Richiesta restrizione ipotecaria fac simile editabile

- Ultimo aggiornamento: 26/04/2023
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Descrizione

Fac simile con cui chiedere alla banca la riduzione o la restrizione proporzionale dell'ipoteca a seguito dell’estinzione di un quinto del debito contratto originariamente.

Istanza di riduzione (o restrizione) ipoteca

L'ipoteca non è altro che una garanzia che serve a tutelare il creditore da un'eventuale inadempienza da parte del debitore del finanziamento

L'ipoteca viene utilizzata in modo particolare con l'erogazione del mutuo, quando la banca, a fronte del finanziamento concesso, chiede in garanzia di iscrivere ipoteca sul bene immobile del mutuatario.

In particolare l'art. 2808 del Codice Civile stabilisce che l'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione.

L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.

Ora la stessa legge consente al debitore di chiedere la riduzione dell'ipoteca nel momento in cui il valore del bene concesso in garanzia risulti eccessivo rispetto al debito dal rimborsare. Infatti l'art. 2872 del Codice Civile stabilisce che la riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma per la quale è stata presa l'iscrizione o restringendo l'iscrizione a una parte soltanto dei beni.

In particolare se sono stati eseguiti pagamenti parziali così da estinguere almeno il quinto del debito originario, si può chiedere una riduzione per quanto riguarda l'ipoteca iscritta sull'unico bene immobile. Se vi sono più beni immobili concessi in garanzia, si parla tecinicamente di restrizione, ossia di sottrazione di uno dei beni alla garanzia.

Questo invece il

Art. 2874 CC. Riduzione dell'ipoteca legale e dell'ipoteca giudiziale

Le ipoteche legali, eccettuate quelle indicate dai nn. 1 e 2 dell'art. 2817, e le ipoteche giudiziali (2818 e seguenti) devono ridursi su domanda degli interessati, se i beni compresi nell'iscrizione hanno un valore che eccede la cautela da somministrarsi o se la somma determinata dal creditore nell'iscrizione eccede di un quinto quella che l'autorità giudiziaria dichiara dovuta.

Articolo 39 del Testo Unico Bancario: "I debitori, ogni volta che abbiano estinto la quinta parte del debito originario, hanno diritto a una riduzione proporzionale della somma iscritta".

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