Fac simile liberatoria assegno impagato

- Ultimo aggiornamento: 23/10/2023
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La quietanza liberatoria assegno è una dichiarazione che viene rilasciata per iscritto dal creditore nel caso in cui sia stato emesso un assegno senza provvista (assegno scoperto). Si tratta di una dichiarazione molto utile grazie alla quale il soggetto che ha emesso l'assegno può evitare conseguenze estremamente dannose.

Cos'è la quietanza liberatoria assegno

Come detto si tratta di una dichiarazione con cui il beneficiario di un assegno rimasto insoluto per mancanza di fondi, attesta di aver comunque ricevuto l'importo dovuto dal debitore.

In altri termini con questo fac simile il creditore dichiara che chi ha emesso l'assegno ha saldato il proprio debito. 

Perché è importante che venga rilasciata

La quietanza liberatoria assegno permette al debitore, ossia a colui che ha emesso l'assegno scoperto, di evitare che nei suoi confronti:

  • si attivi la procedura di protesto;
  • si proceda con l'iscrizione nella lista dei "cattivi pagatori" (CAI - Centrale Allarme Interbancaria);
  • si applichi la sanzione amministrativa da 516 a 6.197 euro.

C'è anche da dire che qualora l'importo dell'assegno scoperto fosse maggiore di 2.582 euro, il debitore si troverebbe nella condizione di non poter più emettere assegni per un periodo da 2 a 5 anni. Ma attenzione perché le conseguenze potrebbero essere ancora più pesanti per il debitore. Infatti qualora 

  • l'importo dell'assegno o degli assegni emessi in tempi ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria, fosse maggiore di 51.645 euro oppure 
  • nei 5 anni precedenti fossero stati emessi altri assegni senza provvista o senza autorizzazione per un importo superiore complessivamente a 10.329 euro, accertate con provvedimento esecutivo

scatterebbero le seguenti sanzioni amministrative accessorie (art. 5 bis L.386/90):

  • interdizione dall'esercizio di un'attività professionale o imprenditoriale;
  • interdizione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
  • incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Come si ottiene la quietanza di pagamento assegno

Per ottenere il rilascio della liberatoria il soggetto che ha emesso l'assegno deve chiaramente versare al creditore (oppure alla banca trattaria o al pubblico ufficiale incaricato della levata del protesto), entro 60 giorni dal termine di presentazione dell’assegno:

  • la somma dovuta e indicata nell'assegno;
  • la penale (pari al 10% della somma);
  • gli interessi al tasso legale;
  • le eventuali spese di protesto.

Dunque è molto importante che la quietanza liberatoria assegno specifichi chiaramente che il creditore ha ricevuto il pagamento dell’assegno, della penale del 10%, delle spese di protesto e degli interessi legali.

Liberatoria assegno: la firma va autenticata?

La risposta è si. In passato era necessario il notaio, oggi l'autenticazione della firma può essere richiesta anche ad un ufficiale incaricato dal Sindaco.

Per la gran parte dei comuni l'autenticazione può essere richiesta all'Ufficio Anagrafe.

A tal proposito è sufficiente che il beneficiario dell'assegno (creditore), che ha ricevuto il pagamento di quanto dovuto, si presenti presso gli uffici del Comune con

  • un documento di riconoscimento in corso di validità;
  • questo modello di quietanza liberatoria assegno;
  • una marca da bollo da 16 euro.

A questo punto non deve far altro che apporre la firma davanti all’ufficiale comunale, che da parte sua provvederà ad autenticare la dichiarazione e la firma.

L'autentica è rilasciata dietro il pagamento dei diritti di segreteria (l'importo dovrebbe essere inferiore ad 1 euro).

Presentazione quietanza liberatoria assegno: c'è un termine?

Si, la dichiarazione va presentata entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell'assegno alla banca o, eventualmente, al notaio che ha elevato il protesto.

La quietanza liberatoria può essere accompagnata da questa lettera di presentazione.

Cosa accade se si dichiara il falso?

La liberatoria dell'assegno impagato non è altro che una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000. 

L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità di tali dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000) e saranno denunciati all’Autorità giudiziaria coloro che avranno reso false dichiarazioni.

Tags:  cattivi pagatori moroso insolvenza assegno bancario

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