Naspi: quando è compatibile con l'attività lavorativa
Il 1° Maggio 2015 con il Jobs Act è entrato ufficialmente in vigore la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego), il nuovo sussidio alla disoccupazione che spetta a quei lavoratori dipendenti, anche con contratto a termine, che hanno perso involontariamente il posto di lavoro (licenziamento o dimissioni per giusta causa).
Per sapere esattamente a chi spetta, a quanto ammonta il sussidio, quando e come presentare la domanda, vi invitiamo alla lettura dell'articolo "Naspi 2016: requisiti, calcolo e durata".
In questo articolo, invece, ci soffermeremo su alcuni chiarimenti che sono stati forniti dall’Inps su aspetti specifici non espressamente disciplinati dalla normativa e che riguardano ad esempio la compatibilità della NASpI con lo svolgimento di lavoro accessorio, lavoro intermittente e lavoro all’estero, con l’espletamento di cariche pubbliche elettive e non elettive, con il rifiuto da parte del lavoratore alle proposte di lavoro o di trasferimento.
Naspi e contratto di lavoro dipendente
Se il percettore dell’indennità di disoccupazione viene assunto con contratto a tempo indeterminato, perde la Naspi solo qualora il reddito che matura supera la soglia di 8.145 euro annui; in caso contrario, l’indennità è decurtata in misura pari all’80% del nuovo reddito da lavoro.
Se l’assunzione è a tempo determinato e il contratto è inferiore ai 6 mesi, la Naspi viene sospesa solo se il reddito annuo supera gli 8.145 euro; se tale limite di reddito non viene superato la Naspi è decurtata in misura pari all’80% del nuovo reddito da lavoro. Se la durata del contratto, invece, è superiore a 6 mesi e il reddito supera la soglia prevista, la Naspi viene revocata.
Naspi e lavoro autonomo
Se chi percepisce la Naspi effettua prestazioni di lavoro autonomo, perde il diritto alla Naspi se matura un reddito superiore ai 4.800 euro annui; sotto questa soglia, l’indennità di disoccupazione è ridotta dell’80% del nuovo reddito da lavoro autonomo.
Naspi e lavoro accessorio
Per lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno civile, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice Istat.
Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro, nei confronti dei committenti imprenditori o professionisti, le attività lavorative di cui trattasi possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, anche essi rivalutati annualmente (leggi “Voucher lavoro: cosa sono e come funzionano”).
Ora le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, anche da coloro che percepiscono una indennità di disoccupazione ma a patto che non si superi il limite complessivo di 3.000 euro di compenso per anno civile. In questo caso l’Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.
Per i compensi che superano detto limite (3.000) e fino a 7.000 euro per anno civile la prestazione NASpI sarà ridotta di un importo pari all’80% del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.
Il beneficiario dell’indennità NASpI è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese rispettivamente dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di NASpI, il compenso derivante dalla predetta attività.
Naspi e lavoro intermittente
Nel caso in cui il lavoratore già beneficiario di indennità NASpI si rioccupi con un contratto di lavoro intermittente con obbligo di risposta alla chiamata e diritto alla indennità di disponibilità, la corresponsione dell’indennità di disoccupazione cessa per i periodi non lavorati durante i quali il lavoratore resta disponibile a prestare la propria attività lavorativa percependo la relativa indennità di disponibilità (leggi “Il contratto di lavoro intermittente o a chiamata”).
Trattandosi di fatto di un rapporto di lavoro subordinato con una tutela retributiva continuativa assicurata dall’indennità di disponibilità, è ammesso il cumulo tra l’indennità di disoccupazione e il reddito da lavoro, qualora quest’ultimo - comprensivo della indennità di disponibilità - non superi il limite di € 8.000 per il mantenimento dello stato di disoccupazione.
Qualora invece il lavoratore beneficiario di indennità NASpI si rioccupi con contratto di lavoro intermittente senza obbligo di risposta alla chiamata e senza diritto all’indennità di disponibilità, l’indennità di disoccupazione NASpI resta sospesa per le sole giornate di effettiva prestazione lavorativa e può essere riconosciuta limitatamente ai periodi interni al contratto non interessati da prestazione lavorativa tra una chiamata e l’altra.
