I requisiti e il modulo per non pagare il canone Rai

Dicci la verità, cosa faresti pur di non pagare il canone Rai 2024? Saresti disposto a disfarti del tuo televisore? Forse no. Torneresti a vivere con mamma e papà? Decisamente no. Magari potresti leggere questo articolo e scoprire quali sono i requisiti che danno diritto ai contribuenti (e quindi anche a te) di non pagare il canone Rai. In fondo, non ti ruberemo più di 5 minuti e siamo sicuri che alla fine della lettura ci ringrazierai per aver finalmente appurato in quali casi è possibile chiedere l’esenzione e liberarsi del canone Rai.

Non pagare il canone Rai è possibile?

Non pagare il canone Rai si può: basta chiedere l’esenzione. Come si fa? È semplicissimo. Basta verificare alcune condizioni, reperire la modulistica giusta, compilarla a seconda della propria situazione, dunque inoltrarla all’Agenzia delle Entrate tramite plico raccomandato senza busta oppure mediante il procedimento telematico che puoi effettuare direttamente sul sito web ufficiale www.agenziaentrate.gov.it.

Prima di approfondire la questione, è molto importante dare una sbirciata al calendario, poiché in alcuni casi (che tra poco chiariremo) la domanda di esenzione ha validità annuale o semestrale a seconda del periodo in cui la si inoltra.

A tal proposito è importante che tu sappia che se invii il modulo disdetta canone Rai 2024

  • entro il 31 Gennaio 2024 sei esentato dal pagamento per l’intero anno;
  • dal 1° Febbraio al 30 Giugno 2024 devi pagare la metà del canone (70 euro:2=35 euro);
  • dal 1° Luglio 2024 in poi non hai diritto ad alcuna esenzione.
Una cosa è certa: scorporare canone Rai nella bolletta per sottrarsi al pagamento non è una mossa giusta.

Chi ha diritto a non pagare il canone Rai

Con l’introduzione del canone Rai nella bolletta elettrica, il tributo che gli italiani sono abituati a pagare ha subito una radicale trasformazione. L’importo è diminuito, ma soprattutto sono cambiate le modalità di addebito: l’effetto è stato quello di una sostanziale riduzione dell'evasione.

Nel contempo sono stati ridefiniti i requisiti che consentono di essere esentati dal pagamento. In sintesi è possibile non pagare il canone Rai se:

  • non si detiene alcun apparecchio televisivo oppure
  • si ha un minimo 75 anni e un reddito non superiore a 8.000 euro oppure
  • si è un militare o diplomatico straniero.

Ma come vedremo meglio in seguito questi non sono gli unici casi in cui si può essere esentati dal pagamento. Ma procediamo con ordine.

Non pagare il canone Rai perché non in possesso del televisore

Chi non possiede alcun apparecchio in grado di ricevere il segnale del digitale terrestre può non pagare il canone Rai. Con la riforma del canone Rai in bolletta è stata introdotta la “presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo”. Tale presunzione scatta nei confronti di tutti coloro che risultano titolari di utenza elettrica domestica di tipo residenziale. In buona sostanza basta avere stipulato un contratto con una compagnia elettrica per essere automaticamente assoggettati al pagamento del canone Rai.

Se ritieni che nel tuo caso questa presunzione non valga, allora devi informare l'Agenzia delle Entrate redigendo questo specifico 

In pratica attraverso questo modello (nella scheda è presente anche un esempio di compilazione) affermi di non disporre di alcun apparecchio televisivo in nessuna delle tue abitazioni.

In questo modo l'esenzione verrà applicata non solo con riferimento all'abitazione principale della tua famiglia anagrafica, ma anche su gli altri immobili di proprietà e registrati come seconde case. Ricordiamo che per famiglia anagrafica si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

Per l'invio puoi utilizzare il canale telematico predisposto dall’Agenzia delle Entrate oppure il servizio di raccomandata senza busta. In quest'ultimo caso l'indirizzo di spedizione è:

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I di Torino
Ufficio territoriale di Torino 1 - Sportello S.A.T.
Casella postale 22 - 10121 - Torino (To).

Se disponi di una PEC puoi inviare il tutto all'indirizzo di posta elettronica certificata cp22.canonetv@postacertificata.rai.it. In questo caso, tuttavia, devi firmare digitalmente il modello di dichiarazione.

Ricorda! Il modulo va spedito ogni anno.

Non pagare il canone Rai perchè 75enne con reddito basso

I contribuenti che risultano avere non meno di 75 anni e un reddito dichiarato di 8.000 euro sono esentati dal pagamento del canone.

Anche in questo caso, tuttavia, l'esenzione non è automatica: occorre compilare questo specifico

e inviarlo al solito indirizzo: Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 Sat – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22, 10121 - Torino a mezzo raccomandata senza busta. 

