Mod. 4 bis R.A. editabile

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Il modello infortunio INAIL o mod. 4 bis r.a. editabile è il modulo con cui il datore di lavoro è tenuto a compilare e a trasmettere all'INAIL in caso di infortuni sul lavoro dei lavoratori dipendenti o assimilati soggetti all’obbligo assicurativo, e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni escluso quello dell’evento.

Modulo infortunio INAIL: a cosa serve

Il lavoratore è obbligato a dare immediata notizia al datore di lavoro di qualsiasi infortunio gli accada, anche se di lieve entità. Dal canto suo il datore di lavoro deve denunciare l'accaduto all'Inail se al lavoratore viene prognosticato un infortunio non guaribile entro tre giorni escluso quello dell’evento.

L'invio del modello denuncia infortunio Inail consente di assolvere contemporaneamente sia all'obbligo previsto a fini assicurativi dall'art. 53, DPR n. 1124/1965, che all'obbligo previsto a fini statistico/informativi.

Il mod. 4 bis R.A. editabile si compone di 7 sezioni:

  • sezione da compilare a cura dell'ufficio ricevente dell'Autorità di pubblica sicurezza;
  • sezione del lavoratore (dati anagrafici e di recapito, tipo di contratto, data di assunzione, CCNL - Settore lavorativo ecc.);
  • sezione datore di lavoro (ragione sociale, codice ditta, settore attività, indirizzo unità produttiva, ecc.);
  • sezione descrizione dell'infortunio (luogo dell'evento, tipo di incidente, data e descrizione dell'infortunio, certificati medici, ecc.);
  • sezione testimoni;
  • sezione per infortuni causati dalla circolazione di veicoli a motore e di natanti;
  • sezione dati retributivi.

Il datore di lavoro deve indicare il codice fiscale del lavoratore. In caso di indicazione mancata oppure inesatta, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa (art. 16, legge n. 251/1982).

In caso di denuncia omessa, tardiva, inesatta oppure incompleta, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa.

Quando e come trasmettere il Mod. 4 bis R.A. editabile

La denuncia di infortunio INAIL deve essere trasmesso all’Inail esclusivamente in via telematica. La sede competente a trattare il caso di infortunio è quella nel cui territorio l’infortunato ha stabilito il proprio domicilio.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare il mod. 4 bis R.A. entro 2 giorni dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

Qualora l’inabilità per un infortunio prognosticato guaribile entro 3 giorni si prolunghi al , il datore di lavoro deve inoltrare il modulo infortunio INAIL entro 2 giorni dalla ricezione dei riferimenti del nuovo certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi) già trasmesso per via telematica all’Istituto direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio.

In caso di infortunio mortale o con pericolo di morte, il datore di lavoro deve segnalare l’evento entro ventiquattro ore e con qualunque mezzo che consenta di comprovarne l’invio, fermo restando comunque l’obbligo di inoltro della denuncia/comunicazione nei termini e con le modalità di legge.

Per gli infortuni occorsi ai lavoratori del settore artigianato, deve provvedere all’inoltro il titolare o uno dei titolari dell’azienda artigiana. Se invece a subire l'infortunio è il titolare dell’azienda artigiana, nel caso in cui questi si trovi nella impossibilità di provvedervi direttamente, l’obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l’invio telematico del certificato medico da parte del medico o della struttura sanitaria competente al rilascio, ferma restando la necessità di inoltrare comunque la denuncia/comunicazione per le relative finalità assicurative.

Per gli infortuni occorsi ai lavoratori autonomi del settore agricoltura, provvede il lavoratore autonomo sia per sé che per gli appartenenti al nucleo familiare costituenti la forza lavoro. Anche in questo caso, ove questi si trovi nella impossibilità di provvedervi direttamente, l’obbligo di denuncia nei termini di legge si ritiene assolto con l’invio telematico del certificato medico da parte del medico o della struttura sanitaria competente al rilascio.

I datori di lavoro che non hanno l'obbligo di dotarsi di una PEC e che inviano le denunce di infortunio con modalità non telematiche, sono tenuti a dare comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza i dati relativi alle denunce degli infortuni mortali o con prognosi superiore a 30 giorni.

Tags:  INAIL assicurazione lavoro

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