Come ottenere un'anticipazione bancaria per i crediti IVA

Per ottenere dagli istituti bancari convenzionati l’anticipazione dei crediti IVA vantati nei confronti dell'Erario, le imprese devono produrre l'attestazione di “credito certo e liquido” (ai sensi dell’art. 10 del D.L. 30/9/2003 n° 269 convertito dalla legge 24/11/2003 n° 326) che viene rilasciata dalla Direzione Centrale Amministrazione dell’Agenzia delle Entrate. A tal fine occorre presentare all'Agenzia appositi moduli per l’IVA annuale e l’IVA trimestrale.

L’Agenzia delle Entrate provvederà al rilascio di tale attestazione, dopo avere effettuato i necessari controlli presso i propri uffici locali, entro 40 giorni per i rimborsi disposti dal concessionario tramite conto fiscale, ovvero successivamente all'emissione della disposizione di pagamento per quelli disposti dall'Ufficio finanziario. Nella stessa attestazione, l'Agenzia delle Entrate determinerà indicativamente la data di rimborso del credito.

Il contribuente, sulla base di tale attestazione, concorda con la banca, presso la quale è domiciliato il proprio conto fiscale, le modalità per ottenere l’anticipazione del credito IVA, quindi consegna al concessionario ed all’ufficio locale una lettera contenente la disposizione irrevocabile di pagare il rimborso su un apposito conto corrente a lui intestato ed acceso presso la Banca che concede l’anticipazione. Copia della lettera, munita del timbro di ricevimento, dovrà essere immediatamente trasmessa alla banca.

Allo scopo di venire incontro alle esigenze delle imprese, le anticipazioni potranno essere concesse in misura pari all’80 - 90% del credito rimborsabile e saranno considerate come fidi aggiuntivi e non sostitutivi di quelli già deliberati a favore delle singole aziende sotto altre forme.

Pubblicato il 19/09/2011
Tags: prestiti



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