Scadenza 770 anno 2023

Il Modello 770/2023, che da qualche anno è diventato unificato (non più suddiviso in semplificato e ordinario), viene utilizzato dai sostituti d'imposta e dalle Amministrazioni dello Stato per la dichiarazione dei dati relativi alle ritenute operate, ai versamenti effettuati, ecc. Il modello deve essere consegnato per via telematica entro il 31 Ottobre 2023.

Modello 770: chi è tenuto a presentarlo

Il Modello 770 deve essere utilizzato da quei soggetti (pubblici o privati) che per legge sostituiscono il contribuente nei rapporti con il fisco, trattenendo le imposte dovute dalle retribuzioni corrisposte (compensi, salari, pensioni) e versandole successivamente allo Stato.

In particolare sono tenuti alla presentazione del Modello 770 le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici in generale (Università statali, Regioni, Province, Comuni), le società di capitali e di persone, le associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali, i condomìni, ma anche le persone fisiche che esercitano arti e professioni, le imprese commerciali e le imprese agricole, i curatori fallimentari, i commissari liquidatori, ecc.

Quindi attraverso il Modello 770/2023 tutti questi soggetti - definiti sostituti d'imposta - comunicano all'Amministrazione finanziaria:

  • le ritenute operate nel 2022 su redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, dividendi, proventi e redditi di capitale, locazioni brevi, ecc.;
  • i versamenti eseguiti;
  • il riepilogo dei crediti;
  • le (eventuali) compensazioni operate;
  • i dati contributivi e assicurativi.

Modello 770/2023: come si compone

Come detto il modello 770 è unico, dunque senza più distinzione tra Ordinario e Semplificato. Come qualsiasi dichiarazione dei redditi, il Mod. 770 si compone di un frontespizio e di una serie di quadri staccati che nel complesso ammontano a 16.

Il frontespizio presenta nella prima pagina l'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003 in materia di protezione dei dati personali. Subito dopo il modello riporta una serie di riquadri:

Tipo di dichiarazione

Qui vanno barrati a seconda dei casi le caselle relative a:

  • "correttiva nei termini" (se si intende rettificare o integrare una dichiarazione già presentata)
  • "dichiarazione integrativa" (se scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il sostituto d’imposta intende rettificare o integrare la stessa presentando un nuovo modello)
  • eventi eccezionali” (nel caso in cui ci si avvalga della sospensione del termine di presentazione della dichiarazione per verificarsi di eventi eccezionali). 

Dati relativi al sostituto

Qui occorre riportare cognome/nome o denominazione, indirizzo, codice fiscale, telefono, fax, posta elettronica, ecc. del sostituto d'imposta. I condomìni, se privi di denominazione, devono indicare nello spazio "denominazione" soltanto la dicitura “condominio”. Inoltre se il sostituto è nato all’estero deve riportare, in sostituzione del comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.

Dati relativi al rappresentante firmatario della dichiarazione

Qui vanno indicati i dati anagrafici, codice fiscale e carica rivestita dal soggetto che firma la dichiarazione. A tal riguardo occorre necessariamente riportare nell’apposita casella uno dei codici previsti nella Tabella Generale dei Codici di Carica contenuta nelle Istruzioni relative al Modello 770/2023;

Quadri della dichiarazione compilati

In questo caso vanno semplicemente barrate tutte quelle caselle (SF, SG, SH, SI, SK, ecc.) che sono state compilate.

Firma della dichiarazione

La dichiarazione deve essere sottoscritta dal dichiarante o da chi ne ha la rappresentanza legale, negoziale o di fatto e dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione. Sulla destra è presente anche una casella “Invio avviso telematico”, che va spuntata nel caso in cui, in presenza di irregolarità rilevate dall’Amministrazione Finanziaria, si vuole che la lettera di invito a fornire chiarimenti sia indirizzata all’incaricato della trasmissione telematica della dichiarazione. Costui è poi tenuto a portarla a conoscenza del contribuente. Se il contribuente non effettua la scelta, dunque non mette la spunta sulla casella, la richiesta di chiarimenti sarà inviata al suo domicilio fiscale con raccomandata con avviso di ricevimento.

Impegno alla presentazione telematica e visto di conformità

L'incaricato deve riportare il proprio codice fiscale, il proprio numero di iscrizione all’albo (se si tratta di CAF), la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell’impegno a presentare la dichiarazione e la la firma. Quindi nella casella corrispondente all' "Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione"deve inserire il codice 1 se la dichiarazione è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se la dichiarazione è stata predisposta da chi effettua l’invio. Il riquadro relativo al "Visto di conformità" è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.

I quadri staccati sono 16, come detto, e vanno utilizzati a seconda dei casi per riportare le ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati, oppure le ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi o infine le ritenute operate su dividendi, proventi e redditi di capitale.

