La Banca d’Italia ha introdotto (G.U. n.144 del 24 giugno) un nuovo sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra i clienti e le banche e gli altri intermediari finanziari, dando concreta attuazione all’articolo 128 bis del Tuf.
Il sistema, denominato "Arbitro Bancario e Finanziario" (ABF), nasce per assicurare ai clienti uno strumento agevole, rapido ed economico per far valere i propri diritti nei confronti degli intermediari finanziari. Questi ultimi sono peraltro tenuti a dare chiare informazione ai loro utenti (si deve pubblicizzare in modo chiaro nella sede dell’istituto l’esistenza dell’Ufficio reclami e l’adesione a questo nuovo organismo), pena la possibilità di continuare ad esercitare attività bancaria.
L’ABF si compone di:
- un Organo decidente articolato in tre Collegi (Milano, Roma, Napoli), ciascuno composto da cinque membri (presidente e due membri nominati dalla Banca d’Italia, un membro nominato dalle associazioni degli intermediari e un membro designato dalle associazioni che rappresentano i clienti);
- una Segreteria Tecnica per ciascuno dei tre Collegi, che ha il compito di accogliere e gestire il ricorso.
La normativa prevede una serie di condizioni al ricorrere delle quali il cliente può presentare istanza all’ABF. In particolare, è previsto che i clienti possano ricorrere all’ABF dopo aver presentato un reclamo alla banca senza che questa abbia fornito risposta entro 30 giorni (anziché entro 60 giorni) o nel caso in cui il cliente non sia soddisfatto della risposta ricevuta.
L’ABF può decidere su tutte le controversie che riguardano conti correnti, mutui e prestiti personali: - fino a 100.000 €, se il cliente chiede una somma di denaro; - senza limiti di importo, se il cliente chiede soltanto di accertare diritti, obblighi e facoltà.
L’ABF non può intervenire per controversie:
Il modulo compilato e firmato, con i relativi allegati, e l'attestazione del pagamento di 20 € devono essere inoltrati, personalmente o tramite un rappresentante (incluse le associazioni di categoria alle quali il cliente aderisce) con una di queste modalità:
Dalla ricezione della comunicazione, infatti, l'intermediario ha a disposizione al massimo 45 giorni per inviare alla Segreteria tecnica le proprie controdeduzioni e la documentazione necessaria per decidere il ricorso. La Segreteria tecnica svolge l'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione fornita dalle parti, ma possono comunque chiedere alle parti di fornire documenti integrativi. Il Collegio si pronuncia entro 60 giorni dalla data in cui la Segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni da parte dell'intermediario oppure dalla data di scadenza del termine di presentazione. Il ricorso è deciso esclusivamente sulla base della documentazione raccolta nel corso dell'istruttoria. La decisione è presa a maggioranza ed è sempre motivata. La Segreteria tecnica comunica alle parti decisione e motivazione entro 30 giorni dalla pronuncia.
Se il ricorso è accolto anche solo in parte, il Collegio fissa il termine entro il quale l'intermediario deve adempiere alla decisione; se non è fissato alcun termine, l'intermediario deve adempiere entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione.
Le decisioni assunte dall’ABF non sono vincolanti come quelle del giudice, ma se l’intermediario non le rispetta il suo inadempimento è reso pubblico. In ogni caso se il cliente non è soddisfatto delle decisioni dell’ABF, può comunque rivolgersi al giudice.
Fonte: arbitrobancariofinanziario.it