ASpI: guida alla nuova indennità per i disoccupati

Nel 2013 è entrata in vigore la cosiddetta ASpI, Assicurazione Sociale per l'Impiego, un nuovo sussidio ai disoccupati, introdotto dalla riforma Fornero, che aveva sostituito diversi istituti di tutela dei lavoratori in caso di perdita del posto di lavoro. Dal 1° Maggio 2015 è in vigore la NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego).

Chi poteva beneficiare dell'ASpI

Beneficiari dell'Aspi erano i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti e i soci lavoratori di cooperative, coloro che lavoravano nella Pubblica Amministrazione con contratti a tempo determinato e il personale artistico.

Non potevano invece usufruire dell'ASpI i dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni, gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, i lavoratori autonomi, i collaboratori a progetto e le partite Iva.

Quali erano i requisiti

L'indennità ASpI era riconosciuta ai lavoratori che avevano perduto l'occupazione per cause indipendenti dalla propria volontà. Erano, quindi, esclusi i lavoratori che cessavano per dimissioni o per risoluzione consensuale, salvo che la stessa fosse intervenuta a seguito di una procedura di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro.

I soggetto che faceva domanda di Aspi deveva quindi:

  • essere in stato di disoccupazione;
  • aver reso l'immediata disponibilità ai centri competenti;
  • essere assicurato presso l'INPS da almeno due anni;
  • avere versato almeno un anno di contributi nei due anni precedenti all'evento che ha portato alla disoccupazione.

Come si calcolava

L'importo dell'ASpI era pari al 75% della retribuzione percepita dal lavoratore. Se la retribuzione era superiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT, l'indennità veniva aumentata di un ulteriore 25% calcolato sulla differenza tra lo stipendio effettivamente percepito e la soglia dei 1.195,37 €.

L’importo massimo mensile non poteva comunque superare, per l'anno in corso, l'importo di 1.167,91 €. L'indennità viene ridotta del 15% dopo i primi sei mesi e di un’ulteriore 30% dopo i successivi sei.

Durata massima prevista

A partire dal 1° gennaio 2016 la durata massima di corresponsione dell’ASpI era di 12 mesi per i lavoratori di età inferiore ai 55 anni e di 18 mesi per quelli di età pari o superiore a 55 anni.
Nel periodo transitorio 2013 - 2015 la fruizione dell’ASpI era riassunta nella tabella che segue:

Periodo dal 1.1.2013 al 31.12.2015
Anno di perdita del posto di lavoro
Età inferiore a 50 anni
Età pari o superiore a 50 anni
Età da 55 anni in su
2013
8 mesi
12 mesi
12 mesi
2014
8 mesi
12 mesi
14 mesi
2015
10 mesi
12 mesi
16 mesi

Come presentare la domanda

La persona interessata doveva recarsi prima presso il Centro per l'Impiego nel cui ambito territoriale si trovava il proprio domicilio e presentare la

La domanda di prestazione AspI deve essere presentata entro due mesi che decorrono dall'ottavo giorno successivo alla cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro. La domanda di prestazione AspI andava inoltrata esclusivamente per via telematica all'Inps attraverso uno dei seguenti canali:

  • Portale WEB dell’Istituto tramite PIN;
  • Contact Center tramite il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico;
  • Patronati/intermediari dell'Istituto.

Quando si perdeva l'indennità

Per poter fruire dell'ASpI occorreva che permanesse lo stato di disoccupazione. Qualora il beneficiario trovava una nuova occupazione, l'ASpI veniva temporaneamente sospesa per contratti a tempo determinato inferiori ai 6 mesi; al termine della sospensione l’indennità riprendeva ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa.

Qualora il rapporto lavorativo superava i 6 mesi essa veniva interrotta definitivamente. Tuttavia al termine del contratto il lavoratore disoccupato poteva farne nuovamente richiesta all'Inps, che in presenza dei requisiti necessari provvedeva a calcolare una nuova indennità.

Il soggetto titolare dell'indennità di disoccupazione ASpI poteva svolgere attività lavorativa di natura meramente occasionale (lavoro accessorio), purché la stessa non desse luogo a compensi superiori a 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) nel corso dell’anno solare 2013.

L'ASpI decadeva nei seguenti altri casi:

  • raggiungimento dei requisiti per la pensione;
  • raggiungimento dei requisiti per l’assegno di invalidità;
  • inizio di un’attività autonoma senza dare comunicazione all'Ipns del reddito che si presume ottenere dalla stessa.

Dal 2015 è in vigore la Naspi, la nuova indennità di disoccupazione

Come detto dal 1° Maggio 2015 è entrata in vigore una nuova indennità mensile di disoccupazione, denominata NASpI (Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego), destinata a quei lavoratori subordinati che hanno perso involontariamente il lavoro. La NASpI ha sostituito sia la Aspi che la Mini Aspi.

