Congedo parentale Covid: chi può richiederlo e come

Sarà possibile fruire fino al 31 Marzo 2022 del congedo parentale Covid-19, una misura che consente ai genitori lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi di non recarsi sul luogo di lavoro, ma di percepire una indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito, nel caso in cui si trovino costretti ad assistere un figlio positivo al virus, oppure costretto alla quarantena o a casa per via della sospensione dell'attività didattica.

Congedo parentale Covid: in cosa consiste

Il congedo parentale Covid-19 o "Congedo parentale SARS CoV-2" può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per 

  • i periodi di infezione da Covid19
  • il periodo di quarantena da contatto, ovunque avvenuto
  • il periodo di sospensione dell’attività didattica o educativa 

in presenza 

  • di figli conviventi minori di anni 14;
  • di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell’art. 3, co. 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104, indipendentemente dai limiti di età e dalla convivenza con il genitore richiedente.

Il congedo in questione può essere fruito sia in forma giornaliera sia in forma oraria (non per i lavoratori autonomi o iscritti alla gestione separata), chiaramente solo da chi non può ricorrere allo smart working.

Per i periodi di astensione fruiti è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione o del reddito a seconda della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente il congedo. Inoltre, i periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

E per i genitori che hanno figli di età superiore ai 14 anni? Costoro possono astenersi dal lavoro senza percepire la retribuzione o le indennità e senza vedersi riconosciuta la contribuzione figurativa, ma non possono essere in alcun modo licenziati. Tuttavia i figli non possono superare l'età di 16 anni.

Congedo parentale Covid: requisiti

In linea generale il Congedo parentale SARS CoV-2 può essere fruito dai genitori lavoratori dipendenti, dai genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o dai genitori lavoratori autonomi iscritti all’Inps.

Lavoratore dipendente con figlio senza disabilità grave

Questi i requisiti richiesti per la fruizione del congedo

  • il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
  • il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14;
  • il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso. Questo implica che il figlio deve avere la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente.

Inoltre deve sussistere una delle seguenti condizioni:

  • il figlio deve risultare positivo da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra oppure da provvedimento/comunicazione della ASL, oppure 
  • il figlio deve risultare in quarantena da contatto, oppure 
  • l'attività didattica o educativa deve risultare sospesa.

Lavoratore dipendente con figlio con disabilità grave

Questi i requisiti richiesti:

  • il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;
  • il figlio, per il quale si fruisce del congedo, deve essere riconosciuto disabile in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992, e iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale.

Inoltre deve sussistere una delle seguenti condizioni:

  • il figlio deve risultare positivo da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra oppure da provvedimento/comunicazione della ASL, oppure 
  • il figlio deve risultare in quarantena da contatto, oppure 
  • l'attività didattica o educativa deve risultare sospesa, oppure
  • il centro assistenziale diurno deve risultare chiuso con apposito provvedimento.

Lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti all’Inps

Anche a costoro è riconosciuto il diritto a fruire del Congedo parentale Covid-19, seppure nella sola modalità giornaliera. Questi i requisiti richiesti

  • attività lavorativa in corso;
  • iscrizione esclusiva nella Gestione separata e per i lavoratori autonomi iscrizione nella gestione previdenziale Inps di appartenenza.

Invece non è richiesto alcun requisito contributivo minimo per gli iscritti alla Gestione separata e nessun requisito di regolarità contributiva per i lavoratori autonomi.

Per il resto valgono gli stessi requisiti previsti per il lavoratore dipendente.

