Moratoria mutuo prima casa 2024: quando si può richiedere e come

Grazie al Fondo Gasparrini possono chiedere la sospensione del mutuo prima casa, fino ad un massimo di 18 mesi, coloro che hanno perso il posto di lavoro o hanno subito una sospensione o una riduzione dell'orario e hanno un ISEE non superiore a 30.000 euro. Inoltre il mutuo non deve superare i 250.000 euro.

Sospensione mutuo prima casa 2024

Sono tante purtroppo le famiglie che, in situazioni di difficoltà economica, non sono più in grado di restituire i soldi ricevuti in prestito dalla propria banca. Ma quante di loro sono a conoscenza della possibilità di chiedere la sospensione delle rate del mutuo? Si hai capito bene: parliamo del Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa (cosiddetto Fondo Gasparrini) promosso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e gestito da Consap, uno strumento che consente tutt'oggi di beneficiare della sospensione mutuo prima casa per un periodo di 18 mesi. Ma vediamo di approfondire l'argomento.

Innanzitutto il Fondo consente la sospensione dei mutui stipulati esclusivamente per l'acquisto di un immobile adibito ad abitazione principale e non anche per la ristrutturazione o la costruzione.

I mutui già ammessi alla garanzia del Fondo “Prima casa” non potranno più accedere alla sospensione del pagamento delle rate.

Per i mutui non coperti dal Fondo Gasparrini, dunque per i prestiti personali, i mutui per l'acquisto di una seconda casa, quelli di consolidamento, di liquidità o di ristrutturazione, c'era invece la possibilità di ricorrere alla sospensione dei crediti alle famiglie, frutto di un accordo tra Abi e associazioni di consumatori. Questo il

Abbiamo utilizzato il verbo al passato perché il 31/03/2021 sono purtroppo scaduti i termini di adesione alla moratoria ABI-AACC e al momento non è stata ancora comunicata alcuna proroga dei termini di adesione.

Fondo Gasparrini: quando è possibile il ricorso

Le famiglie che intendono accedere al Fondo di solidarietà devono trovarsi in una situazione di temporanea difficoltà economica. In particolare per godere della sospensione rate mutuo prima casa per un massimo di 18 mesi, il mutuatario deve aver fronteggiato nei tre anni che hanno preceduto la data di presentazione della domanda, almeno uno dei seguenti eventi:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione.
  • cessazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, con attualità dello stato di disoccupazione
  • sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi
  • riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi.
  • morte del mutuatario
  • riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80 per cento.

Tali eventi devono essersi verificati successivamente alla data di stipula del contratto di mutuo e comunque nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio.

Per i soli eventi di sospensione/riduzione dell’orario di lavoro, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per una durata massima complessiva non superiore a:

  • 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni 150 giorni;
  • 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni;
  • 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 302 giorni.

Dal 1 Gennaio 2024 non possono più accedere al Fondo:

  • lavoratori autonomi, i liberi professionisti e gli imprenditori individuali che dichiarino di aver registrato un calo del proprio fatturato;
  • le cooperative edilizie a proprietà indivisa.

Requisiti per la moratoria mutuo prima casa 2024

Coloro che intendono beneficiare della sospensione del mutuo prima casa, devono essere in possesso, alla data di presentazione della domanda, dei seguenti requisiti soggettivi:

  • titolo di proprietà sull'immobile (sito nel territorio nazionale) oggetto del contratto di mutuo. Tale immobile deve costituire l'abitazione principale del beneficiario e non deve rientrare nelle categorie catastali A/1A/8 e A/9;
  • mutuo di importo non superiore a 250 mila euro (la soglia precedente era 400.000 euro).

Inoltre è necessaria la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro.

I requisiti di cui sopra devono sussistere alla data di presentazione della domanda. In caso di mutuo cointestato è sufficiente che gli stessi sussistano in capo anche soltanto ad uno dei mutuatari.

Infine il mutuo deve essere "in corso di ammortamento" da almeno 1 anno al momento della presentazione della domanda.

Bloccare il mutuo comporta dei costi?

La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria da parte della banca, la quale altresì non può richiedere al mutuatario di fornire delle garanzie aggiuntive.