Allegare alla domanda un valido documento di riconoscimento. Se si ha un minimo di dimestichezza con la tecnologia si può fare tutto via web grazie alla piattaforma messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

L’agevolazione spetta per l’intero anno se il compimento del 75° anno è avvenuto entro il 31 gennaio dell’anno stesso. Se il compimento del 75° anno è avvenuto dal 1° febbraio al 31 luglio dell’anno, l’agevolazione spetta per il secondo semestre.

Non pagare il canone Rai perché diplomatico o militare straniero

Sono esentati dal pagamento del canone tv, per effetto di convenzioni internazionali:

  • gli agenti diplomatici (articolo 34 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961)
  • i funzionari o gli impiegati consolari (articolo 49 della Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963)
  • i funzionari di organizzazioni internazionali, esenti in base allo specifico accordo di sede applicabile
  • i militari di cittadinanza non italiana o il personale civile non residente in Italia di cittadinanza non italiana appartenenti alle forze NATO di stanza in Italia (articolo 10 della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951).

In tal caso questi soggetti sono tenuti alla compilazione e presentazione all'Agenzia delle Entrate di questo

Obbligatorio allegare una copia di un valido documento di riconoscimento.

Anche in questo caso la spedizione deve avvenire via web o a mezzo raccomandata senza busta al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate - Ufficio Torino 1 - Sportello abbonamenti TV - Casella postale 22 - 10121 Torino.

Ricorda! La dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale.

Non pagare il canone Rai perché deceduto

E' possibile non pagare il canone Rai nel caso in cui l'intestatario dell'abbonamento tv venga a mancare. Ci riferiamo naturalmente all'ipotesi di un nucleo familiare composto da una sola persona intestataria di utenza elettrica di tipo residenziale.

In questo caso l'erede (ad es. il figlio che risiede altrove con la propria famiglia) può comunicare la disdetta dell’utenza elettrica oppure chiedere direttamente l'annullamento del canone Rai per decesso intestatario, mantenendo attiva la fornitura elettrica. Ma in quest'ultimo caso deve comunque disfarsi del televisore. Questo il 

Se la famiglia, invece, è composta da moglie e marito, il coniuge supersiste non può chiedere di non pagare il canone Rai in virtù del fatto che la fornitura elettrica e quindi l'abbonamento Rai risulti intestato al proprio compagno; al contrario è tenuta a volturare il contratto per l'energia elettrica se vuole evitare che il canone sia addebitato sulla fattura elettrica intestata al coniuge deceduto.  

In quali altri casi è possibile non pagare il canone Rai

Ci sono altri casi specifici in cui è possibile non pagare il canone Rai. L’Agenzia delle Entrate, nella sezione relativa al canone Rai, elenca tutti i casi in cui si può chiedere l’esenzione del canone inviando l'apposita dichiarazione. Ne abbiamo ripreso alcuni, di modo da fornirti dei veri e propri esempi pratici, a cui fare riferimento.

CASO 1 - DOPPIA UTENZA ELETTRICA

Una famiglia composta da due coniugi possiede due abitazioni, l'una a Pescara e l'altra a Roma. I coniugi hanno la residenza anagrafica nell’abitazione di Pescara, nella quale il marito è titolare dell’utenza elettrica di tipo domestico residenziale. Nello stesso tempo nell’abitazione di Roma l’utenza elettrica di tipo residenziale è intestata alla moglie. In entrambi gli immobili sono presenti degli apparecchi televisivi.

E’ possibile presentare la dichiarazione sostitutiva? La risposta è sì: la moglie per evitare l’addebito del canone sull’utenza elettrica a lei intestata nella casa di Roma può presentare il 

Occorre compilare il Quadro B del modello, nel quale bisogna indicare il codice fiscale del marito in quanto è l’intestatario dell’utenza per la quale è dovuto il canone. In più occorre inserire la data da cui decorre l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica come risultante dalla data dichiarata all’Anagrafe Comunale di riferimento.

CASO 2 - DOPPIA UTENZA ELETTRICA

Una famiglia composta da genitori e figli possiede due abitazioni, l'una a Torino e l'altra a Milano. Tutti i componenti hanno la residenza anagrafica nell’abitazione di Torino, mentre quella di Milano è data in affitto. Nell’abitazione di Torino l’utenza elettrica è di tipo domestico residenziale ed è intestata al marito, nell’abitazione di Milano l’utenza è di tipo domestico residenziale ed è intestata alla moglie. Ci sono televisioni in entrambi gli immobili.