Come presentare la domanda di congedo parentale Covid 19

La domanda, già attiva nel portale dell’Istituto, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • tramite il portale web dell’Istituto www.inps.it, nell’ambito dei servizi per presentare le domande di “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”, se si è in possesso di credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di almeno II livello, della Carta di identità elettronica (CIE) o della Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • tramite il Contact center Inps, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Documenti correlati


51551 - nadia r.
17/02/2018
Egregi signori, sono una cliente da svariati anni dell'Unipolsai assicurazione, rimanendo discretamente soddisfatta della loro collaborazione, ma tutto ciò è venuto a mancare già nel dicembre 2015 quando una donna mi ha sfiorato la macchina mentre parcheggiavo e nonostante il suo evidente torto, costei ha preteso il riconoscimento della ragione. Essendo un danno di una cifra irrisoria (150 euro circa) ed avendo il bonus malus con bonus protetto che mi permetteva di rimanere nella cifra del premio annuale, ho lasciato stare senza consultare un legale. Il 3 settembre 2017 mio figlio, alla guida della macchina a me intestata, è stato tamponato da un veicolo. Nonostante le dinamiche dell’incidente (e la testimonianza di una persona a bordo della mia macchina), a mio figlio è stata riconosciuta la responsabilità dell’accaduto, per cui l'altro utente è stato risarcito e liquidato nel mese di novembre senza, peraltro, che la società assicuratrice ci comunicasse tale stato di cose e tutti gli altri aspetti della questione che riguardavano il sinistro in oggetto e la posizione di mio figlio. In particolare la liquidatrice non si è mai presa l’onere di contattarci a questo scopo. Premessa la grande delusione e l’amarezza nei confronti dell’operato di tale compagnia assicurativa, alla quale ovviamente non rinnoveremo il prossimo premio (né la sottoscritta né gli altri familiari), e pronti a rivolgerci alle autorità competenti per tutelare i nostri diritti, nel frattempo ho richiesto l'accesso agli atti e sono in attesa di riceverli.

42468 - di tella sara
11/11/2015
Sono 2/3 anni che faccio le assicurazioni telefoniche sempre senza problemi, ho comprato una macchina e ho fatto la (conte.it) mai piu ragazzi creano piu problemi loro che un incontro col papa....e poi la cosa che con la scusa dello sconto ti mettono il satellitare che poi sei obbligato a montare e visto che io la pago non esiste che uno non puo essere padrone di decidere della sua macchina comunque un consiglio non fate la CONTE.IT sono proprio calati di qualità....

26878 - Redazione
14/10/2013
Gisella, è un classico caso di “disdetta unilaterale”, una “pratica” che sempre più frequentemente colpisce gli automobilisti più virtuosi, quelli cioè fanno poco incidenti e in definitiva risultano poco appetibili per le compagnie. Una “pratica” purtroppo consentita dal nuovo Codice delle Assicurazioni, per la quale le decisioni vengono prese direttamente dalle direzioni generali, spesso all’insaputa delle stesse agenzie locali. Nel suo caso l’obiettivo della compagnia è evidente, rinegoziare le condizioni contrattuali visto comunque che per legge è tenuta ad assicurarla di nuovo. Il consiglio è quello di inviare un reclamo scritto alla sua compagnia chiedendo di stipulare un contratto alle condizioni tariffarie in corso al momento della riassunzione. Con la circolare n° 32-10-000172, infatti, l’Isvap ha chiarito che “… non risponde a criteri di correttezza qualificare l’assicurato quale “nuovo cliente” e sulla base di tale qualificazione applicare condizioni tariffarie peggiorative e diverse rispetto a quelle praticabili in virtù del suo status di cliente già conosciuto dall’impresa”.

