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Moratoria banche-imprese (Avviso 3 Agosto 2009)


La forte contrazione della produzione crea inevitabili tensioni nella gestione finanziaria delle imprese, in molti casi aggravata dall'allungamento dei tempi di incasso dei crediti, che possono generare difficoltà nel rispetto delle scadenze di rimborso dei prestiti bancari precedentemente contratti.

Per far fronte a questa emergenza il 3 Agosto 2009 è stato sottoscritto un accordo tra Ministero dell'Economia e delle finanze, ABI e Associazioni delle imprese, che consente alle imprese di avvalersi della moratoria dei debiti nei confronti delle banche, ossia di sospendere per 12 mesi le rate dei mutui o dei leasing. L'obiettivo è quello di favorire l'afflusso di credito al sistema produttivo, fornendo alle imprese con adeguate prospettive economiche e che possono provare la "continuità aziendale", liquidità sufficiente per superare questa fase di forte difficoltà e arrivare al momento della ripresa economica nelle migliori condizioni possibili.

In particolare la moratoria dei debiti nei confronti delle banche (questo il modulo di richiesta) prevede:

  • la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo. Le rate devono essere in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda. La sospensione della quota capitale delle rate determina la traslazione del piano di ammortamento per periodo analogo; gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie;
  • la sospensione per 12 mesi ovvero per 6 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazione di leasing rispettivamente "immobiliare" ovvero "mobiliare";
  • l'allungamento a 270 giorni delle scadenze relative ad anticipazioni bancarie su crediti certi ed esigibili.
L'ABI ha messo a disposizione anche un esempio di calcolo della sospensione della quota capitale delle rate di mutuo.

Le operazioni di sospensione del pagamento delle rate, precisa l'ABI nell'avviso, non possono comportare un aumento dei tassi praticati rispetto al contratto originario e non determinano l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione.

Le operazioni di sospensione, inoltre, non comportano l'applicazione di commissioni e spese di istruttoria e vengono effettuate senza richieste di garanzie aggiuntive.

Le domande possono essere presentate fino al 30 giugno 2010. Le banche saranno tenute a fornire una risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda.

Le banche possono comunicare all'ABI la propria adesione compilando questa domanda.


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