Documenti correlati


39674 - Redazione
08/06/2015

Luigi, si se ha:
- maturato 13 settimane di contribuzione negli 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
- accumulato almeno 30 giorni di lavoro nei dodici mesi prima dell’evento di disoccupazione.
Per maggiori informazioni legga questo articolo "Naspi, un nuovo sussidio per chi ha perso il lavoro".



39616 - luigi
06/06/2015
salve volevo sapere, sono stato licenziato il 30 giugno 2014, ho preso l'aspi fino a febbraio 2015 ho 14 anni di contributi continui. Adesso ho avuto un contratto di lavoro dal 4 giugno al 7 luglio 2015, dopo posso fare la domanda della naspi avendo parecchi contributi precedenti. grazie attendo una vostra risposta.

38202 - clogero
15/04/2015
Salve, sono disoccupato da febbraio, con regolare domanda di indennità per disoccupazione accolta dall'Inps. Mi hanno contattato da una agenzia privata che mi offre l'adesione a corsi di formazione che prevedono un indennizzo giornaliero rivolto a individui che, nell'anno 2012-2013, percepivano la cassa integrazione in deroga, tra questi risultavo anche io. Avendo una posizione diversa dalla cassa integrazione, a cui erano rivolti questi corsi, ho obbligo di adesione? Quindi c'è possibilità di percepire due indennizzi diversi, o in questo caso devo rinunciare ad uno (indennità giornaliera per i corsi di formazione-indennità aspi in corso).

38163 - gaetano
13/04/2015
Attualmente sono in aspi mi è stato offerto di diventare socio coamministratore con limitazioni a titolo gratuito da un amico perchè lui non è quasi mai in azienda, perderei la disoccupazione? grazie.

37354 - Redazione
23/03/2015
Pietro, non abbiamo ben compreso il suo problema, ad ogni modo l'assegno familiare spetta anche al disoccupato indennizzato e per richiederlo il soggetto interessato deve consegnare al proprio datore di lavoro una specifica domanda. In questo può farsi aiutare dal patronato.

37286 - Pietro
22/03/2015
Salve mi chiamo Pietro 42enni rumeno c è lo una domanda sono disoccupato indennizzato c è lo dirrito al. Assegnò familiari ce una problema a mia moglie anche figlia non c'è l'ha stesso indirizzo su carta di indennità adesso comuni di resistenza mi chiede contratto di lavoro di dove perché io sono disoccupato posso andare ai Patronato per fare domanda per assegnò grazie mille

36930 - Redazione
12/03/2015
Antonio, con tutta probabilità è l'effetto di una mancata o erronea comunicazione.

36905 - Antonio
11/03/2015
Salve, nel novembre 2013 ho presentato domanda di disoccupazione ASpI che mi é stata accettata avendo le settimane necessarie di lavoro. Ad aprile 2014 sono stato assunto a tempo determinato presso un'azienda pubblica, ed ho comunicato la mia assunzione all'inps; trascorsi 5 mesi, quindi a settembre 2014 vengo assunto a tempo indeterminato presso altra azienda pubblica la quale mi dice che provvederanno loro a dare comunicazione all'inps circa la mia assunzione; il problema è che a seguito della sospensione aspi dei 5 mesi, a partire da settembre 2014 ho ricominciato a ricevere nuovamente il bonifico mensile aspi!!! Si tratta di arretrati o errore di comunicazione?? Grazie a presto!!!

36824 - Cris
09/03/2015
Salve, sono titolare di una snc che ormai è inattiva da giugno 2014, purtroppo non sono ancora riuscita a chiudere a causa di pendenze varie. Da Luglio 2014 a Febbraio 2015 ho svolto lavoro subordinato accumulando 24 settimane, alla fine di febbraio l'agenzia interinale non ha rinnovato il contratto per un calo di lavoro da parte dell'azienda loro cliente. Ho fatto domanda presso un patronato per la mini aspi, il quale mi ha espresso questo, ci risponderanno ma se c'è una partita iva inattiva ma non chiusa non so se ti verrà accettata. Potete darmi chiarimenti in merito? Grazie.

35945 - Redazione
18/02/2015
Pietro, quando il lavoratore che beneficia della mini-Aspi trova un nuovo lavoro, con contratto subordinato, la mini-Aspi viene sospesa d'ufficio in base alle comunicazioni obbligatorie del datore di lavoro. Al termine della sospensione, l'indennità riparte dal periodo in cui era stata interrotta.


Lascia un commento
Attenzione: prima di inviare una domanda, controlla se è già presente una risposta ad un quesito simile.

I pareri espressi in forma gratuita dalla redazione di Moduli.it non costituiscono un parere di tipo professionale o legale. Per una consulenza specifica è sempre necessario rivolgersi ad un professionista debitamente qualificato.

Obbligatorio