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© Transazione per risoluzione di controversie

Descrizione
Modello di contratto di transazione per la risoluzione di controversie.

Tags:  transazione risoluzione lite conflitto controversia contratto

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Note
Attenzione:
con il contratto di transazione le parti prevengono l'insorgere di una lite o pongono fine ad una lite già sorta (facendosi reciproche concessioni) – art. 1965 c.c. - . Esso presuppone dunque uno stato d'incertezza soggettiva, che si traduce in un conflitto reale o potenziale tra le parti in ordine ad una determinata situazione giuridica.
Mediante le reciproche concessioni si può incidere sul rapporto controverso, oppure si uno diverso (in questo caso la transazione si chiama novatva).
In particolare la transazione è detta novativa quando la situazione giuridica progressa viene interamente sostituita.
La transazione non può essere stipulata in ordina a:
- Diritti sottratti alla disponibilità delle parti;
- Diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi;
Il contratto di transazione può essere annullato per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia tra le parti; non può essere impugnato per lesione e non può essere risolto per inadempimento se si tratta di transazione novativa, a meno che tale possibilità sia stata espressamente prevista.
Ipotesi di annullabilità del contratto di transazione sono:
- La temerarietà della pretesa, di cui la parte è cosciente; in questo caso la domanda relativa va proposta dall'altra parte;
- La nullità del titolo relativamente al quale la transazione è stata conclusa, ad eccezione del caso in cui la nullità deriva dall'illeceità del contratto; la domanda relativa può essere fatta solo da chi ignora le cause di nullità del titolo;
- La falsità dei documenti su cui, in tutto o in parte, si è fondata la transazione;
- Il passaggio in giudicato, non noto ad almeno una delle parti, della sentenza che ha deciso la lite oggetto della transazione;
- La scoperta posteriore di documenti, non conosciuti da una parte perché occultati dall'altra, se la transazione riguarda in generale tutti gli affari intercorrenti tra le parti; se invece, la transazione concerne un solo affare determinato, l'annullamento può essere chiesto solo se si prova, in base a questi documenti, che una delle parti non aveva alcun diritto.
La transazione è nulla, invece se si riferisce ad un contratto illecito, anche se le parti hanno trattato della nullità di questo.
Si ricordi, infine, che la legge richiede per la transazione tassativamente la forma scritta ad probationem.


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