Sospensione mutuo: quando non è possibile

La sospensione del pagamento delle rate non può essere richiesta nei casi in cui il mutuatario:

  • stia già beneficiando di altre misure di sospensione del mutuo, di durata complessiva superiore a 18 mesi e concordate con la propria banca o previste da altre leggi ovvero da iniziative autonome degli enti mutuanti (in occasione ad es. di eventi calamitosi);
  • stia fruendo di agevolazioni pubbliche;
  • abbia stipulato un’assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi citati (perdita del lavoro, morte, ecc.), purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.

Cosa accade con l'accollo del mutuo?

L'accollo si verifica quando l'acquirente dell'immobile anziché stipulare un nuovo mutuo con la banca, decide di subentrare alla persona che gli sta vendendo la casa e di continuare a pagare al posto suo il debito residuo. Si tratta di una operazione vantaggiosa per l’acquirente, visto che gli consente di non pagare le spese di perizia e di iscrizione di una nuova ipoteca.

Ora se il mutuo accollato è già stato già oggetto di sospensione in capo all'originario mutuatario, può il subentrante chiedere nuovamente l’accesso al Fondo? La risposta è si ma a patto che risultino soddisfatti i seguenti requisiti:

  • l'ammortamento sia stato sospeso in favore del mutuatario originario per un periodo complessivo inferiore ai 18 mesi e lo stesso originario mutuatario abbia richiesto la sospensione non più di una volta;
  • il mutuatario che sia subentrato nel contratto di mutuo possegga tutti i requisiti di accesso al beneficio del Fondo.

Richiesta sospensione mutuo: modulo e allegati

L'istanza di accesso al beneficio può essere presentata presso la banca che ha erogato il mutuo utilizzando questo modello sospensione mutuo Consap.

In caso di morte del mutuatario, la domanda può essere presentata dal cointestatario del mutuo o dall'erede subentrato nell'intestazione del mutuo che risulti in possesso di tutti i requisiti sopra specificati.

Inoltre il richiedente dovrà presentare la seguente documentazione:

  • Cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione.
    - In caso di contratto a tempo indeterminato si allega copia della lettera di licenziamento ovvero documentazione attestante le dimissioni da lavoro per giusta causa;
    - In caso di contratto a tempo determinato si allega copia del contratto, nonché eventuali comunicazioni interruttive del rapporto
  • Cessazione del rapporto di lavoro di cui all’articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, con attualità dello stato di disoccupazione.
    - Si allega copia del contratto, nonché eventuali comunicazioni interruttive del rapporto.
  • Sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi.
    A tal fine si allega (barrare le ipotesi di interesse, alternative tra loro):
    - copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
    - copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito;
    - copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la sospensione dal lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni di sospensione.
  • Riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi.
    A tal fine si allega (barrare le ipotesi di interesse, alternative tra loro):
    - copia del provvedimento amministrativo di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
    - copia della richiesta del datore di lavoro di ammissione al trattamento di sostegno al reddito;
    - copia della dichiarazione del datore di lavoro, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, che attesti la sospensione dal lavoro per cause non riconducibili a responsabilità del lavoratore, con l’indicazione del numero di giorni di sospensione.

Si ricorda che in caso di dimissioni da lavoro per giusta causa è necessario produrre:

  • sentenza o atto transattivo bilaterale da cui si evinca l’accertamento della sussistenza della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore oppure;
  • lettera di dimissioni per giusta causa con il riconoscimento espresso da parte del datore di lavoro della giusta causa che ha comportato le dimissioni del lavoratore ovvero lettera di dimissioni unitamente all’atto introduttivo del giudizio per il riconoscimento della giusta causa.

Cosa accade dopo la presentazione della domanda

Con la presentazione dell'istanza la sospensione della prima rata da parte della banca è pressoché automatica, dal momento che l'istituto si limita ad un semplice controllo sulla completezza e sulla regolarità formale della documentazione ricevuta.

La banca - effettuati gli adempimenti di competenza - inoltra l'istanza a Consap che, verificati i presupposti, rilascia il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

Consap comunica l'esito dell'istruttoria alla banca nel termine massimo di 20 giorni. Oltre questo termine la domanda si intende accolta.

