Vecchi voucher: utilizzo entro l'anno o rimborso

Con il Decreto Legge n. 25 del 17 Marzo 2017, convertito in Legge n. 49 del 20 aprile 2017, è stata ufficializzata l’abolizione dei voucher. In pratica dal 17 Marzo i vecchi voucher non possono più essere acquistati e al loro posto sono subentrati due nuovi strumenti: il Libretto Famiglia (LF) e il Contratto di prestazione occasionale (CpO o PrestO). Chi ha acquistato i vecchi voucher fino alla data del 17 Marzo 2017 (quella di entrata in vigore del Decreto legge n. 25/2017), ha la possibilità di utilizzarli ma esclusivamente per prestazioni il cui svolgimento abbia luogo entro il 31 Dicembre 2017. Oltre questa data, il possessore non ha più alcuna possibilità di utilizzarli, ma può unicamente pretendere il rimborso di quanto versato. Qualche giorno fa l'Inps con il Messaggio n. 4752/2017 ha voluto ricordare l'approssimarsi del termine del periodo transitorio e spiegare le modalità con cui è possibile chiedere il rimborso.

Abolizione voucher: perchè è stato fatto

Se conosci il nostro blog, allora sicuramente saprai che Moduli.it ha dedicato diversi articoli ai voucher o buoni lavoro, con l’intento di illustrare, nel modo più chiaro possibile, in cosa consistevano, come si utilizzavano e quali erano i limiti che bisognava rispettare (Leggi “Voucher lavoro: cosa sono e come funzionano”). Il sistema dei buoni lavoro è stato sempre al centro di piccole e grandi polemiche: per questo il Governo per un certo periodo ha lavorato a braccetto con l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con l'intento di limitare gli abusi e rendere i voucher uno strumento di retribuzione il più possibile efficace e tracciabile.

Tuttavia ciò non ha sempre prodotto i risultati sperati, tanto che per molti i voucher hanno contribuito ad affermare l’ascesa del precariato in Italia, a discapito del lavoro contrattualizzato. Così anche per scongiurare il referendum amministrativo promosso dalla CGIL e programmato per il 28 maggio 2017, il Governo Gentiloni, con il Decreto Legge 25/2017, ha sostanzialmente abolito i riferimenti legislativi che regolamentavano il lavoro accessorio e dunque i voucher, contenuti negli articoli 48, 49 e 50 del Jobs Act (Decreto Legislativo 81/2015). 

Chiaramente soddisfatti i Sindacati che hanno sempre visto nei voucher uno strumento che ha “permesso di sostituire il lavoro contrattualizzato con il lavoro precario". E' altrettanto vero però che molte mansioni sono state regolarizzate grazie al sistema dei buoni lavoro. Pensiamo per un attimo al lavoro agricolo, alle prestazioni svolte dalle hostess e dagli stuart in occasione di fiere ed eventi di tutti i tipi. Non solo: pensiamo ai collaboratori domestici e alle baby sitter.

Senza contare, infine, che l’approvazione del nuovo decreto è arrivato di pari passo con la primavera: un dettaglio non trascurabile, se si pensa al personale stagionale che viene impiegato dalle strutture ricettive italiane nel periodo primaverile ed estivo. A sottolinearlo è Confcommercio, che in un commento pubblicato sul sito ufficiale, descrive l’abolizione dei buoni lavoro come un epilogo paradossale, considerando che “nei settori rappresentati da Confcommercio, in particolare nel turismo e nella ristorazione, dove peraltro l'occupazione stabile è cresciuta, i voucher erano uno strumento molto apprezzato soprattutto perché consentivano di operare legalmente e con semplicità”.

L’abrogazione di questi articoli ha generato, di fatto, una crepa nel sistema normativo, lasciando i committenti privi di una disciplina da seguire in merito all’utilizzo dei buoni lavoro, almeno fino a quando non sono subentrati il "Libretto Famiglia" e il nuovo "Contratto di prestazione occasionale". Il primo può essere utilizzato dalla persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale (sostanzialmete privati e famiglie), mentre il secondo sostanzialmente da imprese, professionisti, associazioni e pubblica amministrazione.

Come ha reso noto l'Istituto stesso (messaggio n. 1657 del 14 aprile 2017), solo i voucher baby sitting continueranno ad essere emessi fino al 31/12/2017 mediante le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 81 del 15 giugno 2015. Dal mese di gennaio 2018 il contributo bonus babysitting sarà erogato secondo le modalità previste per il “Libretto Famiglia”, sulla base delle istruzioni che saranno appositamente emanate.