26864 - Gisella
12/10/2013
Salve, sono stata per anni assicurata con Vittoria Assicurazioni. Premetto di non avere mai avuto sinistri e da molti anni ormai sono in classe 01.- Nella polizza, comprensiva di convenzione forze dell'ordine, ho sempre incluso le garanzie furto/incendio, atti vandalici, eventi socio-politici, cristalli, assistenza stradale. Nel corso degli anni ho usufruito di alcune di queste garanzie in quanto la macchina è quasi sempre in strada. Quest'anno, allo scadere della polizza, ho contattato la mia agenzia chiedendo il costo del rinnovo e mi sono sentita rispondere che la direzione aveva disdetto la mia polizza. Non sono stata avvisata con nessun mezzo, nè con raccomandata come sarebbe stato previsto per legge. Ho chiesto spiegazioni ma la mia agenzia non ha saputo/voluto chiarire nulla. Mi è stato proposto un nuovo preventivo ovviamente più alto del precedente. Ho chiesto un riferimento della direzione e la signorina mi ha risposto che l'indomani mattina avrebbe provveduto a contattare lei la direzione per chiedere il motivo dopodichè mi avrebbe riferito. Purtroppo sto ancora aspettando una sua chiamata. Mi ritrovo quindi ad essere stata scaricata senza un motivo apparente e per di più credo in maniera anche sgarbata, non avendo avuto nessuna spiegazione. Ora mi chiedo se è giusto il comportamento adottato dalla compagnia soprattutto dopo anni di contratto senza mai aver avuto sinistri. Grazie!

24965 - Redazione
04/07/2013
Cristian, i valori dei premi in Italia differiscono per profilo di assicurato (età, sesso, professione), area geografica e tipo di compagnia, ma in media mostrano tutti una tendenza al rialzo. Tuttavia riteniamo che protestare serva a poco. Dal primo gennaio 2013 è stata abolita la clausola di tacito rinnovo, con la conseguenza che a scadenza o c’è un consenso esplicito da parte dell’assicurato oppure la polizza decade automaticamente. Dunque l’unica via è trovare la polizza Rc Auto più conveniente sul mercato in relazione alle proprie caratteristiche e alle proprie esigenze.

24958 - Sorin Cristian
03/07/2013
Salve. Dove mi devo rivolgere per una assicurazione raddoppiata, da 930 € è arrivata a 1855 €, senza fare un incidente o quacosa del genere. Ho cambiato solo la residenza l'anno scorso. E normale raddioppiare la somma così ?

22112 - Massimiliano Mosticoni
06/03/2013
non so a chi rivolgermi, in quanto mi trovo purtroppo a scrivervi dopo che non ho ottenuto risposte chiare in merito alla mia polizza assicurativa nr.000.....2050 della Zurich Connect. In breve, il 7 settembre 2012, ho accettato un contratto di polizza assicurativa per coprire solo con R.C.A. la mia auto, una Audi A6 1.8T 180cv 20v 132kw a benzina dell'anno 1998, e dopo circa una settimana l'ho venduta privatamente, in quanto i costi di mantenimento erano diventati insostenibili da parte del sottoscritto. Dopo circa un mese di ricerche ho acquistato verso la fine di ottobre una NISSAN Micra 1.0 16v 5p dell'ottobre del 2000 targata B....VZ, più piccola di cilindrata per poter far guidare mia moglie in futuro. Premesso che chi è al centralino della mia assicurazione telefonica ZURICH CONNECT non è in grado di spiegare per bene il problema, mi sono sentito più volte ripetere che devo solo pagare e basta, ho fatto più volte reclamo scritto via email all'assicurazione in questione senza ottenere alcuna risposta. Abbrevio il problema. Avendo stipulato una polizza con scadenza il 7 settembre p.v., credevo che, acquistando un'auto più piccola di cilindrata avrei risparmiato qualcosa nel prezzo annuo, sottolineo che con l'audi A6 pagavo 970 euro annui in 8à classe di merito. Ho assicurato la NISSAN Micra con loro e mi hanno fatto la quotazione di 990 euro più spese di spedizione e fax vari di conferme. In più la centralinista era convinta che la mia auto non avesse nessun accessorio tipo Antifurto e airbag ecc, ho detto a loro più volte che l'auto ha gli accessori di serie ma loro si sono basati sulla fotocopia del mio libretto di circolazione. Il 26 febbraio u.s. ho dovuto pagare l'ennesimo bonifico di 495,09 euro senza ancora vedere la polizza rinnovata. Una settimana fà mi sono recato alla VITTORIA Assicurazione all'interno della mia caserma alla Podgora, sono un Carabiniere, e parlando mi ha fatto un suo preventivo di 430 euro annui, sottolineo che oltre alla sua gentilezza e disponibilita ho subito accettato in attesa che la mia assicurazione mi dia il certificato per liberarmi da questa assicurazione. Gentile redazione faccio presente che sulla stessa auto in questione c'è una differenza di 560 euro parlo di stessa classe di merito. Oltre al danno pure la beffa perchè abitando in centro a Fiumicino (Roma) io l'auto la uso pochissimo. Chiedo gentilmente un Vs parere cosa posso fare, ho presentato regolare segnalazione anche all'ISVAP. Certo di una Vs risposta porgo distinti saluti. Molto cordialmente.

