Cancellazione protesti assegni: fac simili editabili

- Ultimo aggiornamento: 15/12/2022
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DOC   Modello domanda di pubblicazione decreto di riabilitazione e cancellazione
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DOC   Modello domanda di cancellazione per erronea o illegittima levata del protesto
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DOC   Modello domanda di annotazione di pagamento
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La cancellazione di un protesto relativo ad un assegno (bancario o postale) può essere richiesta a seguito della ottenuta riabilitazione da parte del Tribunale oppure in caso di erronea o illegittima levata del protesto. In questa scheda i moduli da scaricare.

Protesto assegno: cos'è

In generale il protesto è un atto pubblico che attesta la presentazione al debitore (protestato) di un titolo di credito, nel caso specifico un assegno, e il rifiuto di questi di pagare o accettare il titolo.

Incaricati della levata di protesto sono notai, ufficiali giudiziari o segretari comunali. 

In sintesi il procedimento si svolge in questo modo: il creditore consegna il titolo all'ufficiale levatore. Questi (il notaio può servirsi anche di ausiliari presentatori) si reca presso il domicilio del debitore per richiedere il pagamento o l'accettazione del titolo. Se il debitore rifiuta, l'ufficiale eleva il protesto, la qual cosa conferisce il carattere di titolo esecutivo, consentendo al creditore di procedere nei confronti del debitore con il pignoramento.

La pubblicità del protesto è a cura della Camera di Commercio (Legge n. 235/2000). Ciò risponde all’esigenza di tutelare gli operatori economici nei confronti di un debitore incapace di far fronte ai pagamenti.

Il Registro informatico dei protesti è consultabile all'indirizzo www.registroimprese.it/area-utente. I dati registrati sono conservati per la durata di 5 anni dalla pubblicazione, a meno che non venga fatta richiesta di cancellazione del protesto

Nel prosieguo vedremo di capire come chiedere la cancellazione dal Registro nel caso in cui il protesto sia conseguente al mancato pagamento di un assegno.

Ricordiamo che sul nostro portale sono presenti moduli e informazioni anche con riguardo alla cancellazione protesto cambiale.

Cancellazione protesti assegni per riabilitazione

Diversamente da quanto previsto per le cambiali ed i vaglia cambiari, per la cancellazione di protesti levati su assegni, sia bancari sia postali, occorre essere in possesso della riabilitazione accordata dal Tribunale di residenza.

In pratica il debitore che ha pagato l'assegno non può chiedere l'immediata cancellazione del protesto, ma deve prima ottenere la riabilitazione dal Tribunale di residenza. Questo il fac simile di

da inoltrare. Decorso un anno dalla data di pubblicazione del protesto, il protestato può inviare alla camera di commercio competente istanza per chiedere la pubblicazione del decreto di riabilitazione rilasciato dal Tribunale con conseguente cancellazione del protesto.

Naturalmente tutto ciò a condizione che il soggetto non abbia subito ulteriore protesto.

I diritti di segreteria ammontano a € 8,00 per ciascun protesto del quale viene richiesta la cancellazione, mentre sull'istanza va applicata una marca da bollo di € 16,00. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

  • copia conforme del Decreto di riabilitazione;
  • fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente.

Nell'attesa che sia decorso l'anno di pubblicazione dalla levata del protesto, il debitore che ha effettuato il pagamento dell'assegno può chiederne l'annotazione sul registro entro i 12 mesi dalla levata del protesto. Il fac simile di annotazione di avvenuto pagamento da presentare è disponibile in questa scheda. 

Ricordiamo, infine, che occorre seguire la stessa procedura per la cancellazione del protesto nel caso in cui il debitore esegua il pagamento di una cambiale tratta o di un vaglia cambiario oltre l’anno dalla levata del protesto.

Cancellazione protesto assegno per erronea o illegittima levata

In questo caso la cancellazione può essere richiesta dai pubblici ufficiali abilitati a levare il protesto, dalle aziende di credito e da chiunque ritenga di essere stato protestato illegittimamente o erroneamente.

Sugli aspetti formali è la Camera di Commercio a decidere in merito all'erroneità illegittimità della levata del protesto. Sulle questioni più di merito, invece, la decisione compete all’Autorità giudiziaria ordinaria o al Giudice di Pace.

All'istanza vanno allegati:

  • documentazione in copia, con originale in visione, atta a dimostrare l'illegittimità o l'erroneità della levata;
  • marca da bollo da 16 euro;
  • diritti di segreteria secondo l’importo vigente;
  • fotocopia di un documento di riconoscimento del richiedente.

Iil modulo cancellazione protesto assegno è scaricabile da questa scheda.

Con il provvedimento di accoglimento viene disposta la cancellazione dal registro informatico dei dati relativi al protesto.

Sanzioni amministrative per mancato pagamento dell'assegno

Per gli assegni "scoperti" (o "a vuoto"9, ossia emessi senza provvista, il debitore che ha ricevuto dalla banca la comunicazione di "preavviso di revoca", deve provvedere al pagamento dell’importo dell’assegno comprensivo della penale, degli interessi e delle spese di protesto entro 60 giorni dalla data di presentazione all’incasso.

Se non vi provvede il pubblico ufficiale che ha levato il protesto è tenuto ad inviare alla Prefettura territorialmente competente il nominativo del soggetto che non ha effettuato il pagamento dell’assegno nei termini prestabiliti.

La Prefettura a questo punto:

  • irroga una sanzione pecuniaria che va da € 516,46 a € 3.098,74, ovvero da € 1.032,91 a € 6.197,48, in presenza di emissioni di importo superiore a € 10.329,14 o di violazioni reiterate.
  • provvede a segnalare il debitore insolvente alla Banca d’Italia, per l'iscrizione del suo nominativo nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI).

Per gli assegni emessi senza autorizzazione è prevista l’immediata comunicazione alla Prefettura, a prescindere dall’avvenuto pagamento dell’assegno entro i sessanta giorni dalla data di presentazione all’incasso.

Nel dettaglio ecco cosa succede se l'assegno è scoperto.

Tags:  titoli di credito cattivi pagatori assegno bancario

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