Nuovi voucher: i primi risultati

Con la Circolare n. 107 del 05/07/2017, l'Inps ha fornito le indicazioni operative per l’utilizzo delle due nuove forme contrattuali che hanno sostituito i vecchi voucher (o buoni lavoro) e che si differenziano - come si è detto - in base alla categoria di utilizzatori che possono usufruirne.

L'Inps gestisce sia i versamenti effettuati dai datori di lavoro che i compensi erogati ai lavoratori. Entrambe le categorie devono preventivamente registrarsi tramite il portale web dell’Inps o il servizio di contact center. Al momento della registrazione occorre scegliere se accedere al Libretto Famiglia o al Contratto di prestazione occasionale. In entrambi i casi occorre disporre delle credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi).

Nonostante siano passati alcuni mesi dal varo dei "nuovi voucher", i risultati registrati dall'Inps non sembrano essere troppo incoraggianti. Si pensi che ne hanno fatto richiesta meno di diecimila famiglie e circa venticinquemila imprese, numeri decisamente inferiori a quelli registrati dai vecchi voucher. I motivi? Con l'introduzione della nuova disciplina sul lavoro occasionale da parte dell'articolo 54-bis del Decreto Legge n. 50/2017, l'obiettivo principale era quello di non cadere negli errori del passato e, dunque, impedire ad ogni costo che si perpetrassero nuovamente degli abusi.

Ciò, tuttavia, ha portato ad introdurre una serie di regole, di vincoli e di meccanismi che di fatto hanno reso la gestione dei nuovi voucher decisamente farraginosa, al punto - riteniamo - da scoraggiarne quasi l'utilizzo. A questo punto la domanda è lecita: ma i 300.000 lavoratori che nel 2016 hanno utilizzato i vecchi voucher con regolarità che fine hanno fatto? Certo una parte di questi lavoratori è stata assunta con contratto a tempo determinato, part-time o a chiamata, ma il dubbio che una buona fetta di loro sia tornata a svolgere lavoro nero è forte.

Come chiedere il rimborso dei "vecchi voucher"

Come abbiamo scritto in premessa, tutti coloro che hanno effettuato versamenti entro la data del 17 Marzo 2017 per l'acquisto dei vecchi voucher telematici, hanno la possibilità di utilizzarli esclusivamente per prestazioni il cui svolgimento avrà luogo entro il 31 Dicembre 2017. Detto in altri termini, chi è in possesso di buoni acquistati prima del 17/03/2017, non può inserirli nella procedura informatica se le prestazioni prendono avvio o si concludono successivamente al 31 dicembre 2017. Se ciò dovesse comunque accadere, l'Inps provvederà a cancellarle d’ufficio senza comunicare alcunché al datore di lavoro.

Inoltre, spiega l'Inps, le prestazioni di lavoro accessorio poste in essere fino al 31 dicembre 2017, dovranno essere rendicontate dal committente improrogabilmente entro la data del 15 gennaio 2018. Dal 16 gennaio 2018 non sarà più possibile accedere all'applicazione che gestisce il lavoro accessorio.

Chi risulta in possesso dei vecchi voucher (acquistati entro il 17 Marzo 2017) e non li utilizza entro il 31 Dicembre, ha la possibilità comunque di chiedere il rimborso delle somme versate all'Inps. E' sufficiente a tal fine presentare un apposito modulo presso una delle sedi Inps. Il rimborso dovrà essere richiesto entro il 31 marzo 2018.

Ai fini del rimborso è necessario che chi presenta la domanda specifichi i seguenti dati:

  • tipo di pagamento (bollettino bianco, on line Porta dei pagamenti, F24, bonifico o altro);
  • data versamento e importo per tutti i tipi di pagamento;
  • per i pagamenti on line, il codice INPS rilasciato dal sito INPS al momento del pagamento;
  • per i bollettini bianchi frazionario, sezione e VCY.

Al modulo è necessario allegare la ricevuta del versamento. L'obbligo non sussiste se il pagamento è stato effettuato mediante modello F24.

Al momento della presentazione della richiesta di rimborso, l'operatore Inps provvederà a registrare i dati riportati sul modello utilizzando l'apposito applicativo che l'Istituto ha specificatamente predisposto per la gestione di questi rimborsi. Da questo momento l'istanza può considerarsi " presa in carico" dall'istituto.

Seguirà una fase di istruttoria e se tutto si concluderà positivamente, l'Inps procederà con il rimborso delle somme versate attraverso una delle modalità indicate dall'utente. Da questo momento l’istanza sarà contrassegnata dall'applicativo come "liquidata".

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