21982 - Redazione
27/02/2013
Ricardo, i 15 giorni a cui lei fa cenno si riferiscono al periodo durante il quale la compagnia deve obbligatoriamente mantenere operante la garanzia assicurativa relativa al vecchio contratto. In realtà con il decreto legge n. 179/2012 è stata abrogata la possibilità di rinnovo tacito dell’assicurazione Rc auto, con la conseguenza che i contratti assicurativi non possono più avere una durata superiore ad un anno e dunque perdono la loro efficacia inderogabilmente alle ore 24 del giorno della scadenza. Per questo Quixa si è limitata semplicemente a formularle una nuova proposta assicurativa, a quanto però senza tener conto del suo trascorso, della sua classe di merito ecc. Ma è pur sempre una scelta commerciale della compagnia, per questo motivo riteniamo che la proposizione di un'azione legale non appare plausibile.

21976 - ricardo arauz
27/02/2013
sono stato assicurato nella compagnia QUIXA per anni guadagnando classe di merito e bonus. Il 10/02/2013 scadeva il mio contratto assicurativo annuale, trascorso qualche giorno mi sono interessato io a chiedere a loro tramite continue telefonate e via e-mail sul mio rinnovo rispondendomi solo per 15 giorni che dovevo attendere. Adesso che ormai sono trascorsi i 15 giorni di copertura assicurativa, QUIXA mi contatta per dirmi che non potevano rinnovarla perchè erano scaduti i 15 giorni di legge proponendomi un nuovo contratto per 3 VOLTE superiore a quello che pagavo l'anno scorso e non considerando i bonus maturati. Attualmente ho dovuto fermare la mia macchina in box x mancanza di assicurazione valida per colpa loro causandomi disaggi. Ho presentato reclamo formale via mail cosa che ancora non ho ricevuto nessuna risposta....COMO MI DEVO COMPORTARE???....POSSO PORTARE IL MIO CASO PER VIA LEGALE???....grazie per le vostre risposte.

14255 - rinaldo
23/11/2011
Decorsi sessanta giorni, il consumatore che non ha ottenuto il risarcimento può citare in giudizio l'assicuratore ed anche il responsabile dell'incidente. L'assicuratore che liquida il danno in ritardo dovrà pagare al danneggiato gli interessi e la rivalutazione monetaria che il giudice stabilirà nella sentenza. Altra strada percorribile è quella di inviare un reclamo scritto alla compagnia (https://www.moduli.it/fac-simile-lettera-reclamo-assicurazione-9531) e/o all'ISVAP (https://www.moduli.it/9537) che, accertata la violazione di legge, prenderà nei confronti della Compagnia i dovuti provvedimenti (nei casi più gravi è prevista anche la revoca all’esercizio dell’assicurazione RC Auto).


Lascia un commento
Attenzione: prima di inviare una domanda, controlla se è già presente una risposta ad un quesito simile.

I pareri espressi in forma gratuita dalla redazione di Moduli.it non costituiscono un parere di tipo professionale o legale. Per una consulenza specifica è sempre necessario rivolgersi ad un professionista debitamente qualificato.

Obbligatorio