Decreto Legge uscita scuola: responsabilità e autorizzazioni

Tra i compiti degli insegnanti rientra anche quello di vigilare sulla classe, evitando accadimenti che potrebbero causare danni a cose o persone. La responsabilità, per tutto quello che accade agli alunni quando sono tra le mura scolastiche, è loro. Ma cosa accade quando suona l’ultima campanella? L'emendamento inserito nella legge di Bilancio 2018 prevede che gli insegnanti non debbano più occuparsi (e dunque essere responsabili) degli alunni minori di 14 anni, una volta usciti dalla scuola. Ciò come incide sulla responsabilità degli insegnanti? Scopriamolo insieme in questo articolo.

Uscita da scuola: come cambia la responsabilità degli insegnanti

Se uno studente minore di età cade e si fa male o viene picchiato, spinto o maltrattato durante le ore di lezione, ma anche in ricreazione o in gita, la responsabilità ricade sempre sull’insegnante che lo aveva in custodia, a meno che questi non dimostri di aver fatto tutto il possibile per prevenire l’incidente o la violenza.

E una volta suonata la campanella che annuncia la fine delle lezioni, cosa succede?

In teoria il Dirigente Scolastico, il personale docente e il personale Ata, ossia il personale non docente che lavora nella scuola italiana, hanno il dovere di tutelare i ragazzi anche nel momento dell’uscita dall’istituto, fino a che non raggiungono i mezzi di trasporto scolastici o i genitori. In pratica è il caos. Davanti agli istituti scolastici accade di tutto: c’è chi corre, chi attraversa la strada incurante del traffico, chi si azzuffa. Controllare le azioni di tutti i ragazzi è impossibile, soprattutto perché tanti alunni di età inferiore ai 14 anni vengono invitati dai propri genitori a percorrere il tragitto scuola-casa in autonomia, dunque a piedi o con i mezzi pubblici. Nel caso in cui il ragazzo subisse un danno in quel preciso momento, quanto la responsabilità dell’accaduto sarebbe imputabile all’insegnante o alla scuola?

Il tema della responsabilità insegnanti è stato a lungo dibattuto, fino a quando il Senato non ha deciso di approvare un emendamento sull'uscita da scuola dei minori di 14 anni, colmando finalmente un gap legislativo importante, evidenziato anche dalla stessa Corte di Cassazione.

Qual è il risultato? I ragazzi di età inferiore ai 14 anni possono uscire di scuola da soli e tornare a casa in autonomia, ma solo dietro presentazione della liberatoria da parte dei genitori.

Il Ministro dell’Istruzione Valeria Fedeli ha commentato con entusiasmo l’introduzione della normativa: “La norma, a cui si è giunti dopo un approfondimento legislativo operato dal Miur, rappresenta un punto di equilibrio fondamentale tra varie esigenze, a volte contrapposte ma tutte di grande rilievo e irrinunciabili, quali la tutela dell’incolumità dei minori, il raggiungimento di gradi sempre maggiori della loro autonomia, le scelte educative delle famiglie e il ragionevole contenimento degli obblighi di vigilanza in capo al personale scolastico”.

Come hai modo di vedere tu stesso, questa scelta c’entra poco con l’istruzione e l’educazione. Nel caso specifico la responsabilità dei docenti e delle istituzioni scolastiche riguarda essenzialmente la sicurezza degli studenti, la quale deve essere garantita anche al termine dell’orario scolastico. D’altra parte pretendere che tutti i genitori si rechino a scuola per riprendere i propri figli è praticamente impossibile, non solo per questioni che riguardano le condizioni lavorative ed organizzative delle famiglie stesse, ma soprattutto perché il bisogno di controllo contrasta con le scelte educative delle famiglie, con il processo di acquisizione di autonomia e autostima dell’individuo, che inizia a svilupparsi proprio tra la fine della scuola primaria e lo svolgimento della scuola secondaria di primo grado.

In questo senso l'emendamento, attraverso l'introduzione di misure finalizzate a consentire l’uscita autonoma dei minori dai locali scolastici, tende a favorire il processo di autoresponsabilizzazione dei minori di 14 anni.

Il contenuto del Decreto Legge uscita scuola

Passiamo ora al contenuto dell’emendamento incluso nella Legge di Bilancio. L’art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172 disciplina proprio l’uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici. Due i commi previsti:

1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di un processo di loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.

2. L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e dai tutori dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio esonera dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.

In sintesi si offre la possibilità, ai genitori, di autorizzare il minore di uscire dalla scuola e tornare a casa in piena autonomia.

La liberatoria uscita autonoma da scuola

L’autorizzazione deve essere scritta e formalizzata attraverso una specifica liberatoria. Questo è il modulo autorizzazione uscita autonoma alunni con cui i genitori esonerano gli insegnanti da qualsiasi tipo di responsabilità, una volta che il proprio figlio studente varca i confini della scuola.  Puoi scaricarlo gratuitamente, leggerne attentamente il contenuto e completarlo con i dati personali, dunque presentarlo o inviarlo al Dirigente Scolastico. 

I genitori, prima di firmare e presentare la liberatoria a scuola, devono tenere in considerazione il grado di maturità e di autonomia del minore, il contesto scolastico e chiaramente l’età del soggetto interessato.

Vi è poi il tema della responsabilità degli insegnanti sugli alunni nel caso in cui utilizzassero il servizio di trasporto scolastico mezzi pubblici per tornare a casa, una volta usciti da scuola. Anche in questo caso è prevista la possibilità da parte dei genitori di rilasciare un'autorizzazione formale che esonera gli insegnanti dall’obbligo di vigilanza sugli alunni, al momento della salita e della discesa dal mezzo pubblico.

Chiaramente questa liberatoria non autorizza l’uscita autonoma degli alunni dall’istituto anche prima della fine delle lezioni. Qualora le ore di lezione fossero 5 ma l’alunno dovesse uscire alla fine della terza ora, ad esempio, è necessario che siano i genitori o un soggetto diverso opportunamente delegato a riprendere il minore facendone esplicita richiesta al personale scolastico.

Sul nostro portale il fac simile con cui richiedere l'autorizzazione uscita anticipata da scuola e il modulo delega ritiro figlio da scuola.

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