In caso di mancato pagamento, il beneficiario può agire contro il traente o i giranti per recuperare quanto gli spetta (inclusi gli interessi e le spese). Per agire contro i giranti è però necessario che:
Il pagamento può non avvenire a causa di:
La sanzione amministrativa è stata graduata in relazione alla gravità dell'illecito: meno severa nell'ipotesi di assegni senza provvista, più severa per l'emissione di assegni senza autorizzazione.
Per i soli assegni senza provvista, la sanzione amministrativa non si applica se il traente effettua il pagamento dell'assegno, maggiorato della penale (il 10% dell'ammontare dell'assegno a titolo di penale), degli interessi e delle eventuali spese di protesto, nel termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'assegno.
Tenendo presente che il termine per la presentazione al pagamento è di 8 ovvero 15 giorni dalla data di emissione a seconda che si tratti di assegno su piazza ovvero fuori piazza, il termine per il pagamento tardivo è pertanto di 68 (60 + 8 ) ovvero di 75 (60 + 15) giorni dall'emissione.
In questo lasso di tempo la banca informa il traente ("preavviso di revoca") delle conseguenze derivanti dal mancato pagamento dell'assegno alla scadenza del termine di 60 giorni, (iscrizione al CAI e sanzioni pecuniarie), nonché della possibilità di evitarle attraverso il cosiddetto pagamento tardivo.
Va sottolineato, peraltro, che il pagamento tardivo effettuato soltanto per l'importo nominale dell'assegno, senza ricomprendere i predetti oneri accessori, non consente di evitare l'iscrizione alla CAI e le altre conseguenze sanzionatorie.
Il pagamento tardivo può avvenire alternativamente:
Per quanto attiene all'emissione di assegni senza autorizzazione va rilevato che le sanzioni sono sostanzialmente le stesse con un inasprimento del 100% della sanzione amministrativa che può arrivare quindi fino a 12.395,00 €. In questo caso, inoltre, l'iscrizione al CAI avviene entro il termine di 20 giorni dal momento di presentazione dell'assegno per il pagamento.
Decorsi i 6 mesi dall'iscrizione alla Centrale di Allarme Interbancaria il nominativo viene automaticamente cancellato.
La CAI censisce:
Con l'applicazione CAI-PASS è possibile conoscere i dati non nominativi sia degli assegni bancari e postali dei quali è stato denunciato il furto o lo smarrimento, sia di quelli non restituiti alle banche e agli uffici postali dopo la revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni.
Le domande di accesso possono essere presentate per posta, via fax o direttamente presso gli sportelli delle filiali della banca utilizzando preferibilmente questo fac-simile.
Il servizio CAI-PASS è puramente informativo ed è accessibile all'indirizzo www.sia.it/caipass.
In dettaglio, il nuovo articolo 8-bis della legge n. 386/1990, introdotto dall'articolo 33 del D.Lgs. n. 507/1999, stabilisce che, nei casi di emissione di assegni senza autorizzazione, si procede a far levare il protesto o ad effettuare la constatazione equivalente, e pertanto, spetta al pubblico ufficiale inviare il rapporto di accertamento della violazione al prefetto. Tuttavia, nei casi in cui non sia stato levato il protesto o non sia stata effettuata la constatazione equivalente in quanto, ad esempio, l'assegno è pervenuto fuori dei termini per il protesto, le banche, nel caso in cui l'assegno sia comunque sanzionabile, sono tenute ad informare direttamente il prefetto. La segnalazione, in questa fattispecie, deve essere effettuata immediatamente.
Nell'ipotesi in cui siano stati emessi assegni senza provvista, la banca provvede a comunicare il mancato pagamento al pubblico ufficiale perché questo levi il protesto oppure effettui la constatazione equivalente. Di conseguenza, compete al pubblico ufficiale, decorso infruttuosamente il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo, trasmettere il rapporto di accertamento della violazione al prefetto del luogo di pagamento dell'assegno. Tuttavia, nel caso in cui non venga levato il protesto - ad esempio perché sul titolo è stata apposta la clausola “senza spese” o “senza protesto”, o non sia stata effettuata la constatazione equivalente, incombe sulla banca il dovere di informare il prefetto, decorso inutilmente il termine di 60 giorni entro i quali è consentito effettuare il pagamento tardivo.
Il Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno, entro 90 giorni (360 giorni per i residenti all'estero) dalla ricezione del rapporto o dell'informativa da parte del notaio, del segretario comunale o della banca che ha sollevato protesto, provvede alla notifica degli estremi della violazione al soggetto che ha emesso l'assegno, il quale ha 30 giorni di tempo per inviare scritti difensivi o documentazione.
La Prefettura, valutate le deduzioni una volta presentati gli atti, può emettere l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria e disporre, in eventuale aggiunta, una sanzione accessoria ovvero l'archiviazione del procedimento.
Avverso tale ordinanza-ingiunzione di pagamento l'interessato può, entro 30 giorni dalla notifica, presentare scritti difensivi al Prefetto, ai sensi dell'art. 8 bis, comma 4, della legge 386/90, o ricorso al Giudice di Pace competente per territorio.
L'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, può presentare al Prefetto che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di pagamento una richiesta di rateizzazione mensile (da tre a trenta a rate) della sanzione pecuniaria