Le nostre pensioni arriveranno sempre più tardi e non basteranno a garantire un tenore di vita dignitoso. D'obbligo, dunque, ricorrere alla previdenza complementare, ossia fornirsi di uno strumento idoneo ad assicurarsi una pensione aggiuntiva a quella concessa dagli Istituti di previdenza obbligatoria. Ciò nonostante si registra un disinteresse generalizzato nei confronti della previdenza integrativa, dovuto al fatto che la maggior parte degli italiani non sa valutare correttamente a quanto ammonterà la pensione cui avrà diritto, sopravvaluta di molto l'assegno mensile che sarà erogato dallo stato, conosce poco particolarità, vantaggi e limiti dei vari prodotti presenti sul mercato. Ad allontanare il pubblico dalla previdenza integrativa ha contribuito anche il difficile andamento medio delle Borse negli ultimi anni, con la gran parte dei prodotti previdenziali esistenti che ha registrato risultati non proprio entusiasmanti.
Il D.Lgs. 252/2005 disciplina tre tipi di previdenza complementare:
I fondi pensione si distinguono in:
Le forme pensionistiche complementari si differenziano per alcuni aspetti, ma nella sostanza sono tutti piani di accumulo di lunga durata, con investimenti in prodotti finanziari caratterizzati da potenzialità di rivalutazione e livelli di rischio differenti: titoli di stato, obbligazioni, azioni.
Nel caso dei lavoratori dipendenti e titolari di rapporti di collaborazione, il fondo si alimenta mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e, nel caso, con il conferimento del TFR "maturando".
A tal riguardo dal 1° gennaio 2007 ciascun lavoratore dipendente, può scegliere:
Per i lavoratori già assunti alla data del 31 dicembre 2006 il termine per effettuare la scelta è scaduta il 30 giugno 2007; per i lavoratori assunti in data successiva, il termine scade dopo sei mesi dall'assunzione.
Non è tenuto ad effettuare alcuna scelta il lavoratore che già in data antecedente al 1° gennaio 2007 ha aderito a un fondo pensione versando integralmente il TFR.
La scelta sulla destinazione del TFR deve essere effettuata dal lavoratore mediante la compilazione di appositi moduli (TFR1 e TFR2) che devono essere consegnati al datore di lavoro.
Se entro il termine previsto il lavoratore non consegna il modulo al datore di lavoro, si realizza un'adesione automatica ai fondi pensione tramite il meccanismo del tacito conferimento del TFR (c.d. "silenzio assenso").
Il lavoratore che ha deciso di mantenere il TFR presso il proprio datore di lavoro, può, comunque, modificare in seguito la scelta e destinare il TFR ad una forma pensionistica da lui stesso individuata.
Nel caso dei lavoratori autonomi e liberi professionisti, il finanziamento delle forme di previdenza complementare si realizza mediante contribuzione a carico degli stessi.
La legge concede a tutti i lavoratori la libertà di determinare l'entità della contribuzione, lasciando ai contratti e agli accordi collettivi il compito di stabilire le modalità e le misure minime di versamento dei contributi. In generale, la misura minima dei contributi da destinare alle forme pensionistiche può essere fissa o variare a seconda dei lavoratori che effettuano i versamenti.
Al fine di contribuire all'accrescimento della informazione e alla trasparenza delle condizioni contrattuali delle forme pensionistiche complementari sono stati pubblicati sul sito della COVIP, l'organismo di vigilanza sui fondi pensione, gli indicatori sintetici di costo (ISC) relativi ai fondi pensione negoziali, ai fondi pensione aperti e ai piani individuali pensionistici attuati mediante contratti di assicurazione sulla vita (PIP).
Per quanto concerne i benefici fiscali, i contributi versati alle forme di previdenza complementare dal lavoratore e dal datore di lavoro (o committente) sono deducibili ai fini Irpef nella misura del 12% del reddito complessivo, per un importo massimo di 5.164,57 €. Tale limite comprende anche i versamenti effettuati a favore delle persone fiscalmente a carico, per l'importo da esse non dedotto. Può essere superato (fino a un massimo di 7.746,86 € complessivi) dai lavoratori di prima occupazione nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione ai fondi.
È previsto un beneficio fiscale anche per il datore di lavoro che ha la possibilità di dedurre dal reddito d'impresa un importo pari al 4% del TFR annualmente destinato a forme pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione del TFR ai lavoratori dipendenti del settore privato. Per le imprese con meno di 50 addetti tale importo è elevato al 6%.
In capo al fondo i rendimenti sono tassati all'11%. Sull'ammontare della prestazione maturata a decorrere dal 1° gennaio 2007, sia essa in forma di capitale o di rendita, determinata al netto dei redditi già assoggettati all'imposta sostitutiva dell'11%, grava una ritenuta del 15%, che si riduce di 0,3 punti percentuali per ogni anno eccedente i quindici, con un minimo del 9%. I rendimenti finanziari di ciascuna rata di rendita erogata sono tassati con un'imposta sostitutiva del 12,5%. Per le prestazioni maturate fino al 31 dicembre 2006 resta vigente la precedente disciplina fiscale, secondo il regime di tassazione separata per le prestazioni in capitale e della tassazione progressiva per le prestazioni in rendita.
Con deliberazione del 29 maggio 2008 la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ha emanato un regolamento riguardante le modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari e le caratteristiche della nota informativa.
Per concludere una regola fondamentale da seguire per operare una scelta seria ed oculata del proprio strumento d'integrazione previdenziale: leggere sempre il Fascicolo Informativo predisposto dalla compagnia di assicurazione che contiene una Scheda Sintetica (riporta tutte le informazioni relative a durata, prestazioni, versamenti ed una misura dei costi che complessivamente gravano sul contratto, espresso da un indicatore sintetico, il Costo Percentuale Medio Annuo), la Nota Informativa, le Condizioni di Assicurazione, comprensive dei regolamenti dei fondi interni (per i contratti Unit Linked) e della gestione interna separata (per i Contratti a Prestazioni Rivalutabili), oltre ad un glossario ed al modulo di proposta.
In allegato la guida realizzata dall'Agenzia delle Entrate che si propone di orientare il contribuente nel sistema pensionistico complementare, alla luce delle novità introdotte dall'ultima riforma dettata dal Dlgs 252/2005.