Modello C1 disoccupazione

- Ultimo aggiornamento: 25/02/2021
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Il modello C1 veniva un tempo rilasciato dal Centro dell'Impiego e rappresentava una sorta di tesserino che certificava lo stato di disoccupazione di un determinato soggetto. Nel 2001 è stata abolita la revisione (timbratura) del tesserino di disoccupazione e a partire dal 2003 sono state abrogate le liste di disoccupazione (D.Lgs. n. 297/02). Oggi per essere considerato disoccupato non basta la semplice iscrizione al Centro per l’Impiego, ma è necessario che il disoccupato abbia dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro e abbia concordato con gli operatori del Centro per l'Impiego le modalità di ricerca attiva del lavoro (azioni di formazione, orientamento, tirocinio, etc.). Per questo motivo più che il modello C1 abbiamo reso disponibile in questa scheda il manuale di Dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID).

Stato di disoccupazione: modello C1 abrogato

Come detto in premessa il modello C1 Centro per l'Impiego non viene più utilizzato da anni. Ciò per il fatto che ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015, è considerato disoccupato, colui che è senza un impiego e che dichiara, in forma telematica, al Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro (SIU), la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Servizio competente.

Ad essere più precisi per acquisire (o conservare) lo "stato di disoccupazione", il soggetto deve rilasciare la DID e, alternativamente, soddisfare uno dei seguenti requisiti:

  • non svolgere attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
  • essere un lavoratore il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo sia pari o inferiore a determinate soglie (8.145 euro annui per il primo e 4.800 euro annui per il secondo).

Stato di disoccupazione e lavoro subordinato

Come detto nel caso del lavoratore dipendente, la soglia di reddito necessaria ai fini dell'acquisizione o conservazione dello stato di disoccupazione è quantificabile in € 8.145 annui. In tal senso va considerata la retribuzione annua imponibile ai fini IRPEF, dunque al netto dei contributi a carico del lavoratore.

Ciò premesso, se il soggetto viene assunto a tempo determinato o indeterminato (anche con contratto di apprendistato), lo stato di disoccupazione viene sospeso fino ad un massimo di 180 giorni. Se il contratto di lavoro si risolve, per un qualsiasi motivo, prima che siano decorsi i 180 giorni, la persona interessata ritorna in stato di disoccupazione e l’anzianità della disoccupazione ricomincia a decorrere dal momento della fine della sospensione.

Il termine della sospensione viene accertato d’ufficio, dunque il lavoratore non ha alcun onere di comunicazione nei confronti del Centro per l'Impiego.

Se invece il contratto di lavoro resta in vigore una volta decorsi i 180 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa, l’interessato decade dallo stato di disoccupazione se la retribuzione prospettica annua è superiore ai 8.145 €.

Questo il fac simile con cui richiedere il 

Stato di disoccupazione e lavoro autonomo

Il lavoratore acquisisce o conserva lo stato di disoccupazione anche nel caso in cui svolga una attività di lavoro autonomo il cui reddito imponibile ai fini IRPEF è pari o inferiore a € 4.800 annui. Per il calcolo di detto importo vale il principio di cassa, il che significa che rientrano nel calcolo solo i compensi effettivamente incassati e le spese realmente pagate nel periodo.

Il lavoratore che superi tale limite di reddito ha l'obbligo di comunicare tale superamento ai servizi competenti ai fini della perdita dello stato di disoccupazione che decorre dalla data di superamento del limite reddituale.

In nessun caso, lo svolgimento di attività di lavoro autonomo dà luogo a sospensione del periodo di disoccupazione.

Stato di disoccupazione e prestazioni occasionali

Chi svolge prestazioni occasionali, ai sensi dell’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017, converto in Legge n. 96/2017) è considerato comunque in stato di disoccupazione, dal momento che i compensi percepiti dal prestatore “non incidono sul suo stato di disoccupato”.

Stato di disoccupazione e tirocinio

Chi svolge un tirocinio, anche se percepisce una indennità di partecipazione, può rilasciare la DID online o conservare lo stato di disoccupazione se l'aveva già rilasciata in precedenza.

Le stesse considerazioni valgono per chi svolge un lavoro di pubblica utilità/lavoro socialmente utile.

Tags:  disoccupazione

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