Modello 770/2023: quando e come presentarlo

La presentazione del Modello 770/2023 deve essere effettuata entro il 31 Ottobre 2023, salvo proroghe dell'ultimo minuto.

La sua presentazione deve avvenire esclusivamente in via telematica:

  • direttamente;
  • tramite un intermediario abilitato (commercialisti, ragionieri, conselenti del lavoro, associazioni di categoria, Caf, ecc.);
  • tramite altri soggetti incaricati (per le Amministrazioni);
  • tramite società appartenenti al gruppo.

Questo significa che non è consentita la presentazione del Modello 770 tramite banche convenzionate o uffici postali, così come i soggetti momentaneamente all’estero non possono utilizzare la posta raccomandata.

I soggetti che scelgono di trasmettere direttamente la propria dichiarazione devono utilizzare:

  • il Servizio telematico Fisconline, se la dichiarazione riguarda un numero di soggetti non superiore a 20;
  • il Servizio telematico Entratel, se la dichiarazione riguarda un numero di soggetti superiore a 20.

Il servizio telematico subito dopo l'invio rilascia all'utente un messaggio con cui conferma l'avvenuto ricevimento dei dati. Successivamente fornisce una ulteriore comunicazione attestante l’esito dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti, che, in assenza di errori, conferma l’avvenuta presentazione della dichiarazione.

Tale comunicazione è in ogni caso consultabile, previa registrazione ai servizi telematici, nella Sezione “Ricevute” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Chi non avesse dimestichezza con l'uso di strumenti informatici, può recarsi presso un qualunque Ufficio dell’Agenzia delle entrate e richiederlo di persona..

Modello 770: tramite intermediario abilitato

Come detto se non si vuol provvedere direttamente alla presentazione del Modello 770, ci si può affidare ad un intermediario abilitato. Sono intermediari abilitati i dottori commercialisti, i ragionieri, i periti commerciali e i consulenti del lavoro iscritti nei rispettivi albi, gli avvocati, gli iscritti nel registro dei revisori contabili, le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, i Caf, gli iscritti negli albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari e coloro che esercitano abitualmente l’attività di consulenza fiscale.

Costoro sono obbligati a trasmettere, per via telematica, all’Agenzia delle Entrate, sia le dichiarazioni predisposte da loro stessi per conto del dichiarante, sia quelle predisposte dal dichiarante e per le quali essi assumono semplicemente l’impegno alla presentazione.

A tal riguardo è opportuno ricordare che qualora l'intermediario abilitato dimenticasse di inoltrare il Modello 770 o lo facesse oltre i termini previsti, nei suoi confronti si applicherebbe una sanzione amministrativa da 516 a 5.164 euro (art. 7-bis del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241). Addirittura potrebbe incorrere nella revoca dell'abilitazione, qualora venissero riscontrate gravi o ripetute irregolarità nella trasmissione, oppure nel caso in cui il professionista fosse stato sospeso dal proprio ordine di appartenenza o al Caf fosse stato revocata l'autorizzazione all’esercizio dell’attività.

Gli intermediari abilitati, ma lo stesso vale per gli altri incaricati (società del gruppo o altre Amministrazioni), hanno precisi obblighi nei confronti del sostituto d'imposta, vediamoli insieme. Essi devono:

  • assicurare al sostituto d’imposta, nel momento in cui riceve la dichiarazione o assume l’incarico per la sua predisposizione, il proprio impegno a trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate i dati in essa contenuti. Tale impegno deve essere datato e sottoscritto dall’incaricato della trasmissione che dovrà riportare anche il proprio codice fiscale. Tutti questi dati dovranno poi essere trascritti nello specifico riquadro “Impegno alla presentazione telematica” posto nel frontespizio della dichiarazione per essere acquisita in via telematica dal sistema informativo centrale;
  • rilasciare al sostituto d’imposta, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione per via telematica, l’originale della dichiarazione, debitamente sottoscritta dal contribuente, unitamente a copia della comunicazione attestante l’avvenuto ricevimento. Detta comunicazione di ricezione telematica costituisce per il dichiarante prova di presentazione della dichiarazione e dovrà essere conservata dal medesimo, unitamente all’originale della dichiarazione e alla restante documentazione, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata;
  • conservare copia delle dichiarazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per lo stesso periodo sopra indicato, al fine di poterli esibire in caso di futuri controlli.

Il contribuente ha il dovere di vigilare sull'operato dell'intermediario e nel caso in cui riscontrasse inadempienze o omissioni è tenuto a segnalarle presso un qualsiasi ufficio dell'Agenzia delle Entrate e nel caso rivolgersi ad altro intermediario per la trasmissione telematica della dichiarazione.

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