Il soggetto privato che a qualsiasi titolo
è tenuto a darne comunicazione scritta, entro 48 ore, alle Forze dell'Ordine. Lo stabilisce l'articolo 7 del Decreto Lgs. 25 Luglio 1998 n. 286.
Attraverso questa dichiarazione il cittadino straniero è in grado di dimostrare allo stato italiano che ha un posto dove alloggiare o comunque farsi ospitare.
In questo modo lo straniero la possibilità di:
La dichiarazione di ospitalità va sempre presentata, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini.
In questo caso la dichiarazione va presentata alla Polizia solo se l'ospitalità si protrae per più di 30 giorni.
In questo caso si commette una violazione delle disposizioni di legge e, dunque, si è soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa da 160 a 1.100 euro.
Sul documento occorre indicare:
Alla dichiarazione di ospitalità occorre allegare:
Il modulo debitamente compilato e firmato, corredato della documentazione descritta, può essere presentato di persona la Questura, oppure spedito tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Vanno trasmesse due copia della dichiarazione con firma originale (il dichiarante può trattenerne una terza per se).
Ricordiamo che la consegna o la spedizione vanno fatti entro 48 ore dall’arrivo dell’ospite straniero.
Sostanzialmente si. Anche i gestori delle strutture ricettive (hotel, B&B, affittacamere, case vacanze, ecc.) sono tenute ad effettuare la comunicazione degli ospiti stranieri, anche se con modalità diverse.
Costoro, infatti, non fanno uso del presente modello, ma effettuano la comunicazione online attraverso il servizio "Alloggiati Web", disponibile sul sito della Polizia di Stato all’indirizzo https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/PortaleAlloggiati/.
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