Tuttavia, anche in questo caso, è ammesso il cumulo della prestazione di disoccupazione con il reddito da lavoro qualora quest’ultimo non superi il limite annuo di 8.000 euro per il mantenimento dello stato di disoccupazione.
Rifiuto proposte di lavoro o trasferimento
L’Inps ha chiarito che il lavoratore ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI anche nel caso di cessazione del rapporto di lavoro per risoluzione consensuale, qualora questi abbia rifiutato il trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 chilometri dalla propria residenza e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici.
Anche in ordine al mantenimento della indennità di disoccupazione ci sono delle precisazioni da parte dell’Istituto. In particolare l'istituto chiarisce che il lavoratore conserva il diritto alla prestazione anche nel caso in cui si rifiuti di partecipare ad iniziative di politica attiva o non accetti un’offerta di lavoro congrua, a condizione però che le attività lavorative, di formazione o di riqualificazione si svolgano in un luogo che dista oltre 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che è raggiungibile mediamente in più di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico.
Viceversa il rifiuto alla partecipazione ad iniziative di politica attiva o la non accettazione di un’offerta di lavoro congrua in un luogo che dista entro 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o che è raggiungibile mediamente entro 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblico, costituisce ipotesi di decadenza dalla prestazione.
Licenziamento con conciliazione
L’ipotesi, prevista tra l’altro dalla legge, di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione, non costituisce un ostacolo al riconoscimento della indennità NASpI. Infatti l’accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’art. 6 del D. Lgs. n.23 del 2015 non modifica la tipologia di risoluzione del rapporto di lavoro che resta il licenziamento, dunque uno stato di disoccupazione involontaria frutto di un atto unilaterale di licenziamento del datore di lavoro.
Addirittura la nuova indennità di disoccupazione NASpI può essere riconosciuta anche a quei lavoratori che sono stati licenziati per motivi disciplinari, dal momento che il licenziamento è una misura rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro.
In definitiva l’indennità NASpI può essere riconosciuta sia ai lavoratori che accettano l’offerta economica del datore di lavoro sia a quelli licenziati per motivi disciplinari.
Naspi e Servizio civile nazionale
Premesso che i volontari del servizio civile, pur percependo un compenso (equiparato ai compensi percepiti dai soggetti che svolgono attività di lavoro parasubordinato), non ricevono copertura contributiva, l’Inps ha chiarito che la prestazione di disoccupazione NASpI è cumulabile con il compenso da servizio civile volontario subendo la riduzione pari all’80% del compenso previsto. La qual cosa comporta anche la copertura contributiva figurativa di un periodo altrimenti privo di tutela contributiva ancorché caratterizzato dallo svolgimento di attività a favore della collettività.
Naspi e cariche pubbliche
Il lavoratore dipendente che all’atto della cessazione involontaria del rapporto di lavoro dovesse ricoprire cariche pubbliche elettive e non elettive (parlamentare, presidente di una giunta regionale, sindaco …) con relative indennità di funzione, può comunque presentare domanda di accesso alla prestazione NASpI.
Chiaramente il percettore della NASpI è tenuto alle comunicazioni verso l’Inps in ordine non solo allo svolgimento della carica, ma anche alla misura annua dell’indennità di funzione da essa derivante, perché a seconda dei casi potrebbero trovare applicazione gli istituti del cumulo, della sospensione e della decadenza dell’indennità di disoccupazione.
Stesso discorso vale nel caso in cui il beneficiario della NASpI, durante la fruizione della prestazione, venga chiamato a ricoprire cariche pubbliche.
Naspi e lavoro estero
In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato all’estero del soggetto beneficiario della NASpI, occorre distinguere se il nuovo lavoro viene intrapreso in uno Stato che applica la normativa comunitaria o in uno Stato non comunitario che sia convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione con previsione dell’esportabilità della prestazione o in uno Stato non comunitario che non sia convenzionato con l’Italia in materia di disoccupazione.