solo nei confronti di una pubblica amministrazione o di un ente incaricato di svolgere un pubblico servizio, ma anche nei confronti di un ente privato (una banca, una compagnia assicurativa, uno studio professionale, ecc.).

A partire dal 15 settembre 2020, infatti, anche i privati sono tenuti ad accettare l'autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva. Ciò per effetto dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con Legge n. 120/2020 (noto come Decreto Semplificazioni), che ha fatto si che le autocertificazioni non fossero più possibili unicamente verso i privati che vi acconsentivano, così come previsto dall’art. 2 DPR n. 445/2000, ma che al contrario diventassero un obbligo per tutti.

Dal canto loro i privati possono effettuare controlli sulle autocertificazioni ricevute, senza la necessità di definire appositi accordi con le amministrazioni interessate. Queste ultime sono tenute al rilascio della relativa certificazione, a condizione che la richiesta sia corredata dal consenso del dichiarante. E' per questo motivo che abbiamo provveduto all'aggiornamento della nostra modulistica.

Naturalmente nei confronti del solo privato il cittadino è libero di richiedere ed esibire il

Cosa fare se l'autocertificazione non viene accettata

Il funzionario pubblico in particolare non può rifiutarsi di accettare l'autocertificazione di godimento dei diritti civili se ci sono tutti i presupposti per accoglierla. In questo caso, infatti, rischierebbe di incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 328 del Codice penale (omissioni o rifiuto di atti d'ufficio).

In una simile ipotesi è opportuno che la persona interessata, dopo aver accertato chi è l’effettivo responsabile della pratica (importante conoscere anche il numero di protocollo della stessa), richieda, per iscritto, le ragioni del mancato accoglimento dell'autocertificazione. La richiesta deve essere redatta in forma scritta. Questo il 

Se entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, il funzionario pubblico non risponde e, dunque, non fornisce le ragioni del rifiuto, scattano le sanzioni previste dalla legge (reclusione fino ad un anno o multa fino a milletrentadue euro), senza che neppure siano richieste querele, istanze o quant'altro.

Tags:  fedina penale insolvenza

Foto
Free-Photos su Pixabay
Documenti correlati
 
Utilità