Fac simile diffida ad adempiere e messa in mora

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Con la lettera di messa in mora il creditore indica un termine, di norma 15 giorni, entro cui il debito deve essere saldato, avvertendo che in mancanza di tale adempimento, si adiranno le vie legali (art. 1219 del Codice Civile). Tutti i modelli sono in formato PDF e DOC, dunque facilmente adattabili alle specifiche circostanze.

Quando è possibile utilizzare la lettera di messa in mora

Si può far ricorso ad una costituzione in mora in molte circostanze, ad esempio se:

  • si vantano delle mensilità arretrate dal proprio inquilino
  • è stato fornito un servizio o venduto un prodotto ma non si è ancora ottenuto l'importo pattuito;
  • si vantano degli stipendi arretrati dal proprio datore di lavoro;
  • il socio non ha ancora versato la propria quota associativa annuale;
  • il condomino tarda oltre misura a regolarizzare le spese condominiali di sua competenza;
  • l'ex coniuge ha smesso di corrispondere l'assegno di mantenimento;
  • l'azienda a distanza di tempo non ha ancora corrisposto il Tfr;
  • è stato maturato un credito con il proprio gestore di telefonia perché "per errore" sono state addebitate delle somme
  • ecc.

In pratica in tutti quei casi in cui si ritiene di aver subito un pregiudizio a causa del mancato adempimento della controparte, si può ricorrere alla "messa in mora" (ex. art. 1219 c.c.), una procedura con la quale si intima ufficialmente alla controparte (che non rispetta gli accordi) di adempiere la propria prestazione.

E' comunque necessario che

  • il mancato adempimento o il ritardo nell’adempimento sia imputabile al debitore;
  • il credito sia esigibile.

Quali sono gli effetti della messa in mora

Gli effetti della costituzione in mora del debitore sono

  1. l'inizio della decorrenza degli interessi moratori, nella misura dell'interesse legale, se non diversamente pattuiti
  2. l'interruzione del termine di prescrizione (art. 2943 c.c.)
  3. l'obbligo in capo al debitore di risarcire l'eventuale danno;
  4. il debitore inadempiente non è liberato dall'obbligazione nemmeno se la prestazione che è tenuto a fornire viene meno per una causa a lui non imputabile.

Messa in mora: quando non è necessaria 

L'art. 1219 del Cod. Civ. prevede che non è necessario ricorrere alla messa in mora se:
  • l’obbligazione deriva da fatto illecito (ad esempio un risarcimento legato ad un sinistro stradale);
  • il debitore dichiara per iscritto di non voler adempiere;
  • l’obbligazione è a termine e la prestazione (o il pagamento) deve essere eseguita al domicilio del creditore.

Come scrivere una lettera di messa in mora

La costituzione in mora necessita di forma scritta.

Una buona lettera di messa in mora, deve essere incisiva e contenere:

  • una breve descrizione dell'accaduto evidenziando gli inadempimenti contrattuali della controparte;
  • l’indicazione esatta delle richieste: somma di denaro, consegna del prodotto, attivazione del servizio, risarcimento del danno;
  • la fissazione di un termine entro cui adempiere (generalmente 7 o 15 giorni dal momento in cui la controparte riceve la raccomandata, ma a seconda dei casi potrebbero occorrere tempi diversi);
  • l'avvertimento di adire le vie legali con beneplacito di spese e danni nel caso in cui la controparte non provveda a quanto richiesto.

In questa scheda si possono scaricare alcuni modelli di lettera di messa in mora.

Altri fac simile messa in mora

Chi ha esigenze più specifiche, può scaricare dal nostro portale altri fac simile, come:

E' importante che la lettera di messa in mora sia trasmessa con modalità che ne accertino il ricevimento da parte del destinatario; dunque raccomandata con avviso di ricevimento oppure posta elettronica certificata (PEC).

Risposta ad una diffida ad adempiere e messa in mora

Il debitore potrebbe chiaramente contestare le pretese della controparte, adducendo varie motivazioni: la fattura risulta in realtà già pagata, nel riconteggio dei costi sono emersi degli errori di calcolo, i lavori non sono stati correttamente eseguiti e via discorrendo.

In questi casi il debitore può opporsi alla diffida e messa in mora compilando ed inviando alla controparte questa lettera di risposta a sollecito di pagamento non dovuto

Cosa accade se la messa in mora non sortisce effetti

Trascorso il tempo concesso senza che la controparte abbia provveduto ad adempiere la propria prestazione, il contratto rimane in essere, ma la parte lesa potrà far valere i propri diritti rivolgendosi, a seconda dei casi o degli importi, al Giudice di pace, al Tribunale civile o ad Organismi di Conciliazione come il Co.Re.Com, l'ARERA, l'Arbitro Bancario Finanziario e così via.

Tags:  messa in mora inadempimento contrattuale

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