Modulo gratuito patrocinio civile: fac simile e guida

- Ultimo aggiornamento: 17/09/2020
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Modello con cui una persona priva di un reddito minimo può, nell'ambito di un processo civile, farsi assistere e rappresentare in giudizio da un avvocato senza dover pagare le spese di difesa e le altre spese processuali. L'istanza ammissione gratuito patrocinio civile è disponibile nei formati Word e Pdf. 

Gratuito patrocinio civile: chi ne ha diritto

Possono richiedere l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:

  • i cittadini italiani e degli altri Stati appartenenti all'Unione Europea;
  • gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del verificarsi del fatto oggetto del processo da instaurare;
  • il cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea (extracomunitario) che intende impugnare il provvedimento di espulsione o decisioni in ordine alla domanda di asilo, protezione o revoca dello status di rifugiato (art. 16 d.lgs. 28 gennaio 2008 n. 25);
  • gli apolidi (ovvero chi non abbia alcuna cittadinanza);
  • gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.
L’ammissione al gratuito patrocinio è valida per ogni grado del processo e per le procedure connesse.

Gratuito patrocinio civile: soglia reddituale

Per essere ammessi al gratuito patrocinio civile è necessario che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile (e non l'ISEE), risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a € 12.838,01.

Nella suddetta soglia rientrano non solo lo stipendio da lavoro dipendente, la pensione, il reddito da lavoro autonomo, ecc., ma anche i redditi esenti dall’Irpef (es.: pensione di guerra, indennità d’accompagnamento, ecc.), o assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva. 

Se l’interessato vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e degli altri familiari conviventi. Deve essere sommato anche il reddito dei conviventi non parenti (ad es. convivente more uxorio). 

Si considera, invece, solo il reddito personale dell’interessato quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi (ad es. non si terrà conto del reddito del coniuge nel caso di separazione e/o divorzio oltre che nei procedimenti inerenti i figli).

Chi non può presentare istanza gratuito patrocinio civile

Non possono beneficiare del patrocinio a spese dello Stato coloro che sostengono ragioni manifestamente infondate e chi è parte in una causa per cessione di crediti e ragioni altrui, a meno che la cessione non venga fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti. 

Non può inoltre essere ammesso chi sia stato già condannato, con sentenza passata in giudicato, per reati di mafia (ad es. associazione per delinquere di tipo mafioso) e per alcuni delitti in materia di stupefacenti e contrabbando (ad es. associazione a fine di spaccio di stupefacenti).

Cosa indicare nel modulo gratuito patrocinio civile

Nella domanda (in carta semplice) occorre specificare:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio;
  • le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
  • l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda (autocertificazione);
  • l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell'ammissione al beneficio;
  • se trattasi di causa già pendente;
  • la data della prossima udienza;
  • le generalità e la residenza della controparte;
  • le ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della pretesa da far valere prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc. da allegare in copia).

Dove presentare l'istanza

La domanda, una volta sottoscritta, può essere presentata personalmente dall'interessato o dal suo difensore, presso la Segreteria del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, competente rispetto al luogo dove ha sede:

  • il Magistrato davanti al quale è in corso il processo;
  • il Magistrato competente a conoscere del merito, se il processo non è ancora in corso;
  • il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti;

Nel giudizio amministrativo la domanda va presentata al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.).

Istanza gratuito patrocinio civile accolta: cosa fare

In caso di accoglimento la persona interessata può nominare un difensore, scegliendo il nominativo dall'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.

Se la parte ammessa al beneficio perde la causa, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione

E' bene precisare che con il patrocinio lo Stato interviene per pagare unicamente gli onorari e le spese dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio. Questo significa che restano escluse le spese che il beneficiario del patrocinio, soccombente in processo, sia condannato a pagare alla parte che è risultata vittoriosa.

Tags:  cause giudiziarie assistenza legale

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