La banca a questo punto comunica al cliente l'esito dell'istruttoria e si impegna a formalizzare la sospensione nell'arco dei 30 giorni successivi.

Dal giorno della presentazione della domanda completa di tutti i documenti, la banca interrompe il conteggio dell’eventuale ritardo nel pagamento delle rate.

Cosa accade al termine del periodo di sospensione

Nel momento in cui la sospensione giunge a termine, riparte il piano di ammortamento del mutuo. La durata in questo caso risulterà allungata per un periodo pari al periodo di sospensione di cui il mutuatario ha goduto. Ma gli interessi sono comunque dovuti alla banca? Il Fondo che sostegno garantisce in tal senso?

E' importante sapere che nel determinare il tasso di interesse da applicare ad un mutuo, la banca non fa altro che aggiungere al tasso di riferimento un ricarico, che prende il nome di spread. In parole semplici esso rappresenta il guadagno reale per la banca nell'operazione di concessione del mutuo. Il tasso di riferimento, invece, varia a seconda della tipologia di mutuo: se il mutuo è a tasso fisso si farà riferimento al tasso Eurirs, se invece è a tasso variabile il riferimento è l'Euribor.

Ora il Fondo di Solidarietà finanzia la sospensione delle rate rimborsando si alle banche i costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione, ma al netto dello spread. Come dire che il Fondo di solidarietà, nel periodo di sospensione del mutuo, paga soltanto una fetta degli interessi dovuti dal cliente, con la conseguenza che al termine del periodo il mutuatario si troverà a pagare, oltre alla normale rata, anche la quota di interessi non rimborsata nei 18 mesi dal Fondo.

Documenti correlati


56914 - Mauro
20/11/2021
Avendo già usufruito di un periodo di sospensione di 9 mesi relativo all'accordo tra l' ABI e l'associazione consumatori, tale periodo mi viene detratto dai 18 mesi del periodo relativo al fondo di solidarietà o posso disporre del periodo pieno?

46952 - Redazione
17/10/2016
Mary, può richiederla anche più volte, ma per un periodo massimo di 18 mesi. Ogni qualvolta presenta la richiesta, deve naturalmente essere in possesso di tutti i requisiti richiesti.

46938 - Mary
15/10/2016
Si può richiedere una sola volta o più volte nell'arco della vita del mutuo. Cioè posso richiedere la sospensione 3 volte da 6 mesi o una sola da 18 per forza?

46818 - Redazione
04/10/2016
Maurizio, non viene effettuata alcuna segnalazione in tal senso.

46814 - Maurizio Conti
04/10/2016
buongiorno.... una mi viene da chiedere... ma se si usufruisce di questo fondo si viene comunque segnalati al crif come cattivo pagatore? il che potrebbe precludere prossimi mutui appena risolta la situazione... grazie

45674 - federica
17/05/2016
Salve volevo sapere se avendo già usufruito della sospensione nel 2014 potevo usufruire anche di questa?

45559 - Redazione
12/05/2016
Simonetta, purtroppo se il mutuo supera la soglia di 250.000 euro non può accedere al Fondo di Solidarietà. L'unica alternativa è questa (le consente la sospensione della sola quota capitale), oppure tentare la rinegoziazione del mutuo (ricontrattando il tasso di interesse, la durata, ecc.).

45529 - simonetta
10/05/2016
Salve ho un mutuo cointestato con il mio ex compagno. La casa è intestata a me. Avendo perso il lavoro mi trovo nella difficolta' di onorare le rate del mutuo. Ho letto che possono accedere al fondo di solidarieta' chi ha un mutuo che non supera i 250mila euro. Il mio è piu' impegnativo. Cosa posso fare? posso ugualmente chiedere una sospensione delle rate? Grazie, Simonetta.

45353 - Redazione
28/04/2016
Cesare, ma lei non potrebbe accedere al fondo in questione.

45343 - cesare
28/04/2016
Gentili, vorrei fare richiesta per la sospensione del credito, ma avendo partita iva non so cosa devo allegare alla documentazione che mi ha dato la Banca, è possibile fare un auto certificazione? Grazie per l'attenzione


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