È possibile presentare la dichiarazione sostitutiva? La risposta è sì. La moglie può evitare l’addebito del canone sull’utenza elettrica a lei intestata presentando il solito 

In questo caso occorre compilare il Quadro B del modello, indicando il codice fiscale del marito, che è intestatario dell’utenza elettrica su cui è dovuto il canone e la data da cui decorre l’appartenenza alla stessa famiglia anagrafica come risultante dalla data dichiarata all’Anagrafe Comunale di riferimento. Se la data è precedente al 1° gennaio dell’anno di presentazione della domanda di esenzione può essere indicato, convenzionalmente, il 1° gennaio dell’anno di presentazione.

CASO 3 - SECONDA CASA

Una famiglia composta da genitori e figli possiede due abitazioni, l'una a Torino e l'altra a Bologna. Nell’abitazione di Torino hanno la residenza anagrafica la moglie e il marito, mentre i figli hanno registrato la propria residenza nell’abitazione di Bologna, dove frequentano l'università. Le utenze elettriche sono così divise: nell’abitazione di Torino l’utenza elettrica di tipo domestico residenziale è intestata alla moglie, nell’abitazione di Bologna l’utenza domestica residenziale è intestata al marito. Ci sono diversi apparecchi televisivi presenti sia nella prima che nella seconda abitazione.

È possibile presentare la dichiarazione sostitutiva? La risposta è sì. Il marito può compilare il Quadro B del 

al fine di comunicare che il canone dovuto è addebitato sull’utenza elettrica di tipologia residenziale intestata alla moglie. I figli, invece, costituiscono una famiglia anagrafica a parte, dunque devono pagare il canone tramite il modello F24 canone Rai.

CASO 4 - SUGGELLAMENTO TELEVISORE

Una famiglia composta da due coniugi vive in un'abitazione, nella quale l’utenza elettrica di tipo domestico residenziale è intestata al marito. La coppia ha già presentato una denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento prima del 2016 e da allora non ha più detenuto alcun apparecchio televisivo in casa.

È necessario presentare comunque la dichiarazione? La risposta è sì. È possibile compilare l’apposita sezione del Quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva.

CASO 5 - IN AFFITTO

Il Sig. Rossi è in affitto presso un appartamento di Roma, in cui l'utenza elettrica risulta essere intestata al proprietario di casa. C’è un apparecchio televisivo presente nell'abitazione. L’inquilino può presentare la dichiarazione? La risposta è no, per il semplice fatto che non risulta intestatario di un contratto per la fornitura di energia elettrica. Non può neppure esimersi dal pagare il canone Rai per il semplice fatto che in quell'immobile ha la residenza e che possiede un apparecchio televisivo.

Il Sig. Rossi potrebbe essere esentato dal pagamento nel solo caso in cui avesse ad esempio la residenza anagrafica nella casa dei genitori oppure risultasse, con riferimento ad un'altra abitazione, titolare di un’utenza elettrica di tipo domestico residenziale in relazione alla quale paga abitualmente il canone Rai.

CASO 6 - IMMOBILE ADIBITO A B&B

Una famiglia composta da due coniugi vive in un’abitazione che è stata parzialmente adibita a bed and breakfast. L’utenza elettrica è intestata al marito, non è di tipo residenziale, ma commerciale. Il titolare, infatti, paga il Canone Speciale Rai. Nell’immobile c’è un solo televisore, che è a disponibilità degli ospiti e della famiglia.

In questo caso il contribuente può continuare a pagare il canone speciale, inoltrando all’Agenzia delle Entrate il 

dopo aver accuratamente compilato il Riquadro A.

E' possibile chiedere il rimborso?

Qualora avessi pagato il canone Rai pur avendo diritto all’esenzione, potresti chiedere il rimborso del denaro indebitamente versato compilando e presentando all’Agenzia delle Entrate questo

Per comprendere passo passo come è possibile ottenere il rimborso dell’imposta versata, ti consigliamo di leggere il post che abbiamo dedicato al rimborso canone Rai.

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58734 - Redazione
18/07/2022
Viviano, ma il problema è un altro. Il canone RAI è il tributo dovuto da chiunque possegga (anche se non è proprietario) apparecchio televisivo ed è irrilevante che esso venga usato per vedere i programmi della Rai.

58659 - F. Viviano
10/07/2022
Buona sera non ho trovato una risposta al mio problema e a tanti tantissimi miei concittadini. Sono un abitante di Civitavecchia (RM) e i tutti i canali RAI da moltissimo tempo nella nostra città si vedono molto disturbati e a intermittenza, dopo varie segnalazioni la rai ci ha risposto dicendoci di fare la ricerca dei canali, se non si risolve il problema di chiamare un antennista ma anche chi ha fatto questo non risolto il problema potete voi darci un consiglio in merito grazie F.V.

51289 - Redazione
11/01/2018
Nicola, si a meno che non possegga alcun apparecchio televisivo oppure non abbia almeno 75 anni con un reddito dichiarato di 6.713,98 euro.

51274 - Nicola
10/01/2018
Chi è invalido paga il canone Rai?


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